((Art. 31-bis 
 
Modifiche all'articolo 38-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n.
  34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno  2019,  n.
  58, all'articolo 1, comma 875, della legge  27  dicembre  2019,  n.
  160, e all'articolo 2-quinquies del decreto-legge 27 dicembre 2000,
  n. 392, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio
  2001, n. 26 
 
  1. Al comma 1 dell'articolo 38-quater del decreto-legge  30  aprile
2019, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  28  giugno
2019, n. 58,  le  parole:  «nell'anno  2019»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «negli anni 2019 e 2020». 
  2. Al comma 875 dell'articolo 1 della legge 27  dicembre  2019,  n.
160, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) il secondo periodo e' sostituito dal  seguente:  «Il  contributo
spettante a ciascun ente e' determinato secondo la tabella di seguito
riportata»; 
  b) e' aggiunta, in fine, la seguente tabella: 
  « 
 
=====================================================================
|                      Ente                      |     Importo      |
+================================================+==================+
|Citta' metropolitana di Catania                 |        16.261.402|
+------------------------------------------------+------------------+
|Citta' metropolitana di Messina                 |        10.406.809|
+------------------------------------------------+------------------+
|Citta' metropolitana di Palermo                 |        17.718.885|
+------------------------------------------------+------------------+
|subtotale citta' metropolitane                  |        44.387.096|
+------------------------------------------------+------------------+
|% di copertura per citta' metropolitane         |            40,51%|
+------------------------------------------------+------------------+
|LCC di Agrigento                                |         7.146.531|
+------------------------------------------------+------------------+
|LCC di Caltanissetta                            |         4.943.572|
+------------------------------------------------+------------------+
|LCC di Enna                                     |         4.053.997|
+------------------------------------------------+------------------+
|LCC di Ragusa                                   |         5.559.427|
+------------------------------------------------+------------------+
|LCC di Siracusa                                 |         7.157.158|
+------------------------------------------------+------------------+
|LCC di Trapani                                  |         6.752.219|
+------------------------------------------------+------------------+
|subtotale LCC                                   |        35.612.904|
+------------------------------------------------+------------------+
|% copertura per LCC                             |            40,51%|
+------------------------------------------------+------------------+
|                   Totale ...                   |        80.000.000|
+------------------------------------------------+------------------+
 
