((Art. 31-bis Modifiche all'articolo 38-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, all'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e all'articolo 2-quinquies del decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 26 1. Al comma 1 dell'articolo 38-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: «nell'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2019 e 2020». 2. Al comma 875 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Il contributo spettante a ciascun ente e' determinato secondo la tabella di seguito riportata»; b) e' aggiunta, in fine, la seguente tabella: « ===================================================================== | Ente | Importo | +================================================+==================+ |Citta' metropolitana di Catania | 16.261.402| +------------------------------------------------+------------------+ |Citta' metropolitana di Messina | 10.406.809| +------------------------------------------------+------------------+ |Citta' metropolitana di Palermo | 17.718.885| +------------------------------------------------+------------------+ |subtotale citta' metropolitane | 44.387.096| +------------------------------------------------+------------------+ |% di copertura per citta' metropolitane | 40,51%| +------------------------------------------------+------------------+ |LCC di Agrigento | 7.146.531| +------------------------------------------------+------------------+ |LCC di Caltanissetta | 4.943.572| +------------------------------------------------+------------------+ |LCC di Enna | 4.053.997| +------------------------------------------------+------------------+ |LCC di Ragusa | 5.559.427| +------------------------------------------------+------------------+ |LCC di Siracusa | 7.157.158| +------------------------------------------------+------------------+ |LCC di Trapani | 6.752.219| +------------------------------------------------+------------------+ |subtotale LCC | 35.612.904| +------------------------------------------------+------------------+ |% copertura per LCC | 40,51%| +------------------------------------------------+------------------+ | Totale ... | 80.000.000| +------------------------------------------------+------------------+ ». 3. Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 e' assegnato un contributo di 20 milioni di euro annui a favore della citta' metropolitana di Roma e di 10 milioni di euro annui a favore della citta' metropolitana di Milano, da destinare al finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale per la manutenzione di strade e di scuole. 4. Agli oneri di cui al comma 3, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 25 milioni di euro annui dal 2020 al 2024, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze e, quanto a 5 milioni di euro annui dal 2020 al 2024, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. 5. All'articolo 2-quinquies del decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al terzo periodo: 1) dopo le parole: «a titolo gratuito» sono inserite le seguenti: «e per la durata prevista dal comma 2-bis dell'articolo 14 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296,»; 2) dopo le parole: «i predetti beni» sono aggiunte le seguenti: «, con oneri di ordinaria e straordinaria manutenzione a carico dei medesimi enti»; b) dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: «La disciplina riferita alla durata di cui al terzo periodo si applica anche ai contratti in essere alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni».))
Riferimenti normativi Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 38-quater del citato decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dalla presente legge: «Art. 38-quater (Recepimento dell'accordo tra il Governo e la Regione siciliana). - 1. I liberi consorzi comunali e le citta' metropolitane della Regione siciliana, in deroga alle vigenti disposizioni generali in materia di contabilita' pubblica, sono autorizzati ad applicare, negli anni 2019 e 2020, in caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria, l'articolo 163 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con riferimento all'ultimo bilancio di previsione approvato e, al fine di utilizzare le risorse pubbliche trasferite per la realizzazione di interventi infrastrutturali, ad effettuare, con delibera consiliare, le necessarie variazioni, in entrata e in uscita, per lo stesso importo, che sono recepite al momento dell'elaborazione e dell'approvazione del bilancio di previsione. (Omissis).». Si riporta il testo del comma 875 dell'articolo 1 della citata legge n. 160 del 2019, come modificato dalla presente legge: «875. A decorrere dall'anno 2020 e' riconosciuto a favore dei liberi consorzi e delle citta' metropolitane della Regione siciliana un contributo di 80 milioni di euro annui. Il contributo spettante a ciascun ente e' determinato secondo la tabella di seguito riportata. Il contributo di cui al periodo precedente e' versato dal Ministero dell'interno all'entrata del bilancio dello Stato a titolo di parziale concorso alla finanza pubblica da parte dei medesimi enti. In considerazione di quanto disposto dal periodo precedente, ciascun ente beneficiario non iscrive in entrata le somme relative ai contributi attribuiti e iscrive in spesa il concorso alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al netto di un importo corrispondente. Parte di provvedimento in formato grafico .». Si riporta il testo dell'articolo 2-quinquies del decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 26 (Disposizioni urgenti in materia di enti locali), come modificato dalla presente legge: «Art. 2-quinquies (Trasferimenti ai comuni di beni immobili compresi nelle saline). - 1. I beni immobili compresi nelle saline gia' in uso all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e all'Ente tabacchi italiani, non piu' necessari, in tutto o in parte, alla produzione del sale, costituiscono aree prioritarie di reperimento di riserve naturali ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante la disciplina delle aree protette. I provvedimenti istitutivi delle aree protette e gli atti di concessione concernenti beni compresi nei predetti territori sono emanati di concerto con il Ministro delle finanze. Tali concessioni possono essere rilasciate, anche a titolo gratuito e per la durata prevista dal comma 2-bis dell'articolo 14 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296 a favore delle regioni o degli enti locali nel cui territorio ricadono i predetti beni, con oneri di ordinaria e straordinaria manutenzione a carico dei medesimi enti. La disciplina riferita alla durata di cui al terzo periodo si applica anche ai contratti in essere alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni. I beni immobili di cui al presente comma, in quanto non destinabili a riserva naturale, sono trasferiti, a titolo gratuito, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente, ai comuni sul cui territorio i medesimi insistono.».