ART. 316
                    (ricorso avverso l'ordinanza)

   1. Il trasgressore, entro il termine perentorio di sessanta giorni
dalla  comunicazione  dell'ordinanza  di  cui  all'articolo 313, puo'
ricorrere   al   Tribunale   amministrativo  regionale,  in  sede  di
giurisdizione  esclusiva,  competente in relazione al luogo nel quale
si e' prodotto il danno ambientale.
   2. Il trasgressore puo' far precedere l'azione giurisdizionale dal
ricorso in opposizione di cui all'articolo 310, commi 2 e 3.
   3.  Il  trasgressore  puo' proporre altresi' ricorso al Presidente
della  Repubblica  nel  termine  di  centoventi giorni dalla ricevuta
notificazione  o  comunicazione  dell'ordinanza  o  dalla  sua  piena
conoscenza.