  ». 
  3. Per ciascuno degli  anni  dal  2020  al  2024  e'  assegnato  un
contributo di  20  milioni  di  euro  annui  a  favore  della  citta'
metropolitana di Roma e di 10 milioni di euro annui  a  favore  della
citta' metropolitana di Milano,  da  destinare  al  finanziamento  di
piani di sicurezza a  valenza  pluriennale  per  la  manutenzione  di
strade e di scuole. 
  4. Agli oneri di cui al comma 3, pari a  30  milioni  di  euro  per
ciascuno  degli  anni  dal  2020  al  2024,  si   provvede   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
conto capitale iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2020-2022,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2020,   allo   scopo
parzialmente utilizzando, quanto a 25 milioni di euro annui dal  2020
al 2024, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle
finanze e, quanto a 5  milioni  di  euro  annui  dal  2020  al  2024,
l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. 
  5. All'articolo 2-quinquies del decreto-legge 27 dicembre 2000,  n.
392, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001,  n.
26, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al terzo periodo: 
  1) dopo le parole: «a titolo gratuito» sono inserite  le  seguenti:
«e per la durata  prevista  dal  comma  2-bis  dell'articolo  14  del
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  13
settembre 2005, n. 296,»; 
  2) dopo le parole: «i predetti beni» sono aggiunte le seguenti:  «,
con oneri di ordinaria e  straordinaria  manutenzione  a  carico  dei
medesimi enti»; 
  b) dopo il terzo periodo e' inserito il  seguente:  «La  disciplina
riferita alla durata di cui al terzo  periodo  si  applica  anche  ai
contratti in essere alla data di entrata  in  vigore  delle  presenti
disposizioni».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 38-quater
          del citato decreto-legge n. 34 del  2019,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28  giugno  2019,  n.  58,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art.  38-quater  (Recepimento  dell'accordo  tra  il
          Governo e la Regione siciliana). -  1.  I  liberi  consorzi
          comunali e le citta' metropolitane della Regione siciliana,
          in deroga alle vigenti disposizioni generali in materia  di
          contabilita' pubblica, sono autorizzati ad applicare, negli
          anni 2019 e  2020,  in  caso  di  esercizio  provvisorio  o
          gestione provvisoria, l'articolo 163 del testo unico  delle
          leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
          legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  con   riferimento
          all'ultimo bilancio di previsione approvato e, al  fine  di
          utilizzare  le  risorse   pubbliche   trasferite   per   la
          realizzazione   di    interventi    infrastrutturali,    ad
          effettuare,  con   delibera   consiliare,   le   necessarie
          variazioni, in entrata e in uscita, per lo stesso  importo,
          che  sono   recepite   al   momento   dell'elaborazione   e
          dell'approvazione del bilancio di previsione. 
                (Omissis).». 
              Si riporta il testo del comma 875 dell'articolo 1 della
          citata  legge  n.  160  del  2019,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «875. A decorrere dall'anno 2020  e'  riconosciuto  a
          favore dei liberi consorzi  e  delle  citta'  metropolitane
          della Regione siciliana un contributo di 80 milioni di euro
          annui.  Il  contributo  spettante   a   ciascun   ente   e'
          determinato secondo la tabella  di  seguito  riportata.  Il
          contributo di cui al  periodo  precedente  e'  versato  dal
          Ministero dell'interno all'entrata del bilancio dello Stato
          a titolo di parziale  concorso  alla  finanza  pubblica  da
          parte  dei  medesimi  enti.  In  considerazione  di  quanto
          disposto dal periodo precedente, ciascun ente  beneficiario
          non iscrive in entrata  le  somme  relative  ai  contributi
          attribuiti e iscrive in  spesa  il  concorso  alla  finanza
          pubblica di cui all'articolo 1, comma 418, della  legge  23
          dicembre  2014,  n.   190,   al   netto   di   un   importo
          corrispondente. 
 
         Parte di provvedimento in formato grafico
 
              .». 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  2-quinquies  del
          decreto-legge 27 dicembre 2000,  n.  392,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio  2001,   n.   26
          (Disposizioni urgenti in  materia  di  enti  locali),  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 2-quinquies (Trasferimenti ai  comuni  di  beni
          immobili compresi nelle  saline).  -  1.  I  beni  immobili
          compresi  nelle  saline  gia'  in  uso  all'Amministrazione
          autonoma  dei  Monopoli  di  Stato  e   all'Ente   tabacchi
          italiani, non piu' necessari, in tutto  o  in  parte,  alla
          produzione del  sale,  costituiscono  aree  prioritarie  di
          reperimento di riserve naturali  ai  sensi  della  legge  6
          dicembre 1991, n. 394, recante  la  disciplina  delle  aree
          protette. I provvedimenti istitutivi delle aree protette  e
          gli atti  di  concessione  concernenti  beni  compresi  nei
          predetti territori sono emanati di concerto con il Ministro
          delle finanze. Tali concessioni possono essere  rilasciate,
          anche a titolo gratuito e per la durata prevista dal  comma
          2-bis dell'articolo 14 del regolamento di  cui  al  decreto
          del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296 a
          favore delle regioni o degli enti locali nel cui territorio
          ricadono  i  predetti  beni,  con  oneri  di  ordinaria   e
          straordinaria manutenzione a carico dei medesimi  enti.  La
          disciplina riferita alla durata di cui al terzo periodo  si
          applica anche ai contratti in essere alla data  di  entrata
          in vigore delle presenti disposizioni. I beni  immobili  di
          cui al presente comma, in quanto non destinabili a  riserva
          naturale, sono trasferiti, a titolo gratuito,  con  decreto
          del Ministro delle finanze, di  concerto  con  il  Ministro
          dell'ambiente, ai comuni  sul  cui  territorio  i  medesimi
          insistono.».