Art. 315. 
                       Integrazione scolastica 
  1.  L'integrazione  scolastica  della  persona  handicappata  nelle
sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado  si
realizza,  fermo  restando  quanto  previsto  dagli  articoli  322  e
seguenti anche attraverso: 
    a) la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli
sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e  con
altre attivita' sul territorio gestite da enti pubblici o privati.  A
tale scopo gli  enti  locali,  gli  organi  scolastici  e  le  unita'
sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze,  stipulano
gli accordi di programma di cui all'articolo 27 della legge 8  giugno
1990, n. 142. 
  Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con  i
Ministri per gli affari sociali e della  sanita',  sono  fissati  gli
indirizzi per la stipula degli accordi di programma. Tali accordi  di
programma  sono  finalizzati  alla  predisposizione,   attuazione   e
verifica  congiunta  di  progetti  educativi,  riabilitativi   e   di
socializzazione individualizzati, nonche' a forme di integrazione tra
attivita' scolastiche e attivita' integrative extrascolastiche. Negli
accordi  sono  altresi'  previsti  i  requisiti  che  devono   essere
posseduti dagli enti pubblici e privati ai fini della  partecipazione
alle attivita' di collaborazione coordinate; 
    b) la dotazione alle scuole di attrezzature tecniche e di sussidi
didattici nonche' di ogni  altra  forma  di  ausilio  tecnico,  ferma
restando la dotazione individuale  di  ausili  e  presidi  funzionali
all'effettivo esercizio  del  diritto  allo  studio,  anche  mediante
convenzioni con centri specializzati, aventi funzione  di  consulenza
pedagogica,  di  produzione  e  adattamento  di  specifico  materiale
didattico; 
    c) la sperimentazione di cui agli  articoli  276  e  seguenti  da
realizzare nelle classi frequentate da alunni con handicap. 
  2. Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo  restando,  ai  sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e
successive modificazioni, l'obbligo per gli enti  locali  di  fornire
l'assistenza per  l'autonomia  e  la  comunicazione  personale  degli
alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attivita'  di
sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati. 
  3. I posti di sostegno per  la  scuola  secondaria  superiore  sono
determinati nell'ambito dell'organico del personale in servizio  alla
data di entrata in vigore della legge 5 febbraio  1992,  n.  104,  in
modo da assicurare un rapporto almeno pari a quello previsto per  gli
altri  gradi  di  istruzione  e  comunque  entro   i   limiti   delle
disponibilita'  finanziarie  all'uopo  preordinate  dall'articolo  42
comma 6, lettera h) della stessa legge. 
  4. Nella scuola media e  nella  scuola  secondaria  superiore  sono
garantite attivita' didattiche di  sostegno,  con  priorita'  per  le
iniziative sperimentali di cui al comma 1, lettera c), realizzate con
docenti  di   sostegno   specializzati,   nelle   aree   disciplinari
individuate  sulla  base  del  profilo  dinamico-funzionale   e   del
conseguente piano educativo individualizzato. 
  5. I docenti di sostegno assumono la contitolarita' delle sezioni e
delle  classi  in  cui  operano,  partecipano   alla   programmazione
educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle  attivita'
di competenza dei consigli di intersezione, di interclasse, di classe
e dei collegi dei docenti. 
 
          Note all'art. 315:
             - L'art. 27 della legge n. 142/1990  (Ordinamento  delle
          autonomie  locali) detta norme in materia di conclusione di
          accordi di programma per  la  realizzazione  di  opere  che
          richiedono  l'azione  integrata  e  coordinata  di  comuni,
          province,  amministrazioni  statali  e  di  altri  soggetti
          pubblici.
             -  D.P.R.  n.  616/1977 reca: Attuazione della delega di
          cui all'art.  1 della legge 22 luglio 1975, n. 382.
             -  La  legge  n.   104/1992   reca:   Legge-quadro   per
          l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti delle
          persone handicappate.