(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 313)
                 Art. 313. (Art. 78 del Testo Unico) 
                         PNEUMATICI PER NEVE 

 
  I pneumatici speciali per neve debbono  essere  costruiti  in  modo
tale che l'aderenza, tanto in senso  longitudinale  quanto  in  senso
trasversale,  risulti  corrispondente   a   quella   ottenibile   con
pneumatici normali muniti di catene. 
  Il Ministero dei trasporti approva il tipo del pneumatico  in  base
all'esame del disegno del battistrada, con  particolare  riguardo  al
rapporto tra la superficie complessiva  dell'area  della  impronta  e
quella effettivamente interessata dai  rilievi  del  battistrada,  ed
all'altezza dei rilievi stessi, procedendo, ove  necessario,  ad  una
verifica sperimentale. 
  Gli  estremi  dell'approvazione  e  l'altezza  minima  ammessa  dei
rilievi, misurata al centro del battistrada  devono  essere  indicati
sui fianchi del pneumatico.