(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 314)
                 Art. 314. (Art. 78 del Testo Unico) 
                       PNEUMATICI RICOSTRUITI 

 
  Le disposizioni  di  cui  agli  articoli  310,  311,  312,  313  si
applicano anche ai pneumatici ricostruiti, e su  questi  chi  procede
alla ricostruzione deve apporre il proprio marchio ed  il  numero  di
matricola. 
  I pneumatici speciali per neve  possono  essere  ricostruiti  dalla
fabbrica che ha ottenuto la approvazione del  tipo;  sui  fianchi  di
tali pneumatici deve essere apposta la dicitura "RICOSTRUITO".