Art. 31 Potenziamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli 1. Per l'anno 2020, al fine di consentire lo svolgimento di maggiori prestazioni lavorative articolate su turnazioni, in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'incremento delle attivita' di controllo presso i porti, gli aeroporti e le dogane interne ((in relazione all'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia di COVID-19)), le risorse variabili del Fondo risorse decentrate dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono incrementate di otto milioni di euro, a valere sui finanziamenti dell'Agenzia stessa, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 4,12 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse rivenienti ((dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 2)). 2. L'articolo 70 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e' abrogato. 3. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i dipendenti dell'Agenzia delle dogane e ((dei monopoli che provengono)) dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato e quelli che prestano servizio presso gli uffici dei Monopoli o presso qualsiasi altro ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono equiparati ai dipendenti provenienti dall'Agenzia delle dogane, nei limiti del servizio prestato e delle attribuzioni ad esso connesse, anche ai sensi di quanto disposto dagli articoli 324 e 325 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, dall'articolo 32 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, dall'articolo 57, comma 3, ((del codice di procedura penale,)) dagli articoli 30 e 31 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, dagli articoli 18, 19 e 58 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Agli effetti di cui al presente comma si provvede nell'ambito del fondo delle risorse decentrate nei limiti degli importi complessivamente disponibili a legislazione vigente.
Riferimenti normativi Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche): "Art. 23. Salario accessorio e sperimentazione 1. Omissis 2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualita' dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicita' dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non puo' superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e' abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilita' interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non puo' superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016." Si riporta il testo degli articoli 324 e 325 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale): "Art. 324 (Competenza dei funzionari doganali) Ai funzionari doganali, nei limiti del servizio cui sono destinati, e' attribuita la facolta' di accertare le violazioni del presente testo unico e quelle di ogni altra legge la cui applicazione e' demandata alle Dogane. Nell'esercizio di tali attribuzioni i funzionari predetti rivestono la qualita' di ufficiali di polizia tributaria." "Art. 325 (Processo verbale per violazioni accertate negli spazi doganali) La compilazione del processo verbale per le violazioni del presente testo unico accertate entro gli spazi doganali spetta esclusivamente al funzionario dell'amministrazione doganale all'uopo delegato, anche su rapporto verbale o scritto degli altri organi della polizia giudiziaria. Questa disposizione si osserva altresi' per le violazioni delle disposizioni di ogni altra legge nei casi in cui l'applicazione di essa e' demandata alle dogane. Il processo verbale, oltre a quanto e' prescritto dal codice di procedura penale, deve contenere le indicazioni relative alla qualita', quantita' ed al valore delle merci; alla presa in consegna delle cose sequestrate di cui all'art. 333; alla classificazione doganale delle merci soggette a tributo; all'ammontare dei diritti dovuti, nonche' delle multe, delle ammende e delle sanzioni amministrative stabilite dalla legge per le violazioni accertate. Il processo verbale e' trasmesso al Procuratore della Repubblica presso il tribunale ovvero al capo della dogana della circoscrizione in cui la violazione e' stata accertata, rispettivamente competenti per il procedimento penale o per quello relativo all'applicazione della sanzione amministrativa salvo che la violazione sia estinta, a seconda dei casi, ai sensi dell'art. 334 o per oblazione od a norma dell'art. 15 della legge 7 gennaio 1929, n. 4." Si riporta il testo dell'articolo 32 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 (Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonche' disposizioni concernenti la disciplina dei Centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie): "Art. 32 Compiti del Dipartimento delle dogane e imposte indirette. Vigilanza su alcoli superiori e sanzioni 1. - 5. 6. Oltre alle visite, alle ispezioni ed ai controlli previsti dagli articoli 19 e 20 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, i funzionari doganali possono svolgere le predette attivita' anche nei luoghi previsti dall'art. 20-bis del medesimo decreto. 7" Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 57 del codice di procedura penale: "Art. 57. Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria. 1. - 2. Omissis 3. Sono altresi' ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'articolo 55." Si riporta il testo degli articoli 30 e 31 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 (Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie): "Art. 30. L'accertamento delle violazioni delle disposizioni contenute nelle leggi finanziarie, le quali costituiscono reato, spetta: 1° agli ufficiali ed agli agenti della polizia tributaria; 2° agli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria ordinaria." "Art. 31. 