ART. 318 
                    (norme transitorie e finali) 
 
   1. Nelle more dell'adozione del decreto di cui  all'articolo  317,
comma 6, continua ad applicarsi il decreto del Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio 14 ottobre 2003. 
   2. Sono abrogati: 
    a) l'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, ad  eccezione
del comma 5; 
    b) l'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267; 
    c) l'articolo 1, commi 439, 440, 441, 442 e 443  della  legge  23
dicembre 2005, n. 266. 
   3. In attuazione dell'articolo 14 della direttiva 2004/35/CE,  con
decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  adottato  su
proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio  di
concerto con  i  Ministri  dell'economia  e  delle  finanze  e  delle
attivita' produttive, sono adottate  misure  per  la  definizione  di
idonee forme di garanzia e per lo sviluppo dell'offerta dei  relativi
strumenti, in modo da consentirne l'utilizzo da parte degli operatori
interessati ai fini dell'assolvimento delle responsabilita'  ad  essi
incombenti ai sensi della parte sesta del presente decreto. 
   4. Quando un danno  ambientale  riguarda  o  puo'  riguardare  una
pluralita'  di  Stati  membri  dell'Unione   europea,   il   Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio coopera, anche attraverso
un appropriato scambio di informazioni, per assicurare che sia  posta
in essere un'azione di prevenzione e, se necessario,  di  riparazione
di tale danno ambientale. In tale ipotesi, quando il danno ambientale
ha avuto origine nel territorio italiano, il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio fornisce  informazioni  sufficienti  agli
Stati membri potenzialmente esposti ai suoi effetti. Se  il  Ministro
individua entro i confini del territorio nazionale un  danno  la  cui
causa si e' invece verificata al di fuori di tali  confini,  esso  ne
informa  la  Commissione  europea  e  qualsiasi  altro  Stato  membro
interessato; il Ministro puo' raccomandare l'adozione  di  misure  di
prevenzione o di riparazione e puo' cercare,  ai  sensi  della  parte
sesta del presente  decreto,  di  recuperare  i  costi  sostenuti  in
relazione all'adozione delle misur e di prevenzione o riparazione. 
    Il presente  decreto,  munito  del  sigillo  dello  Stato,  sara'
inserito  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare. 
      Dato a Roma, addi' 3 aprile 2006 
                               CIAMPI 
 
                            Berlusconi, Presidente del 
                            Consiglio dei Ministri 
                            Matteoli, Ministro dell'ambiente 
                            e della tutela del territorio 
                            La Malfa, Ministro per le 
                            Politiche comunitarie 
                            Baccini, Ministro per la funzione 
                            pubblica 
                            La Loggia, Ministro per gli affari 
                            regionali 
                            Pisanu, Ministro dell'interno 
                            Castelli, Ministro della giustizia 
                            Martino, Ministro della difesa 
                            Tremonti, Ministro dell'economia e 
                            delle finanze 
                            Scajola, Ministro delle attivita' 
                            produttive 
                            Berlusconi, Ministro della salute ad 
                            interim 
                            Lunardi, Ministro delle infrastrutture 
                            e dei trasporti 
                            Alemanno, Ministro delle politiche 
                            agricole e forestali 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Castelli 
 
          Nota all'art. 318:
              - La  direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del
          Consiglio,  del  21 aprile  2004,  recante «Responsabilita'
          ambientale  in  materia  di  prevenzione  e riparazione del
          danno   ambientale»,   e'  pubblicata  nella  G.U.C.E.  del
          30 aprile 2004, n. L 143.