Art. 310. 
Diritto degli studenti  delle  scuole  di  ogni  ordine  e  grado  di
   scegliere se avvalersi o  non  avvalersi  dell'insegnamento  della
   religione cattolica. 
  1. Ai sensi dell'articolo 9 dell'accordo tra la Repubblica Italiana
e la Santa Sede, ratificato con la legge 25 marzo 1985, n.  121,  nel
rispetto  della  liberta'  di  coscienza  e   della   responsabilita'
educativa dei genitori, e' garantito a ciascuno, nelle scuole di ogni
ordine e grado, il diritto di scegliere se avvalersi o non  avvalersi
dell'insegnamento della religione cattolica. 
  2.  All'atto  dell'iscrizione  gli  studenti  o  i  loro   genitori
esercitano tale  diritto,  su  richiesta  dell'autorita'  scolastica,
senza che  la  loro  scelta  possa  dar  luogo  ad  alcuna  forma  di
discriminazione. 
  3. Il diritto di avvalersi o  di  non  avvalersi  dell'insegnamento
della religione cattolica nella scuola materna, elementare e media e'
esercitato, per ogni anno scolastico, all'atto  dell'iscrizione,  dai
genitori  o  da  chi  esercita  la  potesta'  nell'adempimento  della
responsabilita' educativa di cui all'articolo 147 del codice civile. 
  4.  Gli  studenti  della  scuola  secondaria  superiore  esercitano
personalmente all'atto dell'iscrizione, per ogni anno  scolastico,  a
richiesta dell'autorita'  scolastica,  il  diritto  di  scegliere  se
avvalersi  o  non   avvalersi   dell'insegnamento   della   religione
cattolica. 
 Sezione II: Diritti delle altre confessioni religiose diverse dalla 
cattolica