1. Sono ufficiali della polizia tributaria gli ufficiali e il personale appartenente ai ruoli «ispettori» e «sovrintendenti» del Corpo della guardia di finanza. 2. Sono agenti della polizia tributaria gli appartenenti al ruolo «appuntati e finanzieri» della Guardia di finanza. Qualora una legge finanziaria attribuisca l'accertamento di determinati reati a funzionari ed agenti dell'Amministrazione, questi funzionari ed agenti acquistano nei limiti del servizio a cui sono destinati e secondo le attribuzioni ad essi conferite dalla legge, la qualita' di ufficiali e, rispettivamente, di agenti della polizia tributaria. A cura dell'Amministrazione dalla quale dipendono, la loro qualita' e' fatta constare a mezzo di una speciale tessera di riconoscimento." Si riporta il testo degli articoli 18, 19 e 58 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative): "Art. 18 Poteri e controlli 1. L'amministrazione finanziaria esplica le incombenze necessarie per assicurare la gestione dei tributi di cui al presente testo unico; negli impianti gestiti in regime di deposito fiscale, e presso i destinatari registrati nonche' presso gli altri impianti soggetti a denuncia, puo' applicare agli apparecchi ed ai meccanismi bolli e suggelli ed ordinare, a spese del depositario autorizzato o del destinatario registrato ovvero degli altri soggetti obbligati alla denuncia, l'attuazione delle opere e delle misure necessarie per la tutela degli interessi fiscali, ivi compresa l'installazione di strumenti di misura. Presso i depositi fiscali possono essere istituiti uffici finanziari di fabbrica che, per l'effettuazione della vigilanza, si avvalgono, se necessario, della collaborazione dei militari della Guardia di finanza, e sono eseguiti inventari periodici. 1-bis. Per i depositi fiscali abilitati all'attivita' di fabbricazione dei tabacchi lavorati la vigilanza fiscale di cui al comma 1 e' effettuata permanentemente da parte del personale dell'Amministrazione finanziaria che si avvale della collaborazione dei militari della Guardia di finanza. 2. I funzionari dell'amministrazione finanziaria, muniti della speciale tessera di riconoscimento di cui all'art. 31 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, e gli appartenenti alla Guardia di finanza hanno facolta' di eseguire le indagini e i controlli necessari ai fini dell'accertamento delle violazioni alla disciplina dei tributi di cui al presente testo unico; possono, altresi', accedere liberamente, in qualsiasi momento, nei depositi, negli impianti e nei luoghi nei quali sono fabbricati, trasformati, detenuti od utilizzati prodotti sottoposti ad accisa o dove e' custodita documentazione contabile attinente ai suddetti prodotti per eseguirvi verificazioni, riscontri, inventari, ispezioni e ricerche e per esaminare registri e documenti. Essi hanno pure facolta' di prelevare, gratuitamente, campioni di prodotti esistenti negli impianti, redigendo apposito verbale e, per esigenze di tutela fiscale, di applicare suggelli alle apparecchiature e ai meccanismi. 3. Gli ufficiali, gli ispettori ed i sovrintendenti della Guardia di finanza, oltre a quanto previsto dal comma 2, procedono, di iniziativa o su richiesta degli uffici finanziari, al reperimento ed all'acquisizione degli elementi utili ad accertare la corretta applicazione delle disposizioni in materia di imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi e delle relative violazioni. A tal fine essi possono: a) invitare il responsabile d'imposta o chiunque partecipi, anche come utilizzatore, all'attivita' industriale o commerciale attinente ai prodotti sottoposti ad accisa, indicandone il motivo, a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati, notizie e chiarimenti o per esibire documenti relativi a lavorazione, trasporto, deposito, acquisto o utilizzazione di prodotti soggetti alla predetta imposizione; b) richiedere, previa autorizzazione del comandante regionale, ad aziende ed istituti di credito o all'amministrazione postale di trasmettere copia di tutta la documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con il cliente, secondo le modalita' e i termini previsti dall'art. 18 della legge 30 dicembre 1991, n. 413. Gli elementi acquisiti potranno essere utilizzati anche ai fini dell'accertamento in altri settori impositivi; c) richiedere copie o estratti degli atti e documenti, ritenuti utili per le indagini o per i controlli, depositati presso qualsiasi ufficio della pubblica amministrazione o presso pubblici ufficiali; d) procedere a perquisizioni domiciliari, in qualsiasi ora, in caso di notizia o di fondato sospetto di violazioni costituenti reato, previste dal presente testo unico. 4. Il coordinamento tra la Guardia di finanza e l'amministrazione finanziaria relativamente agli interventi negli impianti presso i quali sono costituiti gli uffici finanziari di fabbrica di cui al comma 1 od uffici doganali, e' disciplinato, anche riguardo alle competenze in materia di verbalizzazione, con direttiva del Ministro dell'economia e delle finanze. 5. L'Amministrazione finanziaria puo' effettuare interventi presso soggetti che svolgono attivita' di produzione e distribuzione di beni e servizi per accertamenti tecnici, per controllare, anche a fini diversi da quelli tributari, l'osservanza di disposizioni nazionali o comunitarie. Tali interventi e controlli possono essere eseguiti anche dalla Guardia di finanza, previo il necessario coordinamento con gli uffici dell'Amministrazione finanziaria. 