Art. 31 
 
       Potenziamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli 
 
  1. Per l'anno  2020,  al  fine  di  consentire  lo  svolgimento  di
maggiori  prestazioni  lavorative  articolate   su   turnazioni,   in
considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'incremento  delle
attivita' di controllo presso i porti,  gli  aeroporti  e  le  dogane
interne  ((in  relazione  all'emergenza  sanitaria  derivante   dalla
diffusione dell'epidemia di  COVID-19)),  le  risorse  variabili  del
Fondo risorse decentrate dell'Agenzia delle  dogane  e  dei  monopoli
sono incrementate di otto milioni di euro, a valere sui finanziamenti
dell'Agenzia stessa, in deroga all'articolo 23, comma 2, del  decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Alla compensazione  degli  effetti
finanziari in termini di fabbisogno e  indebitamento  netto,  pari  a
4,12 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede  mediante  utilizzo
delle risorse rivenienti ((dall'abrogazione della disposizione di cui
al comma 2)). 
  2. L'articolo  70  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18  e'
abrogato. 
  3. A decorrere dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  i
dipendenti  dell'Agenzia  delle   dogane   e   ((dei   monopoli   che
provengono)) dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli  di  Stato  e
quelli che prestano servizio presso gli uffici dei Monopoli o  presso
qualsiasi altro ufficio dell'Agenzia delle  dogane  e  dei  monopoli,
sono equiparati ai dipendenti provenienti dall'Agenzia delle  dogane,
nei limiti  del  servizio  prestato  e  delle  attribuzioni  ad  esso
connesse, anche ai sensi di quanto disposto dagli articoli 324 e  325
del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973,  n.  43,
dall'articolo  32  del  decreto-legge  30  agosto   1993,   n.   331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,  n.  427,
dall'articolo 57, comma 3, ((del codice di procedura penale,))  dagli
articoli 30 e 31 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, dagli articoli 18,
19 e 58 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Agli effetti
di cui al presente comma si  provvede  nell'ambito  del  fondo  delle
risorse  decentrate  nei  limiti   degli   importi   complessivamente
disponibili a legislazione vigente. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo del comma 2  dell'articolo  23  del
          decreto legislativo 25 maggio  2017,  n.  75  (Modifiche  e
          integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,
          ai sensi degli articoli 16,  commi  1,  lettera  a),  e  2,
          lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e),
          f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della  legge  7
          agosto 2015, n. 124, in materia di  riorganizzazione  delle
          amministrazioni pubbliche): 
                "Art. 23. Salario accessorio e sperimentazione 
                1. Omissis 
                2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine
          di  assicurare  la   semplificazione   amministrativa,   la
          valorizzazione  del  merito,  la  qualita'  dei  servizi  e
          garantire adeguati livelli di  efficienza  ed  economicita'
          dell'azione   amministrativa,   assicurando   al   contempo
          l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio  2017,
          l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente
          al trattamento accessorio del personale, anche  di  livello
          dirigenziale, di ciascuna delle  amministrazioni  pubbliche
          di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, non  puo'  superare  il  corrispondente
          importo determinato per  l'anno  2016.  A  decorrere  dalla
          predetta data l'articolo  1,  comma  236,  della  legge  28
          dicembre 2015, n. 208 e' abrogato. Per gli enti locali  che
          non  hanno  potuto   destinare   nell'anno   2016   risorse
          aggiuntive alla  contrattazione  integrativa  a  causa  del
          mancato rispetto del patto di stabilita' interno del  2015,
          l'ammontare complessivo  delle  risorse  di  cui  al  primo
          periodo  del  presente   comma   non   puo'   superare   il
          corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto
          in misura proporzionale alla  riduzione  del  personale  in
          servizio nell'anno 2016." 
              Si riporta il  testo  degli  articoli  324  e  325  del
          decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
          43  (Approvazione  del  testo  unico   delle   disposizioni
          legislative in materia doganale): 
                "Art. 324 (Competenza dei funzionari doganali) 
                Ai funzionari doganali, nei limiti del  servizio  cui
          sono destinati, e' attribuita la facolta' di  accertare  le
          violazioni del presente testo unico e quelle di ogni  altra
          legge la cui applicazione e' demandata alle Dogane. 
                Nell'esercizio  di  tali  attribuzioni  i  funzionari
          predetti rivestono la  qualita'  di  ufficiali  di  polizia
          tributaria." 
