ART. 312
     (istruttoria per l'emanazione dell'ordinanza ministeriale)

   1.  L'istruttoria  per l'emanazione dell'ordinanza ministeriale di
cui all'articolo 313 si svolge ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.
241.
   2.  Il  Ministro  dell'ambiente e della tutela del territorio, per
l'accertamento  dei fatti, per l'individuazione dei trasgressori, per
l'attuazione   delle   misure   a   tutela  dell'ambiente  e  per  il
risarcimento  dei  danni,  puo'  delegare  il Prefetto competente per
territorio  ed  avvalersi, anche mediante apposite convenzioni, della
collaborazione  delle  Avvocature distrettuali dello Stato, del Corpo
forestale  dello  Stato,  dell'Arma dei carabinieri, della Polizia di
Stato,  della  Guardia  di  finanza  e  di  qualsiasi  altro soggetto
pubblico dotato di competenza adeguata.
   3.  Il  Ministro  dell'ambiente e della tutela del territorio, per
l'accertamento delle cause del danno e per la sua quantificazione, da
effettuare   in   applicazione  delle  disposizioni  contenute  negli
Allegati  3 e 4 alla parte sesta del presente decreto, puo' disporre,
nel  rispetto  del  principio  del  contraddittorio  con  l'operatore
interessato,   apposita   consulenza   tecnica  svolta  dagli  uffici
ministeriali,  da quelli di cui al comma 2 oppure, tenuto conto delle
risorse  finanziarie  previste  a  legislazione  vigente,  da  liberi
professionisti.
   4.  Il  Ministro  dell'ambiente  e della tutela del territorio, al
fine  di procedere ad ispezioni documentali, verificazioni e ricerche
anche  in  apparecchiature  informatiche  e ad ogni altra rilevazione
ritenuta   utile   per   l'accertamento   del  fatto  dannoso  e  per
l'individuazione  dei trasgressori, puo' disporre l'accesso di propri
incaricati nel sito interessato dal fatto dannoso. Gli incaricati che
eseguono  l'accesso  devono  essere muniti di apposita autorizzazione
che  ne  indica  lo  scopo,  rilasciata  dal capo dell'ufficio da cui
dipendono.  Per  l'accesso a locali che siano adibiti ad abitazione o
all'esercizio   di   attivita'   professionali   e'   necessario  che
l'Amministrazione   si   munisca  dell'autorizzazione  dell'autorita'
giudiziara  competente.  In ogni caso, dell'accesso nei luoghi di cui
al  presente comma dovra' essere informato il titolare dell'attivita'
o  un  suo  delegato, che ha il diritto di essere presente, anche con
l'assistenza  di  un  difensore  di fiducia, e di chiedere che le sue
dichiarazioni siano verbalizzate.
   5.  In  caso  di  gravi  indizi  che  facciano ritenere che libri,
registri,  documenti,  scritture  ed altre prove del fatto dannoso si
trovino in locali diversi da quelli indicati nel comma 4, il Ministro
dell'ambiente   e   della   tutela   del   territorio  puo'  chiedere
l'autorizzazione  per  la  perquisizione di tali locali all'autorita'
giudiziaria competente.
   6.  E'  in  ogni  caso  necessaria l'autorizzazione dell'autorita'
giudiziaria   competente   per   procedere,   durante   l'accesso,  a
perquisizioni  personali e all'apertura coattiva di pieghi sigillati,
borse,  casseforti,  mobili,  ripostigli  e  simili e per l'esame dei
documenti  e la richiesta di notizie relativamente ai quali sia stato
eccepito il segreto professionale.
   7.  Di  ogni  accesso  deve essere redatto processo verbale da cui
risultino  le ispezioni e le rilevazioni eseguite, le richieste fatte
all'interessato  o  a  chi  lo  rappresenta  e  le risposte ricevute,
nonche'  le  sue  dichiarazioni.  Il verbale deve essere sottoscritto
dall'interessato  o  da  chi  lo  rappresenta oppure deve indicare il
motivo  della  mancata  sottoscrizione.  L'interessato  ha diritto di
averne copia.
   8.  I documenti e le scritture possono essere sequestrati soltanto
se  non  sia  possibile  riprodurne  o  farne constare agevolmente il
contenuto   rilevante   nel  verbale,  nonche'  in  caso  di  mancata
sottoscrizione o di contestazione del contenuto del verbale; tuttavia
gli  agenti  possono  sempre  acquisire  dati con strumenti propri da
sistemi meccanografici, telematici, elettronici e simili.
 
          Nota all'art. 312:
              - La  legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme
          in  materia  di procedimento amministrativo e di diritto di
          accesso  ai  documenti amministrativi», e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1990, n. 192.