Art. 313 Termini delle attivita' di verifica di conformita' 1. La verifica di conformita' e' avviata entro venti giorni dall'ultimazione della prestazione ovvero entro il diverso termine previsto dal contratto. 2. E' obbligatoria la verifica di conformita' in corso di esecuzione, sempre che non sussistano le condizioni per il rilascio dell'attestazione di regolare esecuzione: a) nei casi in cui per la natura dei prodotti da fornire o dei servizi da prestare sia possibile soltanto l'effettuazione di una verifica di conformita' in corso di esecuzione contrattuale; b) nei casi di appalti di forniture e di servizi con prestazioni continuative, secondo i criteri di periodicita' stabiliti nel contratto. 3. In tutti gli altri casi, tenuto conto della natura delle prestazioni, del contenuto del contratto e di ogni altra circostanza resta ferma la facolta' delle stazioni appaltanti di procedere a verifica di conformita' in corso di esecuzione al fine di accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, con la cadenza adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione delle prestazioni.