Art. 31 
 
Semplificazione   dei    sistemi    informativi    delle    pubbliche
amministrazioni e  dell'attivita'  di  coordinamento  nell'attuazione
della strategia digitale e  in  materia  di  perimetro  di  sicurezza
                        nazionale cibernetica 
 
  1. Al fine di semplificare e favorire l'offerta dei servizi in rete
della  pubblica  amministrazione,  il  lavoro  agile  e  l'uso  delle
tecnologie  digitali,  nonche'  il   coordinamento   dell'azione   di
attuazione della strategia digitale, al decreto legislativo  7  marzo
2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 12: 
      1) al comma  3-bis,  dopo  il  primo  periodo  e'  aggiunto  il
seguente: "In caso di uso di  dispositivi  elettronici  personali,  i
soggetti  di  cui  all'articolo  2,  comma  2,  nel  rispetto   della
disciplina in materia di trattamento  dei  dati  personali,  adottano
ogni misura atta a garantire  la  sicurezza  e  la  protezione  delle
informazioni e dei dati, tenendo  conto  delle  migliori  pratiche  e
degli standard nazionali, europei e internazionali per la  protezione
delle  proprie  reti,  nonche'  promuovendo  la  consapevolezza   dei
lavoratori sull'uso  sicuro  dei  dispositivi,  anche  attraverso  la
diffusione di apposite linee  guida,  e  disciplinando,  tra  l'altro
l'uso di webcam e microfoni."; 
      2) dopo il comma 3-bis e' aggiunto il seguente: "3-ter. Al fine
di agevolare la  diffusione  del  lavoro  agile  quale  modalita'  di
esecuzione del rapporto di lavoro  subordinato,  i  soggetti  di  cui
all'articolo 2, comma 2, lettera a), acquistano beni e  progettano  e
sviluppano  i  sistemi  informativi  e  i  servizi  informatici   con
modalita' idonee a consentire ai lavoratori di accedere da remoto  ad
applicativi, dati e informazioni  necessari  allo  svolgimento  della
prestazione lavorativa, nel rispetto della legge 20 maggio  1970,  n.
300, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e  della  legge  22
maggio 2017, n. 81, assicurando  un  adeguato  livello  di  sicurezza
informatica, in  linea  con  le  migliori  pratiche  e  gli  standard
nazionali ed internazionali per la  protezione  delle  proprie  reti,
nonche' promuovendo la consapevolezza dei lavoratori sull'uso  sicuro
degli strumenti impiegati, con particolare riguardo a quelli  erogati
tramite fornitori di servizi in cloud, anche attraverso la diffusione
di apposite linee  guida,  e  disciplinando  anche  la  tipologia  di
attivita' che possono essere svolte."; 
    b) all'articolo 14, comma 2, secondo periodo, le parole  "L'AgID"
sono sostituite dalle seguenti:  "La  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri, anche avvalendosi dell'AgID," e,  infine,  dopo  le  parole
"migliorino  i  servizi   erogati"   sono   aggiunte   le   seguenti:
"assicurando un adeguato livello di sicurezza informatica,  in  linea
con le migliori pratiche e gli standard nazionali  ed  internazionali
per  la  protezione  delle  proprie  reti,  nonche'  promuovendo   la
consapevolezza dei lavoratori sull'uso sicuro  dei  suddetti  sistemi
informativi, anche attraverso la diffusione di apposite  linee  guida
che disciplinano anche la tipologia di attivita' che  possono  essere
svolte."; 
    c) all'articolo 14-bis: 
      1) al comma 2, lettera h), le parole "ovvero, su sua richiesta,
da parte della stessa AgID" sono soppresse; 
      2)  al  comma  3,  le  parole  "nonche'  al  Dipartimento   per
l'innovazione  tecnologica  della  Presidenza   del   Consiglio   dei
ministri" sono soppresse; 
    d) all'articolo 17, comma 1-quater, le parole  "a  porvi  rimedio
tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni"  sono  sostituite
dalle seguenti: "ad avviare, tempestivamente  e  comunque  non  oltre
trenta  giorni,  le  attivita'  necessarie  a  porvi  rimedio   e   a
concluderle entro un termine perentorio indicato tenendo conto  della
complessita' tecnologica delle attivita'  richieste",  nonche',  dopo
l'ultimo periodo, e' aggiunto il seguente: "Il  mancato  avvio  delle
attivita' necessarie a  porre  rimedio  e  il  mancato  rispetto  del
termine perentorio per la  loro  conclusione  rileva  ai  fini  della
misurazione e della valutazione  della  performance  individuale  dei
dirigenti responsabili  e  comporta  responsabilita'  dirigenziale  e
disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165.". 
  2. All'articolo 1,  comma  6,  lettera  a),  del  decreto-legge  21
settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
novembre 2019, n. 133, le parole "ovvero le centrali  di  committenza
alle quali essi fanno ricorso ai sensi dell'articolo  1,  comma  512,
della legge  28  dicembre  2015,  n.  208,  che  intendano  procedere
all'affidamento"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "che  intendano
procedere, anche per il tramite delle centrali  di  committenza  alle
quali essi sono tenuti a fare ricorso ai sensi dell'articolo 1, comma
512, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'affidamento". 
  3. E' istituita presso il Ministero dell'interno,  nell'ambito  del
Dipartimento per  le  politiche  del  personale  dell'Amministrazione
civile e per le  risorse  strumentali  e  finanziarie,  la  Direzione
Centrale  per   l'innovazione   tecnologica   per   l'amministrazione
generale, cui e' preposto un dirigente di livello generale  dell'area
delle  funzioni  centrali.  La   Direzione   Centrale   assicura   la
funzionalita'  delle  attivita'  di  innovazione  tecnologica  e   di
digitalizzazione,  nonche'  dei  sistemi  informativi  del  Ministero
dell'interno e delle Prefetture-UTG. 
  4. La dotazione organica del Ministero dell'interno,  sulla  scorta
di quanto previsto dal comma  3,  e'  incrementata  di  un  posto  di
funzione dirigenziale di livello generale da assegnare  al  personale
dell'area delle funzioni centrali, i cui maggiori oneri, al  fine  di
assicurare   l'invarianza   finanziaria,   sono   compensati    dalla
soppressione di un  numero  di  posti  di  funzione  dirigenziale  di
livello non generale  della  medesima  area,  equivalente  sul  piano
finanziario. Alle modifiche della dotazione organica di cui al  primo
periodo  si  provvede  con  regolamento   da   adottarsi   ai   sensi
dell'articolo 17, comma 4-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400. 
  5. Per assicurare la piena efficacia dei progetti di trasformazione
digitale  la  societa'  di  cui  all'articolo  83,  comma   15,   del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nell'ambito dei progetti  e  delle
attivita' da essa gestiti, provvede alla definizione e allo  sviluppo
di servizi e prodotti innovativi  operando,  anche  in  favore  delle
amministrazioni committenti, in qualita'  di  innovation  procurement
broker. In tale ambito, per l'acquisizione dei  beni  e  dei  servizi
funzionali  alla  realizzazione  di  progetti   ad   alto   contenuto
innovativo, la medesima societa' non si avvale di Consip S.p.A. nella
sua qualita' di centrale di committenza in deroga all'ultimo  periodo
dell'articolo 4, comma 3-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 
  6. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  derivano  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.  I  soggetti  di  cui
all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
provvedono  con  le  risorse   umane,   strumentali   e   finanziarie
disponibili a legislazione vigente.