ART. 313
                             (ordinanza)

   1.  Qualora all'esito dell'istruttoria di cui all'articolo 312 sia
stato  accertato  un  fatto  che abbia causato danno ambientale ed il
responsabile  non  abbia attivato le procedure di ripristino ai sensi
del  titolo V della parte quarta del presente decreto oppure ai sensi
degli  articoli  304  e  seguenti,  il Ministro dell'ambiente e della
tutela   del  territorio,  con  ordinanza  immediatamente  esecutiva,
ingiunge  a  coloro  che,  in  base  al  suddetto accertamento, siano
risultati responsabili del fatto il ripristino ambientale a titolo di
risarcimento in forma specifica entro un termine fissato.
   2.  Qualora  il  responsabile  del  fatto  che  ha provocato danno
ambientale non provveda in tutto o in parte al ripristino nel termine
ingiunto,  o  il  ripristino risulti in tutto o in parte impossibile,
oppure  eccessivamente oneroso ai sensi dell'articolo 2058 del codice
civile,  il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con
successiva  ordinanza,  ingiunge  il  pagamento,  entro il termine di
sessanta giorni dalla notifica, di una somma pari al valore economico
del  danno  accertato  o  residuato,  a  titolo  di  risarcimento per
equivalente pecuniario.
   3.  Con  riguardo  al  risarcimento  del danno in forma specifica,
l'ordinanza  e'  emessa  nei  confronti  del  responsabile  del fatto
dannoso  nonche', in solido, del soggetto nel cui effettivo interesse
il  comportamento  fonte  del  danno  e'  stato tenuto o che ne abbia
obiettivamente  tratto vantaggio sottraendosi, secondo l'accertamento
istruttorio   intervenuto,   all'onere   economico   necessario   per
apprestare,  in via preventiva, le opere, le attrezzature, le cautele
e  tenere  i  comportamenti  previsti  come  obbligatori  dalle norme
applicabili.
   4.  L'ordinanza  e' adottata nel termine perentorio di centottanta
giorni  decorrenti  dalla comunicazione ai soggetti di cui al comma 3
dell'avvio dell'istruttoria, e comunque entro il termine di decadenza
di  due  anni  dalla  notizia del fatto, salvo quando sia in corso il
ripristino  ambientale a cura e spese del trasgressore. In tal caso i
medesimi  termini  decorrono  dalla  sospensione  ingiustificata  dei
lavori  di  ripristino  oppure  dalla  loro  conclusione  in  caso di
incompleta  riparazione  del  danno. Alle attestazioni concernenti la
sospensione  dei  lavori e la loro incompletezza provvede il Ministro
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio con apposito atto di
accertamento.
   5.  Nei  termini  previsti  dai commi 1 e 3 dell'articolo 2947 del
codice   civile,   il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio  puo'  adottare  ulteriori  provvedimenti nei confronti di
trasgressori successivamente individuati.
   6.  Nel  caso  di  danno  provocato  da  soggetti  sottoposti alla
giurisdizione  della  Corte  dei  conti,  il Ministro dell'ambiente e
della  tutela  del  territorio,  anziche' ingiungere il pagamento del
risarcimento per equivalente patrimoniale, invia rapporto all'Ufficio
di  Procura  regionale  presso la Sezione giurisdizionale della Corte
dei conti competente per territorio.
   7. Nel caso di intervenuto risarcimento del danno, sono esclusi, a
seguito  di  azione  concorrente  da  parte  di autorita' diversa dal
Ministro  dell'ambiente  e  della tutela territorio, nuovi interventi
comportanti  aggravio  di costi per l'operatore interessato. Resta in
ogni  caso  fermo  il  diritto  dei  soggetti  danneggiati  dal fatto
produttivo  di danno ambientale, nella loro salute o nei beni di loro
proprieta',  di  agire  in  giudizio nei confronti del responsabile a
tutela dei diritti e degli interessi lesi.
 
          Note all'art. 313:
              - L'art. 2058 del codice civile e' il seguente:
              «Art.  2058.  -  Risarcimento  in  forma  specifica. Il
          danneggiato   puo'  chiedere  la  reintegrazione  in  forma
          specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile.».
              - L'art. 2947 del codice civile e' il seguente:
              «Art.  2947  (Prescrizione  del diritto al risarcimento
          del  danno).  -  1. Il  diritto  al  risarcimento del danno
          derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal
          giorno in cui il fatto si e' verificato.
              2.   Per  il  risarcimento  del  danno  prodotto  dalla
          circolazione  dei  veicoli  di  ogni  specie  il diritto si
          prescrive in due anni.
              3. In ogni caso, se il fatto e' considerato dalla legge
          come  reato  e  per  il reato e' stabilita una prescrizione
          piu'  lunga,  questa  si  applica  anche all'azione civile.
          Tuttavia,  se  il  reato e' estinto per causa diversa dalla
          prescrizione  o  e'  intervenuta  sentenza irrevocabile nel
          giudizio  penale,  il  diritto al risarcimento del danno si
          prescrive  nei  termini  indicati  dai primi due commi, con
          decorrenza  dalla data di estinzione del reato o dalla data
          in cui la sentenza e' divenuta irrevocabile.».