Art. 317. 
           Gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica 
 
  1. Presso ogni  ufficio  scolastico  provinciale  e'  istituito  un
gruppo di lavoro composto  da:  un  ispettore  tecnico  nominato  dal
provveditore agli studi, un esperto della scuola utilizzato ai  sensi
dell'articolo 455, due  esperti  designati  dagli  enti  locali,  due
esperti delle unita' sanitarie locali, tre  esperti  designati  dalle
associazioni delle persone handicappate maggiormente  rappresentative
a livello provinciale nominati dal provveditore agli studi sulla base
dei criteri indicati dal Ministro  della  pubblica  istruzione  entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 5 febbraio
1992 n. 104. Il gruppo di lavoro dura in carica tre anni. 
  2. Presso ogni circolo  didattico,  scuola  media  ed  istituto  di
istruzione secondaria superiore sono costituiti gruppi di studio e di
lavoro composti  da  docenti,  operatori  dei  servizi,  familiari  e
studenti con il compito di collaborare alle iniziative educative e di
integrazione predisposte dal piano educativo. 
  3. I gruppi di lavoro di cui al comma 1 hanno compiti di consulenza
e proposta al provveditore agli studi,  di  consulenza  alle  singole
scuole, di collaborazione con gli enti locali e le  unita'  sanitarie
locali per la conclusione e la verifica dell'esecuzione degli accordi
di programma di cui all'articolo 315 e agli articoli 39  e  40  della
legge 5 febbraio 1992 n. 104, per  l'impostazione  e  attuazione  dei
piani  educativi  individualizzati,  nonche'  per   qualsiasi   altra
attivita' inerente all'integrazione degli alunni  in  difficolta'  di
apprendimento. 
  4. I gruppi di lavoro predispongono annualmente  una  relazione  da
inviare al Ministro della pubblica istruzione ed al presidente  della
giunta regionale. Il presidente della giunta regionale puo' avvalersi
della relazione ai fini della  verifica  dello  stato  di  attuazione
degli accordi di programma di cui alle  disposizioni  richiamate  nel
comma 3. 
 
          Note all'art. 317:
             -  La  legge  n.   104/1992   reca:   Legge-quadro   per
          l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti delle
          persone handicappate.
             - Il testo degli articoli 39 e 40/1992 (Legge-quadro per
          l'assistenza, l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle
          persone handicappate) e' il seguente:
             "Art.  39.  (Compiti  delle  regioni).  -  1. Le regioni
          possono provvedere, nei limiti delle proprie disponibilita'
          di bilancio, ad interventi sociali,  educativo-formativi  e
          riabilitativi nell'ambito del piano sanitario nazionale, di
          cui  all'art.  53  della  legge 23 dicembre 1978, n. 833, e
          successive modificazioni, e della programmazione  regionale
          dei servizi sanitari, sociali e formativo culturali.
             2.  Le  regioni  possono  provvedere,  nei  limiti delle
          proprie disponibilita' di bilancio:
               a) a definire l'organizzazione dei servizi, i  livelli
          qualitativi   delle  prestazioni,  nonche'  i  criteri  per
          l'erogazione  dell'assistenza  economica   integrativa   di
          competenza dei comuni;
               b)  a  definire,  mediante gli accordi di programma di
          cui all'art.   27 della legge 8 giugno  1990,  n.  142,  le
          modalita'  di coordinamento e di integrazione dei servizi e
          delle prestazioni individuali di cui  alla  presente  legge
          con  gli  altri servizi sociali, sanitari, educativi, anche
          d'intesa con  gli  organi  periferici  dell'Amministrazione
          della pubblica istruzione e con le strutture prescolastiche
          o  scolastiche  e di formazione professionale, anche per la
          messa  a  disposizione   di   attrezzature,   operatori   o
          specialisti   necessari   all'attivita'   di   prevenzione,
          diagnosi e  riabilitazione  eventualmente  svolta  al  loro
          interno;
               c)  a definire, in collaborazione con le universita' e
          gli  istituti  di  ricerca,  i  programmi  e  le  modalita'
          organizzative   delle  iniziative  di  riqualificazione  ed
          aggiornamento del personale impiegato  nelle  attivita'  di
          cui alla presente legge;
               d)  a  promuovere, tramite le convenzioni con gli enti
          di  cui  all'art.  38,  le  attivita'  di  ricerca   e   di
          sperimentazione  di  nuove tecnologie di apprendimento e di
          riabilitazione, nonche' la produzione di sussidi  didattici
          e tecnici;
               e)  a  definire  le  modalita' di intervento nel campo
          delle  attivita'  assistenziali  e  quelle  di  accesso  ai
          servizi;
              f)  a disciplinare le modalita' del controllo periodico
          degli interventi di inserimento ed integrazione sociale  di
          cui    all'art.   5,   per   verificarne   la   rispondenza
          all'effettiva situazione di bisogno;
               g) a disciplinare con legge, entro sei mesi dalla data
          di entrata  in  vigore  della  presente  legge,  i  criteri
          relativi  all'istituzione e al funzionamento dei servizi di
          aiuto personale;
               h) ad effettuare  controlli  periodici  sulle  aziende
          beneficiarie  degli  incentivi  e  dei  contributi  di  cui
          all'art. 18, comma  6,  per  garantire  la  loro  effettiva
          finalizzazione  all'integrazione  lavorativa  delle persone
          handicappate;
               i) a promuovere programmi di formazione  di  personale
          volontario  da realizzarsi da parte delle organizzazioni di
          volontariato;
               l) ad elaborare un consuntivo annuale analitico  delle
          spese e dei contributi per assitenza erogati sul territorio
          anche  da  enti  pubblici  e enti o associazioni privati, i
          quali  trasmettono  alle  regioni  i  rispettivi   bilanci,
          secondo modalita' fissate dalle regioni medesime".
             "Art.  40  (Compiti  dei  comuni).  - 1. I comuni, anche
          consorziati tra loro, le loro unioni, le comunita'  montane
          e  le  unita'  sanitarie  locali qualora le leggi regionali
          attribuiscano loro la competenza,  attuano  gli  interventi
          sociali e sanitari previsti dalla presente legge nel quadro
          della   normativa   regionale,   mediante  gli  accordi  di
          programma di cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990,  n.
          142,  dando  priorita' agli interventi di riqualificazione,
          di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.
             2. Gli statuti comunali di cui all'art. 4  della  citata
          legge  n.    142  del  1990  disciplinano  le modalita' del
          coordinamento degli interventi di cui  al  comma  1  con  i
          servizi  sociali,  sanitari,  educativi  e  di tempo libero
          operanti nell'ambito territoriale e l'organizzazione di  un
          servizio  di  segreteria  per i rapporti con gli utenti, da
          realizzarsi anche nelle forme  del  decentramento  previste
          dallo statuto stesso".