(CODICE CIVILE-art. 317 bis)
                            Art. 317-bis. 
                  (( Rapporti con gli ascendenti.)) 
 
  ((Gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti  significativi
con i nipoti minorenni. 
 
  L'ascendente al quale e' impedito l'esercizio di tale diritto  puo'
ricorrere al giudice del  luogo  di  residenza  abituale  del  minore
affinche' siano adottati i provvedimenti piu'  idonei  nell'esclusivo
interesse del minore. Si applica l'articolo 336, secondo comma.))