ART. 314
                     (contenuto dell'ordinanza)

   1.   L'ordinanza   contiene  l'indicazione  specifica  del  fatto,
commissivo  o  omissivo,  contestato, nonche' degli elementi di fatto
ritenuti  rilevanti  per  l'individuazione  e  la quantificazione del
danno e delle fonti di prova per l'identificazione dei trasgressori.
   2.   L'ordinanza   fissa  un  termine,  anche  concordato  con  il
trasgressore  in  applicazione  dell'articolo 11 della legge 7 agosto
1990,  n.  241, per il ripristino dello stato dei luoghi a sue spese,
comunque  non  inferiore a due mesi e non superiore a due anni, salvo
ulteriore  proroga  da  definire  in  considerazione dell'entita' dei
lavori necessari.
   3.  La  quantificazione  del danno deve comprendere il pregiudizio
arrecato  alla  situazione  ambientale con particolare riferimento al
costo  necessario  per  il  suo ripristino. Ove non sia motivatamente
possibile l'esatta quantificazione del danno non risarcibile in forma
specifica,  o di parte di esso, il danno per equivalente patrimoniale
si  presume,  fino  a  prova contraria, di ammontare non inferiore al
triplo   della   somma   corrispondente   alla   sanzione  pecuniaria
amministrativa,  oppure  alla sanzione penale, in concreto applicata.
Se   sia   stata   erogata   una   pena   detentiva,  al  fine  della
quantificazione  del danno di cui al presente articolo, il ragguaglio
fra  la  stessa e la somma da addebitare a titolo di risarcimento del
danno  ha  luogo  calcolando  quattrocento euro per ciascun giorno di
pena detentiva.
   4.  In caso di sentenza di condanna in sede penale o di emanazione
del  provvedimento  di  cui  all'articolo 444 del codice di procedura
penale,  la  cancelleria  del giudice che ha emanato la sentenza o il
provvedimento trasmette copia degli stessi al Ministero dell'ambiente
e  della  tutela  del  territorio  entro  cinque  giorni  dalla  loro
pubblicazione.
   5. Le regioni, le province autonome e gli altri enti territoriali,
al   fine  del  risarcimento  del  danno  ambientale,  comunicano  al
Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela del territorio le sanzioni
amministrative, entro dieci giorni dall'avvenuta irrogazione.
   6.  Le ordinanze ministeriali di cui agli articoli 304, comma 3, e
313 indicano i mezzi di ricorso ed i relativi termini.
 
          Note all'art. 314:
              - L'art.  11  della citata legge 7 agosto 1990, n. 241,
          recante   «Nuove   norme   in   materia   di   procedimento
          amministrativo   e  di  diritto  di  accesso  ai  documenti
          amministrativi»,  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale del
          18 agosto  1990,  n. 192, e' riportato nelle note dell'art.
          306.
              - L'art.  444  del  codice  di  procedura  penale e' il
          seguente:
              «Art.  444 (Applicazione della pena su richiesta). - 1.
          L'imputato  e  il  pubblico  ministero  possono chiedere al
          giudice   l'applicazione,   nella  specie  e  nella  misura
          indicata,  di  una  sanzione  sostitutiva  o  di  una  pena
          pecuniaria,  diminuita  fino a un terzo, ovvero di una pena
          detentiva  quando  questa, tenuto conto delle circostanze e
          diminuita  fino  a  un terzo, non supera cinque anni soli o
          congiunti a pena pecuniaria.
              1-bis.  Sono  esclusi  dall'applicazione  del comma 1 i
          procedimenti  per i delitti di cui all'art. 51, commi 3-bis
          e  3-quater,  nonche'  quelli contro coloro che siano stati
          dichiarati   delinquenti   abituali,  professionali  e  per
          tendenza,  o  recidivi ai sensi dell'art. 99, quarto comma,
          del  codice  penale, qualora la pena superi due anni soli o
          congiunti a pena pecuniaria.
              2.  Se  vi  e' il consenso anche della parte che non ha
          formulato  la  richiesta  e  non  deve  essere  pronunciata
          sentenza  di  proscioglimento  a  norma  dell'art.  129, il
          giudice,  sulla  base  degli  atti,  se ritiene corrette la
          qualificazione  giuridica  del  fatto,  l'applicazione e la
          comparazione  delle  circostanze  prospettate  dalle parti,
          nonche'  congrua  la pena indicata, ne dispone con sentenza
          l'applicazione  enunciando  nel dispositivo che vi e' stata
          la   richiesta   delle   parti   [c.p.p.  445].  Se  vi  e'
          costituzione  di  parte civile, il giudice non decide sulla
          relativa  domanda;  l'imputato  e'  tuttavia  condannato al
          pagamento  delle  spese sostenute dalla parte civile, salvo
          che  ricorrano  giusti motivi per la compensazione totale o
          parziale.  Non  si  applica  la  disposizione dell'art. 75,
          comma 3.
              3.   La   parte,   nel  formulare  la  richiesta,  puo'
          subordiname l'efficacia, alla concessione della sospensione
          condizionale  della  pena.  In  questo  caso il giudice, se
          ritiene  che  la  sospensione  condizionale non puo' essere
          concessa, rigetta la richiesta.».