                "Art. 325 (Processo verbale per violazioni  accertate
          negli spazi doganali) 
                La  compilazione  del   processo   verbale   per   le
          violazioni del presente testo  unico  accertate  entro  gli
          spazi  doganali  spetta   esclusivamente   al   funzionario
          dell'amministrazione doganale all'uopo delegato,  anche  su
          rapporto verbale o scritto degli altri organi della polizia
          giudiziaria. 
                Questa  disposizione  si  osserva  altresi'  per   le
          violazioni delle disposizioni di ogni altra legge nei  casi
          in cui l'applicazione di essa e' demandata alle dogane. 
                Il processo verbale, oltre a quanto e' prescritto dal
          codice di procedura penale, deve contenere  le  indicazioni
          relative alla qualita', quantita' ed al valore delle merci;
          alla presa  in  consegna  delle  cose  sequestrate  di  cui
          all'art. 333; alla  classificazione  doganale  delle  merci
          soggette  a  tributo;  all'ammontare  dei  diritti  dovuti,
          nonche'  delle  multe,  delle  ammende  e  delle   sanzioni
          amministrative stabilite  dalla  legge  per  le  violazioni
          accertate. 
                Il processo verbale e' trasmesso al Procuratore della
          Repubblica presso il tribunale ovvero al capo della  dogana
          della  circoscrizione  in  cui  la  violazione   e'   stata
          accertata, rispettivamente competenti per  il  procedimento
          penale  o  per  quello  relativo   all'applicazione   della
          sanzione  amministrativa  salvo  che  la   violazione   sia
          estinta, a seconda dei casi, ai sensi dell'art. 334  o  per
          oblazione od a norma dell'art. 15  della  legge  7  gennaio
          1929, n. 4." 
              Si riporta il testo dell'articolo 32 del  decreto-legge
          30 agosto 1993,  n.  331,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427  (Armonizzazione  delle
          disposizioni in materia  di  imposte  sugli  oli  minerali,
          sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati
          e in materia di IVA con quelle recate da  direttive  CEE  e
          modificazioni conseguenti a detta  armonizzazione,  nonche'
          disposizioni   concernenti   la   disciplina   dei   Centri
          autorizzati  di  assistenza  fiscale,  le   procedure   dei
          rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi  di
          impresa fino  all'ammontare  corrispondente  al  contributo
          diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta
          erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni
          tributarie): 
                "Art. 32 Compiti  del  Dipartimento  delle  dogane  e
          imposte indirette. Vigilanza su alcoli superiori e sanzioni 
                1. - 5. 
                6. Oltre alle visite, alle ispezioni ed ai  controlli
          previsti dagli articoli 19  e  20  del  testo  unico  delle
          disposizioni legislative in materia doganale, approvato con
          decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
          43,  e  successive  modificazioni,  i  funzionari  doganali
          possono svolgere le predette  attivita'  anche  nei  luoghi
          previsti dall'art. 20-bis del medesimo decreto. 
                7" 
              Si riporta il testo del comma 3  dell'articolo  57  del
          codice di procedura penale: 
                "Art. 57. Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria. 
                1. - 2. Omissis 
                3.  Sono  altresi'  ufficiali  e  agenti  di  polizia
          giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono  destinate  e
          secondo le rispettive attribuzioni, le persone  alle  quali
          le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste
          dall'articolo 55." 
              Si riporta il testo degli articoli 30 e 31 della  legge
          7 gennaio 1929, n. 4 (Norme  generali  per  la  repressione
          delle violazioni delle leggi finanziarie): 
                "Art.  30.  L'accertamento  delle  violazioni   delle
          disposizioni contenute nelle leggi  finanziarie,  le  quali
          costituiscono reato, spetta: 
                  1° agli ufficiali  ed  agli  agenti  della  polizia
          tributaria; 
                  2°  agli  ufficiali   ed   agenti   della   polizia
          giudiziaria ordinaria." 
                "Art. 31. 1. Sono ufficiali della polizia  tributaria
          gli  ufficiali  e  il  personale  appartenente   ai   ruoli
          «ispettori» e «sovrintendenti» del Corpo della  guardia  di
          finanza. 
                2.  Sono  agenti   della   polizia   tributaria   gli
          appartenenti  al  ruolo  «appuntati  e  finanzieri»   della
          Guardia di finanza. 
