Art. 32 Fondo di finanziamento 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22, per il finanziamento della retribuzione accessoria e' istituito un apposito fondo nel quale confluiscono le risorse finanziarie con finalita' retributive destinate al personale della carriera prefettizia, diverse da quelle relative allo stipendio di base e alla applicazione dell'articolo 5, terzo comma, e dell'articolo 43, ventesimo comma, della legge 1o aprile 1981, n. 121. 2. Le risorse annualmente destinate dal bilancio dello Stato e dalle leggi finanziarie ai miglioramenti retributivi del personale della carriera prefettizia sono determinate nell'ambito degli stessi vincoli e delle stesse compatibilita' economiche stabiliti per il personale contrattualizzato e comunque in misura non inferiore a quelle del comparto sicurezza.
Nota all'art. 32: - Si riporta il testo dell'art. 5, terzo comma, e dell'art. 43, ventesimo comma, della legge 1o aprile 1981, n. 121: (per l'argomento, vedasi nelle note all'art. 9): "Al capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza - e' attribuita una speciale indennita' pensionabile, la cui misura e' stabilita dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro. Con le medesime modalita' si provvede per il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, per il Comandante generale della Guardia di finanza, per il Direttore generale per gli Istituti di prevenzione e di pena e per il Direttore generale per l'economia montana e per le foreste". "Ai commissari del Governo delle province di Trento e di Bolzano, nonche' ai prefetti e ai direttori centrali del Ministero, spetta l'indennita' di cui al terzo comma del presente articolo, salvo per il periodo in cui si trovano nella posizione di fuori ruolo, a disposizione o comandati. L'indennita' e' pensionabile nella misura del cinquanta per cento ove sia percepita per un periodo complessivo inferiore a cinque anni".