Art. 317. (Casi nei quali puo' emettersi mandato di comparizione o di accompagnamento; successiva emissione del mandato di cattura). Fuori dei casi preveduti dagli articoli 313 e 314, puo' essere emesso soltanto mandato di comparizione o di accompagnamento. Il mandato di comparizione puo' essere convertito in quello di accompagnamento, se l'imputato non si presenta senza un legittimo impedimento. Il mandato di accompagnamento puo' emettersi nei casi preveduti dall'articolo 314, quando il giudice non ritiene di emettere mandato di cattura o di comparizione, o quando vi e' fondato motivo per ritenere che il mandato di comparizione abbia a rimanere senza effetto. L'imputato, contro il quale e' stato emesso mandato di accompagnamento, non puo' essere privato della liberta', in forza di tale mandato, oltre il giorno successivo a quello del suo arrivo nel luogo in cui si trova il giudice. Dopo il mandato di comparizione o di accompagnamento, puo' essere emesso il mandato di cattura, se risultano elementi che autorizzano la cattura.