                Qualora    una    legge    finanziaria    attribuisca
          l'accertamento di determinati reati a funzionari ed  agenti
          dell'Amministrazione,   questi   funzionari    ed    agenti
          acquistano nei limiti del servizio a cui sono  destinati  e
          secondo le attribuzioni ad essi conferite dalla  legge,  la
          qualita' di ufficiali e, rispettivamente, di  agenti  della
          polizia tributaria. A cura dell'Amministrazione dalla quale
          dipendono, la loro qualita' e' fatta constare  a  mezzo  di
          una speciale tessera di riconoscimento." 
              Si riporta il testo degli articoli  18,  19  e  58  del
          decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.  504  (Testo  unico
          delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
          produzione e sui  consumi  e  relative  sanzioni  penali  e
          amministrative): 
                "Art. 18 Poteri e controlli 
                1.   L'amministrazione   finanziaria    esplica    le
          incombenze  necessarie  per  assicurare  la  gestione   dei
          tributi di cui al  presente  testo  unico;  negli  impianti
          gestiti  in  regime  di  deposito  fiscale,  e   presso   i
          destinatari registrati nonche' presso  gli  altri  impianti
          soggetti a denuncia, puo' applicare agli apparecchi  ed  ai
          meccanismi bolli  e  suggelli  ed  ordinare,  a  spese  del
          depositario  autorizzato  o  del  destinatario   registrato
          ovvero  degli  altri  soggetti  obbligati  alla   denuncia,
          l'attuazione delle opere e delle misure necessarie  per  la
          tutela    degli    interessi    fiscali,    ivi    compresa
          l'installazione di strumenti di misura. Presso  i  depositi
          fiscali  possono  essere  istituiti  uffici  finanziari  di
          fabbrica  che,  per  l'effettuazione  della  vigilanza,  si
          avvalgono, se necessario, della collaborazione dei militari
          della  Guardia  di  finanza,  e  sono  eseguiti   inventari
          periodici. 
                1-bis. Per i depositi fiscali abilitati all'attivita'
          di fabbricazione dei tabacchi lavorati la vigilanza fiscale
          di cui al comma 1 e' effettuata  permanentemente  da  parte
          del  personale  dell'Amministrazione  finanziaria  che   si
          avvale della collaborazione dei militari della  Guardia  di
          finanza. 
                2.  I  funzionari  dell'amministrazione  finanziaria,
          muniti della speciale  tessera  di  riconoscimento  di  cui
          all'art. 31 della  legge  7  gennaio  1929,  n.  4,  e  gli
          appartenenti alla Guardia  di  finanza  hanno  facolta'  di
          eseguire le  indagini  e  i  controlli  necessari  ai  fini
          dell'accertamento  delle  violazioni  alla  disciplina  dei
          tributi di cui al presente testo unico; possono,  altresi',
          accedere liberamente, in qualsiasi momento,  nei  depositi,
          negli impianti e nei  luoghi  nei  quali  sono  fabbricati,
          trasformati, detenuti od utilizzati prodotti sottoposti  ad
          accisa  o  dove  e'  custodita   documentazione   contabile
          attinente ai suddetti prodotti per eseguirvi verificazioni,
          riscontri, inventari, ispezioni e ricerche e per  esaminare
          registri  e  documenti.  Essi  hanno   pure   facolta'   di
          prelevare, gratuitamente, campioni  di  prodotti  esistenti
          negli impianti, redigendo apposito verbale e, per  esigenze
          di   tutela   fiscale,   di   applicare    suggelli    alle
          apparecchiature e ai meccanismi. 
                3. Gli ufficiali, gli ispettori ed  i  sovrintendenti
          della Guardia di finanza, oltre a quanto previsto dal comma
          2, procedono, di iniziativa o  su  richiesta  degli  uffici
          finanziari,  al  reperimento  ed   all'acquisizione   degli
          elementi utili ad accertare la corretta applicazione  delle
          disposizioni in  materia  di  imposizione  indiretta  sulla
          produzione e sui consumi e delle relative violazioni. A tal
          fine essi possono: 
                  a) invitare il responsabile  d'imposta  o  chiunque
          partecipi,   anche   come    utilizzatore,    all'attivita'
          industriale o commerciale attinente ai prodotti  sottoposti
          ad accisa, indicandone il motivo, a comparire di persona  o
          per mezzo di rappresentanti per  fornire  dati,  notizie  e
          chiarimenti o per esibire documenti relativi a lavorazione,
          trasporto, deposito, acquisto o utilizzazione  di  prodotti
          soggetti alla predetta imposizione; 
                  b) richiedere, previa autorizzazione del comandante
          regionale,  ad   aziende   ed   istituti   di   credito   o
          all'amministrazione postale di trasmettere copia  di  tutta
          la documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con  il
          cliente,  secondo  le  modalita'  e  i   termini   previsti
          dall'art. 18 della legge 30  dicembre  1991,  n.  413.  Gli
          elementi acquisiti potranno essere utilizzati anche ai fini
          dell'accertamento in altri settori impositivi; 
                  c)  richiedere  copie  o  estratti  degli  atti   e
          documenti,  ritenuti  utili  per  le  indagini  o   per   i
          controlli,  depositati  presso  qualsiasi   ufficio   della
          pubblica amministrazione o presso pubblici ufficiali; 
                  d)  procedere  a  perquisizioni   domiciliari,   in
          qualsiasi ora, in caso di notizia o di fondato sospetto  di
          violazioni costituenti reato, previste dal  presente  testo
          unico. 
