Art. 311. 
  Diritti delle altre confessioni religiose diverse dalla cattolica 
 
  1. La Repubblica Italiana, nel garantire la liberta'  di  coscienza
di  tutti,  riconosce  agli  alunni  delle   scuole   pubbliche   non
universitarie,  il  diritto  di  avvalersi  o  di  non  avvalersi  di
insegnamenti religiosi. 
  2. Per dare reale efficacia all'attuazione del diritto di avvalersi
o di non avvalersi di  insegnamenti  religiosi,  si  provvede  a  che
l'insegnamento religioso ed ogni eventuale pratica  religiosa,  nelle
classi in cui sono  presenti  alunni  che  hanno  dichiarato  di  non
avvalersene, non abbiano  luogo  in  occasione  dell'insegnamento  di
altre materie, ne' secondo orari  che  abbiano  per  i  detti  alunni
effetti comunque discriminanti. 
  3.  Per  le  confessioni  religiose  diverse  dalla  cattolica   si
osservano le disposizioni della legge 24 giugno  1929,  n.  1159,  in
quanto applicabili, e quelle delle leggi emanate a seguito di  intese
tra lo Stato e singole confessioni religiose. 
  4. Per le chiese rappresentate dalla Tavola Valdese si osservano le
disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 della legge 11 agosto  1984,
n. 449. 
  5. Per l'Unione italiana delle chiese cristiane avventiste  del  7›
giorno si osservano le disposizioni di cui  agli  articoli  11  e  12
della legge 22 novembre 1988, n. 516. 
  6. Per le Assemblee di Dio in Italia si osservano  le  disposizioni
di cui agli articoli 8 e 9 della legge 22 novembre 1988, n. 517. 
  7. Per l'Unione delle Comunita' ebraiche italiane si  osservano  le
disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 della legge 8  marzo  1989,
n. 101. 
 
          Note all'art. 311:
             -    La    legge   n.   1159/1929   reca:   Disposizioni
          sull'esercizio  dei  culti  ammessi  nello  Stato   e   sul
          matrimonio   celebrato   davanti   ai  ministri  dei  culti
          medesimi.
             - Il testo degli articoli 9 e 10 della legge n. 449/1984
          (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo  Stato  e  le
          chiese rappresentate dalla Tavola valdese) e' il seguente:
             "Art.  9.  -  La  Repubblica italiana prende atto che la
          Tavola valdese, nella convinzione  che  l'educazione  e  la
          formazione  religiosa  dei fanciulli e della gioventu, sono
          di specifica competenza delle famiglie e delle chiese,  non
          richiede  di svolgere nelle scuole gestite dallo Stato o da
          altri enti pubblici, per quanti hanno parte nelle chiese da
          essa  rappresentate,  l'insegnamento  di  catechesi  o   di
          dottrina religiosa o pratiche di culto.
             La  Repubblica  italiana, nell'assicurare l'insegnamento
          della religione cattolica nelle scuole pubbliche,  materne,
          elementari,  medie  e  secondarie superiori, riconosce agli
          alunni di dette scuole, al fine di garantire la liberta' di
          coscienza di tutti,  il  diritto  di  non  avvalersi  delle
          pratiche    e    dell'insegnamento   religioso   per   loro
          dichiarazione,   se   maggiorenni,   o    altrimenti    per
          dichiarazione di uno dei loro genitori o tutori.
             Per dare reale efficacia all'attuazione di tale diritto,
          l'ordinamento  scolastico  provvede  a  che  l'insegnamento
          religioso ed ogni eventuale pratica religiosa, nelle classi
          in cui sono presenti alunni che  hanno  dichiarato  di  non
          avvalersene,     non    abbiano    luogo    in    occasione
          dell'insegnamento di altre materie, ne' secondo  orari  che
          abbiano per i detti alunni effetti comunque discriminanti".
             "Art.  10.  -  La  Repubblica  italiana,  allo  scopo di
          garantire che la scuola pubblica sia centro  di  promozione
          culturale,  sociale e civile aperto all'apporto di tutte le
          componenti   della   societa',   assicura    alle    chiese
          rappresentate dalla Tavola valdese il diritto di rispondere
          alle  eventuali  richieste  provenienti dagli alunni, dalle
          loro famiglie o dagli organi  scolastici,  in  ordine  allo
          studio  del  fatto  religioso  e delle sue implicazioni. Le
          modalita'  sono  concordate   con   gli   organi   previsti
          dall'ordinamento  scolastico.  Gli  oneri finanziari sono a
          carico degli organi ecclesiastici competenti".
             - Il testo  degli  articoli  11  e  12  della  legge  n.
          516/1988  (Norme  per  la  regolazione  dei rapporti tra lo
          Stato e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste
          del 7› giorno) e' il seguente:
             "Art. 11. - 1. La Repubblica italiana, nel garantire  la
          liberta' di coscienza di tutti, riconosce agli alunni delle
          scuole  pubbliche  non  universitarie  il  diritto  di  non
          avvalersi  di  insegnamenti  religiosi.  Tale  diritto   e'
          esercitato  ai sensi delle leggi dello Stato degli alunni o
          da coloro cui compete la potesta' su di essi.
             2. Per  dare  reale  efficacia  all'attuazione  di  tale
          diritto,    l'ordinamento   scolastico   provvede   a   che
          l'insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari  che
          abbiano per gli alunni effetti comunque discriminanti e che
          non  siano previste forme di insegnamento religioso diffuso
          nello svolgimento dei programmi  di  altre  discipline.  In
          ogni caso non possono essere richiesti agli alunni pratiche
          religiose o atti di culto".
