(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 319)
                 Art. 319. (Art. 78 del Testo Unico) 

 
  Qualora si tratti di veicoli eccezionali adibiti  al  trasporto  di
carri ferroviari il peso  rimorchiabile  del  veicolo  trattore  puo'
raggiungere, nel caso di autotreno costruito da un trattore  stradale
e da un rimorchio, sei volte il peso proprio del trattore, sempreche'
questo abbia un peso aderente non inferiore al 75% del  peso  stesso;
nel  caso  di  autoarticolato  il  peso  sugli  assi  a   terra   del
semirimorchio non deve essere superiore  a  sei  volte  la  tara  del
trattore aumentato del carico trasmesso sulla rulla dal semirimorchio
stesso.