Art. 310 
 
           Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore 
 
    1.  Nessuna  variazione  o  modifica  al  contratto  puo'  essere
introdotta  dall'esecutore,  se  non  e'   disposta   dal   direttore
dell'esecuzione  del  contratto  e  preventivamente  approvata  dalla
stazione appaltante  nel  rispetto  delle  condizioni  e  dei  limiti
previsti nell'articolo 311. 
    2. Le modifiche non previamente autorizzate non  danno  titolo  a
pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione  lo
giudichi opportuno, comportano  la  rimessa  in  pristino,  a  carico
dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo  le
disposizioni del direttore dell'esecuzione del contratto.