             "Art.  12. - 1. La Repubblica italiana, nel garantire il
          carattere pluralista della scuola, assicura agli incaricati
          designati dall'Unione delle Chiese cristiane avventiste  il
          diritto  di  rispondere  ad eventuali richieste provenienti
          dagli  alunni,  dalle  loro   famiglie   o   dagli   organi
          scolastici,  in  ordine  allo  studio del fatto religioso e
          delle  sue  implicazioni.  Tali  attivita'  si  inseriscono
          nell'ambito     delle    attivita'    culturali    previste
          dall'ordinamento scolastico.
             2.   Gli   oneri   finanziari  sono  comunque  a  carico
          dell'Unione".
             - Il testo degli articoli 8 e 9 della legge n.  517/1988
          (Norme  per  la  regolazione dei rapporti tra lo Stato e le
          Assemblee di Dio in Italia) e' il seguente:
             "Art. 8. - 1. La Repubblica italiana, nel  garantire  la
          liberta' di coscienza di tutti, riconosce agli alunni delle
          scuole  pubbliche  non  universitarie  il  diritto  di  non
          avvalersi di  insegnamenti  religiosi.    Tale  diritto  e'
          esercitato  ai sensi delle leggi dello Stato dagli alunni o
          da coloro cui compete la potesta' su di essi.
             2. Per  dare  reale  efficacia  all'attuazione  di  tale
          diritto,    l'ordinamento   scolastico   provvede   a   che
          l'insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari  che
          abbiano per gli alunni effetti comunque discriminanti e che
          non  siano previste forme di insegnamento religioso diffuso
          nello svolgimento dei programmi  di  altre  discipline.  In
          ogni  caso,  non  potranno  essere  richiesti  agli  alunni
          pratiche religiose o atti di culto".
             "Art. 9. - 1. La Repubblica italiana, nel  garantire  il
          carattere   pluralistico   della   scuola,   assicura  agli
          incaricati dalle chiese associate alle ADI,  designati  dal
          Consiglio  generale,  il diritto di rispondere ad eventuali
          richieste provenienti dagli alunni, dalle loro  famiglie  o
          dagli  organi  scolastici,  in ordine allo studio del fatto
          religioso e  delle  sue  implicazioni.  Tali  attivita'  si
          inseriscono  nell'ambito delle attivita' culturali previste
          dall'ordinamento scolastico.
             2. Gli oneri finanziari sono  comunque  a  carico  degli
          organi delle ADI competenti".
             -  Il  testo  degli  articoli  11  e  12  della legge n.
          101/1989 (Norme per la  regolazione  dei  rapporti  tra  lo
          Stato  e l'Unione delle Comunita' ebraiche in Italia) e' il
          seguente:
             "Art. 11. - 1. Nelle scuole pubbliche di ogni  ordine  e
          grado   l'insegnamento  e'  impartito  nel  rispetto  della
          liberta' di coscienza e di religione e della pari  dignita'
          dei  cittadini senza distinzione di religione, come pure e'
          esclusa  ogni  ingerenza  sulla  educazione  e   formazione
          religiosa degli alunni ebrei.
             2.  La Repubblica italiana, nel garantire la liberta' di
          coscienza di tutti,  riconosce  agli  alunni  delle  scuole
          pubbliche  non universitarie il diritto di non avvalersi di
          insegnamenti religiosi.  Tale diritto e'  esercitato  dagli
          alunni  o  da  coloro cui compete la potesta' su di essi ai
          sensi delle leggi dello Stato.
             3. Per  dare  reale  efficacia  all'attuazione  di  tale
          diritto,    l'ordinamento   scolastico   provvede   a   che
          l'insegnamento religioso non abbia luogo  secondo  orari  e
          modalita'  che  abbiano  per  gli  alunni  effetti comunque
          discriminanti  e  che   non   siano   previste   forme   di
          insegnamento   religioso   diffuso  nello  svolgimento  dei
          programmi di altre discipline. In  ogni  caso  non  possono
          essere  richieste  agli alunni pratiche religiose o atti di
          culto.
             4.  La  Repubblica  italiana, nel garantire il carattere
          pluralista della scuola, assicura agli incaricati designati
          dall'Unione o dalle Comunita' il diritto di  rispondere  ad
          eventuali  richieste  provenienti  dagli alunni, dalle loro
          famiglie o dagli organi scolastici in  ordine  allo  studio
          dell'ebraismo.  Tali  attivita'  si inseriscono nell'ambito
          delle   attivita'   culturali   previste   dall'ordinamento
          scolastico.  Gli  oneri  finanziari  sono comunque a carico
          dell'Unione o delle Comunita'".
             "Art. 12. - 1. Alle Comunita', alle associazioni e  agli
          enti  ebraici,  in  conformita' al principio della liberta'
          della scuola e dell'insegnamento  e  nei  termini  previsti
          dalla Costituzione, e' riconosciuto il diritto di istituire
          liberamente  scuole  di  ogni  ordine e grado e istituti di
          educazione.
             2. A tali scuole che ottengano la parita' e'  assicurata
          piena  liberta' ed ai loro alunni un trattamento scolastico
          equipollente a quello degli alunni delle scuole di Stato  e
          degli  altri  enti  territoriali, anche per quanto concerne
          l'esame di Stato.
             3.  Alle  scuole  elementari   delle   Comunita'   resta
          garantito  il trattamento di cui esse attualmente godono ai
          sensi dell'art. 24 del regio decreto 28 febbraio  1930,  n.
          289".