Art. 32
                       Fondo di finanziamento

  1.   Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  22,  per  il
finanziamento  della retribuzione accessoria e' istituito un apposito
fondo  nel  quale  confluiscono  le risorse finanziarie con finalita'
retributive   destinate  al  personale  della  carriera  prefettizia,
diverse da quelle relative allo stipendio di base e alla applicazione
dell'articolo  5,  terzo  comma, e dell'articolo 43, ventesimo comma,
della legge 1o aprile 1981, n. 121.
  2.  Le  risorse  annualmente  destinate  dal bilancio dello Stato e
dalle  leggi  finanziarie  ai miglioramenti retributivi del personale
della  carriera prefettizia sono determinate nell'ambito degli stessi
vincoli  e  delle  stesse  compatibilita' economiche stabiliti per il
personale  contrattualizzato  e  comunque  in  misura non inferiore a
quelle del comparto sicurezza.
 
          Nota all'art. 32:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  5,  terzo comma, e
          dell'art.  43, ventesimo comma, della legge 1o aprile 1981,
          n. 121: (per l'argomento, vedasi nelle note all'art. 9):
              "Al  capo  della  polizia  -  Direttore  generale della
          pubblica  sicurezza - e' attribuita una speciale indennita'
          pensionabile,  la cui misura e' stabilita dal Consiglio dei
          Ministri,   su   proposta  del  Ministro  dell'interno,  di
          concerto  con  il  Ministro  del  tesoro.  Con  le medesime
          modalita'  si provvede per il Comandante generale dell'Arma
          dei  carabinieri,  per il Comandante generale della Guardia
          di  finanza,  per il Direttore generale per gli Istituti di
          prevenzione  e  di  pena  e  per  il Direttore generale per
          l'economia montana e per le foreste".
              "Ai  commissari  del Governo delle province di Trento e
          di Bolzano, nonche' ai prefetti e ai direttori centrali del
          Ministero,  spetta  l'indennita'  di cui al terzo comma del
          presente  articolo,  salvo per il periodo in cui si trovano
          nella posizione di fuori ruolo, a disposizione o comandati.
          L'indennita' e' pensionabile nella misura del cinquanta per
          cento   ove   sia  percepita  per  un  periodo  complessivo
          inferiore a cinque anni".