Art. 32.
Rilevanza della fusione o della scissione ai fini della reiterazione

  1. Nei casi di responsabilita' dell'ente risultante dalla fusione o
beneficiario  della scissione per reati commessi successivamente alla
data  dalla  quale  la  fusione  o  la scissione ha avuto effetto, il
giudice  puo'  ritenere  la  reiterazione,  a norma dell'articolo 20,
anche  in  rapporto  a  condanne pronunciate nei confronti degli enti
partecipanti  alla  fusione  o  dell'ente  scisso  per reati commessi
anteriormente a tale data.
  2.  A  tale  fine,  il  giudice  tiene  conto  della  natura  delle
violazioni  e  dell'attivita'  nell'ambito  della  quale  sono  state
commesse   nonche'   delle  caratteristiche  della  fusione  o  della
scissione.
  3.  Rispetto agli enti beneficiari della scissione, la reiterazione
puo'  essere  ritenuta,  a  norma dei commi 1 e 2, solo se ad essi e'
stato  trasferito,  anche  in parte, il ramo di attivita' nell'ambito
del  quale  e'  stato  commesso il reato per cui e' stata pronunciata
condanna nei confronti dell'ente scisso.