ART. 315
          (effetti dell'ordinanza sull'azione giudiziaria)

   1.  Il  Ministro  dell'ambiente  e della tutela del territorio che
abbia  adottato  l'ordinanza  di  cui  all'articolo  313 non puo' ne'
proporre ne' procedere ulteriormente nel giudizio per il risarcimento
del  danno  ambientale,  salva  la  possibilita'  dell'intervento  in
qualita' di persona offesa dal reato nel giudizio penale.