ART. 311
               (azione risarcitoria in forma specifica
                   e per equivalente patrimoniale)

   1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio agisce,
anche esercitando l'azione civile in sede penale, per il risarcimento
del  danno  ambientale  in  forma  specifica  e,  se  necessario, per
equivalente  patrimoniale, oppure procede ai sensi delle disposizioni
di cui alla parte sesta del presente decreto.
   2. Chiunque realizzando un fatto illecito, o omettendo attivita' o
comportamenti doverosi, con violazione di legge, di regolamento, o di
provvedimento amministrativo, con negligenza, imperizia, imprudenza o
violazione   di   norme   tecniche,   arrechi   danno   all'ambiente,
alterandolo,  deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, e'
obbligato  al  ripristino della precedente situazione e, in mancanza,
al  risarcimento  per  equivalente  patrimoniale  nei confronti dello
Stato.
   3.  Alla  quantificazione  del  danno  il Ministro dell'ambiente e
della  tutela  del  territorio  provvede  in applicazione dei criteri
enunciati  negli  Allegati  3  e  4  della  parte  sesta del presente
decreto.  All'accertamento delle responsabilita' risarcitorie ed alla
riscossione  delle  somme  dovute  per  equivalente  patrimoniale  il
Ministro  dell'ambiente e della tutela del territorio provvede con le
procedure  di  cui  al  titolo  III  della  parte  sesta del presente
decreto.