Art. 318. 
             Valutazione del rendimento e prove d'esame 
 
  1. Nella valutazione degli alunni handicappati da parte dei docenti
e' indicato, sulla base del  piano  educativo  individualizzato,  per
quali discipline siano stati adottati particolari criteri  didattici,
quali attivita' integrative e di sostegno siano state  svolte,  anche
in  sostituzione  parziale  dei  contenuti  programmatici  di  alcune
discipline. 
  2. Nella scuola dell'obbligo sono  predisposte,  sulla  base  degli
elementi conoscitivi di cui al comma 1, prove d'esame  corrispondenti
agli  insegnamenti  impartiti  e  idonee  a  valutare  il   progresso
dell'allievo in rapporto alle  sue  potenzialita'  e  ai  livelli  di
apprendimento iniziali. 
  3. Nell'ambito della scuola secondaria superiore,  per  gli  alunni
handicappati sono consentite prove equipollenti e tempi  piu'  lunghi
per l'effettuazione delle prove scritte o grafiche e la  presenza  di
assistenti per l'autonomia e la comunicazione. 
  4. Gli alunni handicappati sostengono  le  prove  finalizzate  alla
valutazione del rendimento scolastico, comprese quelle di esame,  con
l'uso degli ausili loro necessari.