Art. 318 
 
        Verifica di conformita' definitiva e relativi avvisi 
 
    1. Esaminati i documenti acquisiti ed accertatane la completezza,
il soggetto incaricato della verifica di conformita' fissa il  giorno
del  controllo  definitivo  e  ne   informa   il   responsabile   del
procedimento ed il  direttore  dell'esecuzione,  se  la  verifica  di
conformita'  e'  effettuata  da  soggetto   diverso   dal   direttore
dell'esecuzione. Il direttore dell'esecuzione da'  tempestivo  avviso
all'esecutore del giorno della  verifica  di  conformita',  affinche'
quest'ultimo possa intervenire. 
    2. Il direttore dell'esecuzione ha l'obbligo  di  presenziare  al
controllo definitivo.