(Codice penale militare di pace - art. 317)
                              Art. 317. 
 
(Casi  nei  quali  puo'  emettersi  mandato  di  comparizione  o   di
   accompagnamento; successiva emissione del mandato di cattura). 
 
  Fuori dei casi preveduti dagli articoli  313  e  314,  puo'  essere
emesso soltanto mandato di comparizione o di accompagnamento. 
 
  Il mandato di comparizione puo'  essere  convertito  in  quello  di
accompagnamento, se l'imputato non si  presenta  senza  un  legittimo
impedimento. 
 
  Il mandato di accompagnamento puo'  emettersi  nei  casi  preveduti
dall'articolo 314, quando il giudice non ritiene di emettere  mandato
di cattura o di comparizione, o  quando  vi  e'  fondato  motivo  per
ritenere che il  mandato  di  comparizione  abbia  a  rimanere  senza
effetto. 
 
  L'imputato,  contro  il  quale   e'   stato   emesso   mandato   di
accompagnamento, non puo' essere privato della liberta', in forza  di
tale mandato, oltre il giorno successivo a quello del suo arrivo  nel
luogo in cui si trova il giudice. 
 
  Dopo il mandato di comparizione o di accompagnamento,  puo'  essere
emesso il mandato di cattura, se risultano elementi  che  autorizzano
la cattura.