Art. 314 
 
               Incarico di verifica della conformita' 
 
    1. La verifica di  conformita'  e'  effettuata  direttamente  dal
direttore dell'esecuzione del contratto. 
    2.  Ove  il  responsabile  del  procedimento   accerti   che   le
prestazioni rientrino tra quelle di cui all'articolo  300,  comma  2,
lettera b),  la  stazione  appaltante  attribuisce  l'incarico  della
verifica di conformita' ad un soggetto o ad una commissione  composta
da due o tre soggetti che siano in possesso della competenza  tecnica
eventualmente necessaria in relazione all'oggetto del contratto. 
    3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, non  possono  essere  affidati
incarichi di verifica di conformita': 
    a) ai magistrati ordinari, amministrativi  e  contabili,  e  agli
avvocati e procuratori dello Stato, in attivita' di servizio; 
    b) a coloro che nel triennio antecedente hanno avuto rapporti  di
lavoro autonomo o subordinato con l'esecutore o con i  subappaltatori
della prestazione oggetto della verifica di conformita'; 
    c) a coloro che hanno comunque svolto  o  svolgono  attivita'  di
controllo, progettazione, approvazione, autorizzazione,  vigilanza  o
direzione  dell'esecuzione  delle  forniture   o   dei   servizi   da
verificare; 
    d) a soggetti che facciano parte di strutture o di  articolazioni
organizzative  comunque  denominate  di  organismi  con  funzioni  di
vigilanza o di controllo nei riguardi dell'intervento da verificare; 
    e) a soggetti che hanno espletato le attivita' di verifica di cui
all'articolo 280, comma 2. 
    4. Il soggetto  che  e'  stato  incaricato  di  una  verifica  di
conformita' in corso di esecuzione da una  stazione  appaltante,  non
puo' essere incaricato  dalla  medesima  di  una  nuova  verifica  di
conformita' se non sono trascorsi  almeno  tre  mesi  dalla  chiusura
delle operazioni della  precedente  verifica.  Per  le  verifiche  di
conformita' non in corso di esecuzione il divieto e' stabilito in sei
mesi. Nel caso di stazioni  appaltanti  nazionali  la  cui  struttura
organizzativa e' articolata su basi locali, il  divieto  e'  limitato
alla singola articolazione locale. I suddetti divieti si  riferiscono
alla sola ipotesi di collaudatori non appartenenti all'organico delle
stazioni appaltanti. 
    5. Qualora  la  verifica  di  conformita'  sia  affidata  ad  una
commissione, si applica l'articolo 220. 
    6. Ai fini del compenso spettante al soggetto esterno  incaricato
della verifica di conformita' possono essere utilizzate come criterio
o base  di  riferimento,  ove  motivatamente  ritenute  adeguate,  le
tariffe della categoria dell'ordine professionale di appartenenza. In
caso  di  commissione  di  collaudo  in  cui,   in   relazione   alla
particolarita'   della   prestazione,   siano    presenti    soggetti
appartenenti  a  ordini  professionali  differenti,  la  tariffa   di
riferimento del compenso e' calcolata con  riferimento  alla  tariffa
della   categoria   dell'ordine   professionale    di    appartenenza
corrispondente alla prestazione prevalente del contratto.