Art. 31. Disposizioni particolari sull'esercizio dell'attivita' libero professionale intramuraria 1. Nel rispetto di quanto previsto dal presente C.C.N.L. al Titolo rubricato «Libera professione intramuraria», i volumi di attivita' libero professionale intramuraria svolti dai dirigenti, anche di unita' operative complesse, in rapporto esclusivo, non possono in alcun caso superare i volumi di attivita' istituzionale e il loro esercizio e' modulato in conformita' alle linee di indirizzo regionale di cui all'art. 6, comma 1, lettera d) (Confronto regionale).