ART. 310
                              (ricorsi)

  1. I soggetti di cui all'articolo 309, comma 1, sono legittimati ad
agire,  secondo  i principi generali, per l'annullamento degli atti e
dei  provvedimenti  adottati  in violazione delle disposizioni di cui
alla  parte  sesta  del  presente decreto nonche' avverso il silenzio
inadempimento   del   Ministro   dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e per il risarcimento del danno subito a causa del ritardo
nell'attivazione,  da  parte  del  medesimo Ministro, delle misure di
precauzione, di prevenzione o di contenimento del danno ambientale.
  2.   Nell'ipotesi  di  cui  al  comma  1,  il  ricorso  al  giudice
amministrativo,  in  sede  di  giurisdizione  esclusiva,  puo' essere
preceduto   da   una   opposizione  depositata  presso  il  Ministero
dell'ambiente  e  della tutela del territorio o inviata presso la sua
sede  a  mezzo  di posta raccomandata con avviso di ricevimento entro
trenta  giorni  dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza
dell'atto.  In caso di inerzia del Ministro, analoga opposizione puo'
essere  proposta  entro il suddetto termine decorrente dalla scadenza
del    trentesimo    giorno    successivo   all'effettuato   deposito
dell'opposizione presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio.
  3. Se sia stata presentata l'opposizione e non ancora il ricorso al
giudice  amministrativo, quest'ultimo e' proponibile entro il termine
di  sessanta  giorni  decorrenti  dal  ricevimento della decisione di
rigetto  dell'opposizione  oppure  dal trentunesimo giorno successivo
alla  presentazione  dell'opposizione  se  il  Ministro  non  si  sia
pronunciato.
  4.  Resta  ferma  la  facolta' dell'interessato di ricorrere in via
straordinaria   al   Presidente   della  Repubblica  nel  termine  di
centoventi   giorni   dalla   notificazione,  comunicazione  o  piena
conoscenza  dell'atto  o  provvedimento  che si ritenga illegittimo e
lesivo.