6. Il personale dell'amministrazione finanziaria, munito della speciale tessera di riconoscimento di cui al comma 2, avvalendosi del segnale di cui all'art. 24 del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e la Guardia di finanza hanno facolta' di effettuare i servizi di controllo sulla circolazione dei prodotti di cui al presente testo unico, anche mediante ricerche sui mezzi di trasporto impiegati. Essi hanno altresi' facolta', per esigenze di tutela fiscale, di apporre sigilli al carico, nonche' di procedere, gratuitamente, al prelevamento di campioni." "Art. 19 Accertamento delle violazioni 1. La constatazione delle violazioni delle disposizioni stabilite in materia di tributi previsti dal presente testo unico compete ai funzionari dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli oltre che ai pubblici ufficiali indicati nel capo II del titolo II della legge 7 gennaio 1929, n. 4, nei limiti delle attribuzioni ivi stabilite, ed e' effettuata mediante processo verbale. 2. I processi verbali di constatazione di violazioni per le quali sussiste l'obbligo di denuncia all'autorita' giudiziaria sono trasmessi dagli agenti verbalizzanti sia alla competente autorita' giudiziaria sia all'ufficio dell'Agenzia competente all'accertamento dell'imposta e alla sua liquidazione. Quest'ultimo provvede alla tempestiva trasmissione degli atti emessi alla predetta autorita' giudiziaria e alla comunicazione a quest'ultima, anche successivamente, di ulteriori elementi e valutazioni utili. 3. I processi verbali di constatazione di violazioni diverse da quelle di cui al comma 2 sono trasmessi dagli agenti verbalizzanti all'ufficio dell'Agenzia competente all'accertamento dell'imposta e alla sua liquidazione. 4. Nel rispetto del principio di cooperazione di cui all'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, anche per le ipotesi in cui sono esaminati in ufficio atti e dichiarazioni, entro sessanta giorni dalla notificazione del processo verbale di constatazione al destinatario, quest'ultimo puo' comunicare all'ufficio dell'Agenzia procedente osservazioni e richieste che, salvi i casi di particolare e motivata urgenza, sono valutate dallo stesso ufficio prima della notificazione dell'avviso di pagamento di cui all'articolo 15 del presente testo unico e dell'atto di contestazione o di irrogazione delle sanzioni di cui agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. 5. L'Ufficio delle dogane e l'Ufficio regionale dei monopoli di Stato sono competenti per l'applicazione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni accertate nel loro ambito territoriale." "Art. 58 Poteri e controlli 1. L'amministrazione finanziaria ha facolta' di prescrivere ai soggetti di cui all'articolo 53, commi 1 e 2, che esercitano officine di energia elettrica l'acquisto e l'applicazione, a loro spese, di strumenti di misura dai quali sia possibile rilevare l'energia elettrica prodotta ed erogata. Ha, inoltre, facolta' di applicare suggelli, bolli ed apparecchi di sicurezza e di riscontro, sia nelle officine di produzione sia presso gli utenti. I guasti verificatisi nei congegni, applicati o fatti applicare dall'amministrazione finanziaria, devono essere immediatamente denunciati al competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane e cosi' pure le modificazioni dei circuiti, ai quali siano applicati tali congegni. 2. I funzionari dell'Amministrazione finanziaria, muniti della speciale tessera di riconoscimento di cui all'art. 31 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, hanno la facolta' di verificare e controllare, sia di giorno che di notte, le centrali elettriche, le cabine, le linee e le reti, nonche' gli impianti fissi ed i veicoli dove l'energia elettrica viene consumata. Possono, altresi', prendere visione di tutti i registri attinenti all'esercizio delle officine, allo scopo di riscontrare l'andamento della produzione ed i suoi rapporti con il consumo. Essi hanno, inoltre, il diritto, ai fini dell'imposta, al libero accesso negli esercizi pubblici, nei locali di spettacoli pubblici, finche' sono aperti, nonche' al libero percorso dei mezzi di trasporto in servizio pubblico urbano di linea. I funzionari predetti possono eseguire verifiche negli esercizi pubblici finche' siano aperti, ed, in caso di fondati sospetti di violazioni, possono precedere, nella loro qualita' di ufficiali di polizia giudiziaria, nell'ambito delle specifiche attribuzioni, a visite domiciliari, previa autorizzazione dell'autorita' giudiziaria. 3. Le ditte esercenti officine, oltre ad avere l'obbligo di presentare tutti i registri, contratti o documenti relativi alla produzione, distribuzione e vendita dell'energia elettrica, devono prestare gratuitamente l'assistenza e l'aiuto del proprio personale ai funzionari dell'amministrazione finanziaria, nelle operazioni che questi compiono in officina, negli uffici dell'azienda commerciale e presso gli utenti, per tutti gli effetti dell'imposizione. 4. I soggetti obbligati di cui all'articolo 53, i privati consumatori e gli enti privati e pubblici hanno l'obbligo di esibire, ad ogni richiesta del personale addetto al servizio, gli originali dei documenti e le bollette relative alla vendita ed al consumo dell'energia elettrica. Quando nei contratti fra gli utenti e le ditte fornitrici dell'energia elettrica, queste ultime si siano riservate il diritto di far procedere dai loro impiegati a verifiche degli impianti, avra' facolta' di avvalersi di tale diritto anche il personale dell'amministrazione finanziaria addetto al servizio, per le opportune verifiche. 5. I poteri previsti, per gli appartenenti alla Guardia di finanza, dall'art. 18, sono esercitati anche per l'espletamento dei controlli per l'applicazione dell'accisa sull'energia elettrica."