Art. 32. 
       (Strutture per lo svolgimento delle attivita' sociali) 
   1. Lo Stato, le regioni, le province e i comuni possono  concedere
in  comodato  beni  mobili  ed  immobili  di  loro  proprieta',   non
utilizzati per fini istituzionali, alle  associazioni  di  promozione
sociale e alle organizzazioni di volontariato previste dalla legge 11
agosto  1991,  n.  266,  per  lo  svolgimento  delle  loro  attivita'
istituzionali. 
   2. All'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio  1986,  n.  390,
dopo la lettera b), e' inserita la seguente: 
   "b-bis)  ad  associazioni  di  promozione  sociale  iscritte   nei
registri nazionale e regionali;". 
   3. All'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724,
dopo le parole: "senza fini di lucro,"  sono  inserite  le  seguenti:
"nonche' ad associazioni di promozione sociale iscritte nei  registri
nazionale e regionali,". Per gli oneri derivanti dall'attuazione  del
presente comma e' autorizzata la spesa di lire 1.190 milioni annue  a
decorrere dall'anno 2000. 
   4. La sede delle associazioni di promozione sociale  ed  i  locali
nei quali si svolgono le  relative  attivita'  sono  compatibili  con
tutte  le  destinazioni  d'uso  omogenee  previste  dal  decreto  del
Ministro per i  lavori  pubblici  2  aprile  1968,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, indipendentemente  dalla
destinazione urbanistica. 
   5. Per concorrere al finanziamento di programmi di costruzione, di
recupero, di restauro, di adattamento, di adeguamento alle  norme  di
sicurezza e di straordinaria manutenzione di strutture o  edifici  da
utilizzare per le finalita' di cui al comma 1, per la dotazione delle
relative attrezzature e per la  loro  gestione,  le  associazioni  di
promozione sociale  sono  ammesse  ad  usufruire,  nei  limiti  delle
risorse  finanziarie  disponibili,  di  tutte  le   facilitazioni   o
agevolazioni previste  per  i  privati,  in  particolare  per  quanto
attiene all'accesso al credito agevolato. 
 
          Nota all'art. 32, comma 1:
              - Per il titolo della legge n. 266 del 1991, si veda in
          nota all'art. 31, comma 1.
          Note all'art. 32, comma 2:
              - La  legge 11 luglio 1986, n. 390, recante "Disciplina
          delle  concessioni  e  delle  locazioni  di  beni  immobili
          demaniali  e  patrimoniali  dello Stato in favore di enti o
          istituti culturali, degli enti pubblici territoriali, delle
          unita'  sanitarie  locali, di ordini religiosi e degli enti
          ecclesiastici",  e'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
          170 del 24 luglio 1986.
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 1, come modificato
          dalla legge qui pubblicata:
              "Art.  1.  - 1. L'Amministrazione finanziaria puo' dare
          in  concessione  o  locazione,  per  la durata di non oltre
          diciannove  anni,  beni  immobili  demaniali o patrimoniali
          dello  Stato,  non  suscettibili  anche  temporaneamente di
          utilizzazione per usi governativi:
                a)  a  istituzioni  culturali  indicate nella tabella
          emanata  con  il  decreto  del  Presidente della Repubblica
          6 novembre 1984, n. 834;
                b) a enti pubblici, indicati con decreto del Ministro
          delle  finanze,  da emanarsi sentito il Ministro per i beni
          culturali   e   ambientali,  che  fruiscono  di  contributi
          ordinari   previsti   dalle   vigenti  disposizioni  e  che
          perseguono   esclusivamente  fini  di  rilevante  interesse
          culturale;
                b-bis) ad associazioni di promozione sociale iscritte
          nei registri nazionale e regionali;
                c)  ad  altri  enti  o  istituti  o  a  fondazioni  o
          associazioni    riconosciute,    istituiti   o   costituiti
          successivamente  alla  data di pubblicazione nella Gazzetta
          Ufficiale    del    predetto    decreto,   che   perseguono
          esclusivamente  fini  di  rilevante  interesse  culturale e
          svolgono, in relazione a tali fini, attivita' sulla base di
          un   programma   almeno  triennale.  Le  concessioni  e  le
          locazioni sono rispettivamente assentite e stipulate per un
          canone  ricognitorio annuo non inferiore a lire centomila e
          non  superiore  al  10  per  cento  di  quello determinato,
          sentito  il competente ufficio tecnico erariale, sulla base
          dei  valori in comune commercio. Gli immobili devono essere
          destinati  a sede dei predetti soggetti o essere utilizzati
          per  lo  svolgimento  delle  loro attivita' istituzionali o
          statutarie.