                4. Il coordinamento  tra  la  Guardia  di  finanza  e
          l'amministrazione finanziaria relativamente agli interventi
          negli impianti presso i quali sono  costituiti  gli  uffici
          finanziari  di  fabbrica  di  cui  al  comma  1  od  uffici
          doganali, e' disciplinato, anche riguardo  alle  competenze
          in materia di verbalizzazione, con direttiva  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze. 
                5.  L'Amministrazione  finanziaria  puo'   effettuare
          interventi  presso  soggetti  che  svolgono  attivita'   di
          produzione  e  distribuzione  di   beni   e   servizi   per
          accertamenti tecnici, per controllare, anche a fini diversi
          da quelli tributari, l'osservanza di disposizioni nazionali
          o comunitarie. Tali interventi e controlli  possono  essere
          eseguiti  anche  dalla  Guardia  di  finanza,   previo   il
          necessario      coordinamento      con      gli      uffici
          dell'Amministrazione finanziaria. 
                6.  Il  personale  dell'amministrazione  finanziaria,
          munito della speciale tessera di riconoscimento di  cui  al
          comma 2, avvalendosi del segnale di  cui  all'art.  24  del
          regolamento di esecuzione e di attuazione del codice  della
          strada,  approvato  con  decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 16 dicembre  1992,  n.  495,  e  la  Guardia  di
          finanza hanno facolta' di effettuare i servizi di controllo
          sulla circolazione dei prodotti di cui  al  presente  testo
          unico, anche  mediante  ricerche  sui  mezzi  di  trasporto
          impiegati. Essi hanno altresi' facolta',  per  esigenze  di
          tutela fiscale, di apporre sigilli al  carico,  nonche'  di
          procedere, gratuitamente, al prelevamento di campioni." 
                "Art. 19 Accertamento delle violazioni 
                1.   La   constatazione   delle   violazioni    delle
          disposizioni stabilite in materia di tributi  previsti  dal
          presente testo unico  compete  ai  funzionari  dell'Agenzia
          delle dogane e dei monopoli oltre che ai pubblici ufficiali
          indicati nel capo II del titolo II della  legge  7  gennaio
          1929, n. 4, nei limiti delle attribuzioni ivi stabilite, ed
          e' effettuata mediante processo verbale. 
                2. I processi verbali di constatazione di  violazioni
          per le quali sussiste l'obbligo di  denuncia  all'autorita'
          giudiziaria sono trasmessi dagli agenti  verbalizzanti  sia
          alla  competente  autorita'  giudiziaria  sia   all'ufficio
          dell'Agenzia  competente  all'accertamento  dell'imposta  e
          alla   sua   liquidazione.   Quest'ultimo   provvede   alla
          tempestiva trasmissione degli  atti  emessi  alla  predetta
          autorita' giudiziaria e alla comunicazione a  quest'ultima,
          anche successivamente, di ulteriori elementi e  valutazioni
          utili. 
                3. I processi verbali di constatazione di  violazioni
          diverse da quelle di cui al comma 2  sono  trasmessi  dagli
          agenti verbalizzanti  all'ufficio  dell'Agenzia  competente
          all'accertamento dell'imposta e alla sua liquidazione. 
                4. Nel rispetto del principio di cooperazione di  cui
          all'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n.  212,  anche
          per le ipotesi in cui sono  esaminati  in  ufficio  atti  e
          dichiarazioni, entro sessanta  giorni  dalla  notificazione
          del processo  verbale  di  constatazione  al  destinatario,
          quest'ultimo  puo'  comunicare   all'ufficio   dell'Agenzia
          procedente osservazioni e richieste che, salvi  i  casi  di
          particolare e motivata urgenza, sono valutate dallo  stesso
          ufficio prima della notificazione dell'avviso di  pagamento
          di cui all'articolo 15 del presente testo unico e dell'atto
          di contestazione o di irrogazione  delle  sanzioni  di  cui
          agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo  18  dicembre
          1997, n. 472. 
