(Codice Penale-art. 316 ter)
                            Art. 316-ter. 
 
      (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato). 
 
  Salvo che il fatto  costituisca  il  reato  previsto  dall'articolo
640-bis,  chiunque  mediante  l'utilizzo  o   la   presentazione   di
dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero
mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue  indebitamente,
per se' o per altri, contributi,  finanziamenti,  mutui  agevolati  o
altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate,  concessi  o
erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunita' europee
e' punito con la reclusione da sei mesi a  tre  anni.  ((La  pena  e'
della reclusione da uno a quattro anni se il fatto e' commesso da  un
pubblico ufficiale o da un incaricato di  un  pubblico  servizio  con
abuso della sua qualita' o dei suoi poteri)). 
 
  Quando la somma indebitamente percepita e' pari o inferiore a  lire
sette milioni settecentoquarantacinquemila  si  applica  soltanto  la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da dieci
a cinquanta milioni di lire. Tale sanzione non puo' comunque superare
il triplo del beneficio conseguito. 
                                                                (281) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (281) 
  Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come  modificato  dalla  L.  17
ottobre 2017, n. 161, ha disposto (con l'art. 71, commi 1 e 3) che le
pene stabilite per il delitto previsto  dal  presente  articolo  sono
aumentate da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso  da  persona
sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di  prevenzione
personale durante il periodo previsto di applicazione e  sino  a  tre
anni dal momento in cui ne e'  cessata  l'esecuzione.  Alla  pena  e'
aggiunta una misura di sicurezza detentiva.