Art. 319. 
                          Posti di sostegno 
  1. Per lo svolgimento delle attivita' di sostegno  a  favore  degli
alunni portatori di  handicap  nella  scuola  materna,  elementare  e
media,  le  dotazioni  organiche  dei  relativi   ruoli   provinciali
comprendono posti di sostegno da istituire in ragione, di regola,  di
un posto ogni quattro alunni portatori di handicap. 
  2. Per  la  determinazione  dei  posti  di  sostegno  nella  scuola
secondaria  superiore  si   applicano   le   disposizioni   contenute
nell'articolo 315, comma 3. 
  3. Nella scuola elementare deroghe al rapporto medio di un  docente
ogni quattro alunni portatori di handicaps possono essere autorizzate
in organico di fatto, in presenza di handicap  particolarmente  gravi
per i quali la diagnosi funzionale richieda  interventi  maggiormente
individualizzati  e  nel  caso  di  alunni  portatori   di   handicap
frequentanti plessi scolastici nelle zone di montagna e nelle piccole
isole. 
  4. Per l'assegnazione o l'utilizzazione nei  posti  di  sostegno  i
docenti devono essere forniti di apposito titolo di  specializzazione
rilasciato ai sensi dell'articolo 325. 
  5. L'utilizzazione nei posti di  sostegno  dei  docenti  privi  dei
prescritti  titoli  e'  consentita,  a   norma   dell'articolo   315,
unicamente  qualora  manchino  docenti  di  ruolo  o  non  di   ruolo
specializzati; trovano applicazione,  al  riguardo,  le  disposizioni
contenute nell'articolo 455, comma 12.