Art. 32. Rilevanza della fusione o della scissione ai fini della reiterazione 1. Nei casi di responsabilita' dell'ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione per reati commessi successivamente alla data dalla quale la fusione o la scissione ha avuto effetto, il giudice puo' ritenere la reiterazione, a norma dell'articolo 20, anche in rapporto a condanne pronunciate nei confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell'ente scisso per reati commessi anteriormente a tale data. 2. A tale fine, il giudice tiene conto della natura delle violazioni e dell'attivita' nell'ambito della quale sono state commesse nonche' delle caratteristiche della fusione o della scissione. 3. Rispetto agli enti beneficiari della scissione, la reiterazione puo' essere ritenuta, a norma dei commi 1 e 2, solo se ad essi e' stato trasferito, anche in parte, il ramo di attivita' nell'ambito del quale e' stato commesso il reato per cui e' stata pronunciata condanna nei confronti dell'ente scisso.