Art. 317-bis.
(( Rapporti con gli ascendenti.))
((Gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi
con i nipoti minorenni.
L'ascendente al quale e' impedito l'esercizio di tale diritto puo'
ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore
affinche' siano adottati i provvedimenti piu' idonei nell'esclusivo
interesse del minore. Si applica l'articolo 336, secondo comma.))