              2.  Le  concessioni  e  le  locazioni  di  cui al comma
          precedente  devono  prevedere  la  assunzione, da parte del
          concessionario  o locatario, degli oneri della manutenzione
          ordinaria  e straordinaria, salvo, per quest'ultima, che lo
          Stato  ritenga necessario provvedervi direttamente, nonche'
          degli  oneri,  delle  contribuzioni  e  degli  obblighi  di
          qualsiasi natura gravanti sull'immobile. Qualora l'immobile
          oggetto   della   concessione   faccia  parte  del  demanio
          artistico,  storico o archeologico, le opere di ordinaria e
          straordinaria  manutenzione  devono essere eseguite secondo
          le prescrizioni delle competenti sovrintendenze.
              3.  Con  decreto del Ministro delle finanze e' nominata
          una   commissione   composta   da  due  rappresentanti  del
          Ministero  delle  finanze,  di  cui  uno  appartenente alla
          direzione  generale  del  demanio  che  la  presiede, da un
          rappresentante   del   Ministero   del   tesoro  e  da  due
          rappresentanti   del  Ministero  per  i  beni  culturali  e
          ambientali.   La   commissione   esamina  le  richieste  di
          concessione o locazione tenendo in particolare conto quelle
          presentate  da  soggetti  che  curano  le raccolte museali,
          bibliografiche,   archivistiche   e  scientifiche.  Qualora
          proponga l'accoglimento di tali richieste in considerazione
          della  rilevanza  dell'attivita'  concretamente  svolta, la
          commissione  indica  l'ammontare del canone, entro i limiti
          di  cui al comma 1, avuto anche riguardo alla entita' delle
          opere  di  manutenzione straordinaria che il richiedente si
          impegna ad eseguire.
              4.  Nel  caso  di  richiesta  di  utilizzazione  di una
          porzione  dell'immobile  per finalita' diverse da quelle di
          cui  al comma 1, deve essere corrisposto, per l'utilizzo di
          tale  porzione,  un distinto canone determinato, sentito il
          competente  ufficio tecnico erariale, sulla base dei valori
          in comune commercio.
              5. La concessione e' revocata e la locazione e' risolta
          per  sopravvenuta  necessita' di utilizzazione dei beni per
          usi governativi.
              6. L'utilizzo dei beni per fini diversi da quelli per i
          quali  e'  stata  assentita  la  concessione o stipulata la
          locazione,  ne  determina rispettivamente la decadenza o la
          risoluzione,   Gli   stessi  effetti  sono  prodotti  dalla
          violazione  del  divieto  di  subconcessione o sublocazione
          ovvero dal mancato pagamento del canone.
              7.  Le  disposizioni  dei commi precedenti si applicano
          anche  alle  concessioni,  a favore di ordini religiosi, di
          immobili  statali  che  fanno  parte del demanio artistico,
          storico  o archeologico, anche ai fini della loro custodia,
          costituenti  abbazie,  certose e monasteri, per l'esercizio
          esclusivo   di   attivita'  religiosa.  di  assistenza,  di
          beneficenza  o  comunque  connessa  con  le prescrizioni di
          regole monastiche.".
          Nota all'art. 32, comma 3:
              - La legge 23 dicembre 1994, n. 724, recante "Misure di
          razionalizzazione della finanza pubblica" e' pubblicata nel
          supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 304 del
          30 dicembre 1994.
              "Art.  32  (Beni  patrimoniali  e  demaniali).  -  1. A
          decorrere  dall'anno  1995,  i  canoni  annui  per  i  beni
          patrimoniali  dello  Stato,  concessi  o  locati a privati,
          sono, in deroga alle altre disposizioni di legge in vigore,
          rivalutati  rispetto  a quelli dovuti per l'anno 1994 di un
          coefficiente  pari  a  2, 5  volte  il canone stesso, salvo
          quanto previsto al comma 2.
