(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 310)
                 Art. 310. (Art. 78 del Testo Unico) 
                             GENERALITA' 

 
  I pneumatici sono costituiti da un involucro gommato  gonfiato  con
aria a pressione superiore a quella atmosferica.  Ciascun  pneumatico
deve essere designato con un numero  sigla  che  contraddistingua  la
larghezza nominale della sezione trasversale, e  con  un  numero  che
indichi il diametro del cerchio riferito al calettamento. 
  Per pneumatici che  abbiano  la  stessa  designazione,  ma  possano
sopportare pressioni e carichi differenti la designazione deve essere
seguita  da  un  indice  che  stabilisca  in  corrispondenza  fra  la
struttura del pneumatico e le sue prestazioni. 
  La designazione e l'eventuale indice  devono  essere  indicati  sui
fianchi del pneumatico unitamente al marchio di fabbrica o il  numero
di matricola.