Art. 314. 
              Diritto all'educazione ed all'istruzione 
 
  1. Egarantito il  diritto  all'educazione  e  all'istruzione  della
persona handicappata nelle sezioni di scuola materna e  nelle  classi
comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. 
  2. L'integrazione scolastica ha come obiettivo  lo  sviluppo  delle
potenzialita' della persona  handicappata  nell'apprendimento,  nella
comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione. 
  3. L'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non puo'
essere  impedito  da  difficolta'  di  apprendimento  ne'  da   altre
difficolta' derivanti dalle disabilita' connesse all'handicap. 
  4. All'individuazione  dell'alunno  come  persona  handicappata  ed
all'acquisizione  della  documentazione  risultante  dalla   diagnosi
funzionale fa seguito un profilo dinamico-funzionale, ai  fini  della
formulazione  di  un  piano  educativo  individualizzato,  alla   cui
definizione provvedono  congiuntamente,  con  la  collaborazione  dei
genitori della  persona  handicappata,  gli  operatori  delle  unita'
sanitarie locali e, per ciascun grado di  scuola,  personale  docente
specializzato  della  scuola  con  la  partecipazione   del   docente
operatore psico-pedagogico individuato secondo criteri stabiliti  dal
Ministro  della   pubblica   istruzione.   Il   profilo   indica   le
caratteristiche fisiche, psichiche, sociali ed affettive  dell'alunno
e pone in rilievo sia le  difficolta'  di  apprendimento  conseguenti
alla situazione di handicap e le possibilita'  di  recupero,  sia  le
capacita'  possedute  che  devono  essere  sostenute,  sollecitate  e
progressivamente rafforzate e sviluppate nel  rispetto  delle  scelte
culturali della persona handicappata. 
  5.  Alla  elaborazione  del  profilo  dinamico-funzionale  iniziale
seguono, con il  concorso  degli  operatori  delle  unita'  sanitarie
locali, della scuola e delle famiglie, verifiche per controllare  gli
effetti dei diversi interventi e l'influenza esercitata dall'ambiente
scolastico. 
  6. I compiti attribuiti alle unita' sanitarie locali dai commi 4  e
5 sono svolti secondo le modalita'  indicate  con  apposito  atto  di
indirizzo e coordinamento emanato ai sensi dell'articolo 5, comma  1,
della legge 23 dicembre 1978, n. 833. 
  7. Il profilo dinamico-funzionale e' aggiornato a conclusione della
scuola materna, della  scuola  elementare  e  della  scuola  media  e
durante il corso di istruzione secondaria superiore. 
  8.  Ai  minori  handicappati   soggetti   all'obbligo   scolastico,
temporaneamente impediti  per  motivi  di  salute  a  frequentare  la
scuola,  sono  comunque   garantite   l'educazione   e   l'istruzione
scolastica. A tal fine il provveditore agli studi,  d'intesa  con  le
unita' sanitarie locali e i centri di recupero e  di  riabilitazione,
pubblici e privati, convenzionati con i Ministeri della sanita' e del
lavoro e della previdenza sociale, provvede alla istituzione,  per  i
minori ricoverati, di classi ordinarie quali sezioni  staccate  della
scuola statale. A tali classi possono essere ammessi anche  i  minori
ricoverati nei centri di degenza, che non versino  in  situazioni  di
handicap e per i quali sia accertata l'impossibilita' della frequenza
della scuola dell'obbligo per  un  periodo  non  inferiore  a  trenta
giorni  di  lezione.  La  frequenza   di   tali   classi,   attestata
dall'autorita' scolastica  mediante  una  relazione  sulle  attivita'
svolte dai docenti in  servizio  presso  il  centro  di  degenza,  e'
equiparata ad ogni effetto alla frequenza delle classi alle  quali  i
minori sono iscritti. 
  9. Negli ospedali, nelle cliniche e nelle divisioni pediatriche gli
obiettivi di cui al presente articolo possono essere perseguiti anche
mediante  l'utilizzazione  di  personale  in  possesso  di  specifica
formazione psico-pedagogica che abbia una esperienza acquisita presso
i nosocomi o segua un periodo di tirocinio di un anno sotto la  guida
di personale esperto. 
 
          Nota all'art. 314:
             - Il testo dell'art. 5, comma 1, della legge n. 833/1978
          (Istituzione   del  servizio  sanitario  nazionale)  e'  il
          seguente:
             "Art. 5.  (Indirizzo  e  coordinamento  delle  attivita'
          amministrative  regionali.  -  La  funzione  di indirizzo e
          coordinamento delle attivita' amministrative delle  regioni
          in  materia  sanitaria,  attinente ad esigenze di carattere
          unitario,  anche  con  riferimento  agli  obiettivi   della
          programmazione economica nazionale, ad esigenze di rigore e
          di  efficacia  della  spesa  sanitaria nonche' agli impegni
          derivanti  dagli  obblighi  internazionali  e   comunitari,
          spetta allo Stato e viene esercitata, fuori dei casi in cui
          si  provveda  con  legge  o con atto avente forza di legge,
          mediante  deliberazioni  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
          proposta  del  Presidente  del  Consiglio,  d'intesa con il
          Ministro della  sanita',  sentito  il  Consiglio  sanitario
          nazionale".