              2.  A  decorrere dal  gennaio 1995 i canoni annui per i
          beni  patrimoniali e demaniali dello Stato destinati ad uso
          abitativo,  concessi  o  locati  a privati, sono, in deroga
          alle  altre  disposizioni  di  legge  in vigore, rivalutati
          rispetto a quelli dovuti per l'anno 1994 di un coefficiente
          pari  a:  due  volte  il  canone  stesso,  per  i  soggetti
          appartenenti   ad   un  nucleo  familiare  con  un  reddito
          complessivo,   riferito   all'anno  di  imposta  1993,  non
          superiore  ad  ottanta  milioni  di  lire;  cinque volte il
          canone  stesso,  per  i  soggetti appartenenti ad un nucleo
          familiare  con un reddito complessivo, riferito all'anno di
          imposta  1993,  uguale  o  superiore  ad ottanta milioni di
          lire.  Ai  fini del calcolo dell'aumento di cui al presente
          comma  non  si  tiene  conto  dell'eventuale incremento del
          canone relativo all'anno 1994, conseguente alla emanazione,
          successiva  alla  data  di entrata in vigore della presente
          legge,  dei  decreti  ministeriali  previsti  dal  comma  3
          dell'art.   9  della  legge  24 dicembre 1993,  n.  537.  I
          soggetti assegnatari sono, comunque, tenuti a corrispondere
          il  canone  determinato  sulla  base  dei  predetti decreti
          ministeriali,  quando  lo  stesso  sia  superiore  a quello
          derivante dall'applicazione del presente comma.
              3.  Sono  esclusi dall'incremento di cui al comma 2 gli
          alloggi  di  servizio,  quelli  in godimento delle vedove o
          alle   persone  gia'  a  carico,  e  finche'  mantengano  i
          requisiti   per   essere   considerati  tali,  di  pubblici
          dipendenti  deceduti  per  causa  di  servizio,  a soggetti
          appartenenti   ad   un  nucleo  familiare  con  un  reddito
          complessivo,   riferito   all'anno  di  imposta  1993,  non
          superiore a quaranta milioni di lire, e alle associazioni e
          fondazioni  con  finalita'  culturali,  sociali,  sportive,
          assistenziali  e  religiose senza fini di lucro, nonche' ad
          associazioni  di  promozione  sociale iscritte nei registri
          nazionale e regionali, individuate con apposito decreto del
          Ministro delle finanze da emanare entro tre mesi dalla data
          di  entrata  in vigore della presente legge, nonche' i beni
          patrimoniali adibiti ad abitazione e gestiti dagli Istituti
          autonomi   case   popolari,  gia'  assoggettati  al  regime
          dell'equo canone.
              4. Le maggiorazioni dei canoni previste dai commi 1 e 2
          hanno  effetto  dal   gennaio 1995, indipendentemente dalla
          data di scadenza dei rapporti in corso.
              5.  Nel caso in cui le maggiorazioni dei canoni operate
          ai sensi del presente articolo siano considerate eccessive,
          gli interessati possono chiedere, entro sei mesi dalla data
          di  entrata  in vigore della presente legge, la risoluzione
          del rapporto, restituendo contestualmente il bene.
              6. (Abrogato).
              7.  A  decorrere  dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge,  le superfici destinate ad attraversamento
          di  torrenti  o  fiumi,  che costituiscono un necessario ed
          insostituibile accesso a case di civile abitazione su fondo
          intercluso,   sono  soggette  al  pagamento  di  un  canone
          meramente ricognitorio.
              8.  A  decorrere  dal gennaio 1995 i canoni annui per i
          beni  appartenenti  al  patrimonio indisponibile dei comuni
          sono,  in  deroga  alle  disposizioni  di  legge in vigore,
          determinati dai comuni in rapporto alle caratteristiche dei
          beni,  ad  un  valore  comunque  non  inferiore a quello di
          mercato, fatti salvi gli scopi sociali.".
          Nota all'art. 32, comma 4:
              -  Il testo del decreto ministeriale 2 aprile 1968 reca
          "Limiti  inderogabili  di densita' edilizia, di altezza, di
          distanza  fra  i  fabbricati  e  rapporti massimi tra spazi
          destinati  agli  insediamenti  residenziali  e produttivi e
          spazi  pubblici  o  riservati alle attivita' collettive, al
          verde  pubblico  o  a  parcheggi da osservare ai fini della
          formazione   dei   nuovi   strumenti  urbanistici  o  della
          revisione  di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della
          legge 6 agosto 1967, n. 765".