                5. L'Ufficio delle dogane e l'Ufficio  regionale  dei
          monopoli di Stato sono competenti per l'applicazione  delle
          sanzioni amministrative relative alle violazioni  accertate
          nel loro ambito territoriale." 
                "Art. 58 Poteri e controlli 
                1.  L'amministrazione  finanziaria  ha  facolta'   di
          prescrivere ai soggetti di cui all'articolo 53, commi  1  e
          2, che esercitano officine di energia elettrica  l'acquisto
          e l'applicazione, a loro spese, di strumenti di misura  dai
          quali sia possibile rilevare l'energia  elettrica  prodotta
          ed erogata. Ha, inoltre, facolta'  di  applicare  suggelli,
          bolli ed apparecchi di sicurezza e di riscontro, sia  nelle
          officine di produzione sia  presso  gli  utenti.  I  guasti
          verificatisi nei  congegni,  applicati  o  fatti  applicare
          dall'amministrazione     finanziaria,     devono     essere
          immediatamente    denunciati    al    competente    Ufficio
          dell'Agenzia delle dogane e cosi' pure le modificazioni dei
          circuiti, ai quali siano applicati tali congegni. 
                2.  I  funzionari  dell'Amministrazione  finanziaria,
          muniti della speciale  tessera  di  riconoscimento  di  cui
          all'art. 31 della legge 7 gennaio  1929,  n.  4,  hanno  la
          facolta' di verificare e controllare, sia di giorno che  di
          notte, le centrali elettriche, le cabine,  le  linee  e  le
          reti,  nonche'  gli  impianti  fissi  ed  i  veicoli   dove
          l'energia elettrica  viene  consumata.  Possono,  altresi',
          prendere   visione   di   tutti   i   registri    attinenti
          all'esercizio delle officine,  allo  scopo  di  riscontrare
          l'andamento della produzione ed  i  suoi  rapporti  con  il
          consumo.  Essi  hanno,  inoltre,  il   diritto,   ai   fini
          dell'imposta, al libero accesso  negli  esercizi  pubblici,
          nei locali di spettacoli  pubblici,  finche'  sono  aperti,
          nonche' al  libero  percorso  dei  mezzi  di  trasporto  in
          servizio pubblico urbano di linea.  I  funzionari  predetti
          possono eseguire verifiche negli esercizi pubblici  finche'
          siano  aperti,  ed,  in  caso  di   fondati   sospetti   di
          violazioni,  possono  precedere,  nella  loro  qualita'  di
          ufficiali  di  polizia   giudiziaria,   nell'ambito   delle
          specifiche  attribuzioni,  a  visite  domiciliari,   previa
          autorizzazione dell'autorita' giudiziaria. 
                3.  Le  ditte  esercenti  officine,  oltre  ad  avere
          l'obbligo di  presentare  tutti  i  registri,  contratti  o
          documenti relativi alla produzione, distribuzione e vendita
          dell'energia  elettrica,  devono   prestare   gratuitamente
          l'assistenza e l'aiuto del proprio personale ai  funzionari
          dell'amministrazione  finanziaria,  nelle  operazioni   che
          questi compiono  in  officina,  negli  uffici  dell'azienda
          commerciale e presso gli  utenti,  per  tutti  gli  effetti
          dell'imposizione. 
                4. I soggetti obbligati di  cui  all'articolo  53,  i
          privati consumatori e gli enti  privati  e  pubblici  hanno
          l'obbligo di  esibire,  ad  ogni  richiesta  del  personale
          addetto al servizio,  gli  originali  dei  documenti  e  le
          bollette relative alla vendita ed al  consumo  dell'energia
          elettrica. Quando nei contratti fra gli utenti e  le  ditte
          fornitrici dell'energia elettrica, queste ultime  si  siano
          riservate il diritto di far procedere dai loro impiegati  a
          verifiche degli impianti, avra' facolta'  di  avvalersi  di
          tale  diritto  anche  il   personale   dell'amministrazione
          finanziaria  addetto  al   servizio,   per   le   opportune
          verifiche. 
                5. I  poteri  previsti,  per  gli  appartenenti  alla
          Guardia di finanza, dall'art. 18, sono esercitati anche per
          l'espletamento dei controlli per l'applicazione dell'accisa
          sull'energia elettrica."