Art. 32 (L)
              Legalizzazione di firme di capi di scuole
                parificate o legalmente riconosciute

  1.   Le  firme  dei  capi  delle  scuole  parificate  o  legalmente
riconosciute  sui  diplomi  originali  o sui certificati di studio da
prodursi  ad  uffici pubblici fuori della provincia in cui ha sede la
scuola sono legalizzate dal provveditore agli studi.