ART. 32
                       (procedura di verifica)

   1.  Per  i progetti di cui all'articolo 23, commi 1, lettera c), e
4,  lettere  a),  b)  e  c),  il  committente  o  proponente richiede
preliminarmente all'autorita' competente la verifica ivi prevista. Le
informazioni  che  il  committente  o  proponente deve fornire per la
predetta  verifica  riguardano una descrizione del progetto ed i dati
necessari  per  individuare  e  valutare  i principali effetti che il
progetto puo' avere sull'ambiente.
   2.  Nel caso in cui l'autorita' competente ritenga che il progetto
debba  essere  sottoposto  a  valutazione  d'impatto  ambientale,  si
applicano gli articoli 26 e seguenti.
   3.  L'autorita'  competente  deve  pronunciarsi  entro  i sessanta
giorni  decorrenti dalla domanda, individuando eventuali prescrizioni
per  la mitigazione degli impatti e per il monitoraggio delle opere o
degli  impianti;  avverso il silenzio inadempimento sono esperibili i
rimedi previsti dalla normativa vigente. Il Ministero dell'ambiente e
della  tutela  del  territorio,  le regioni e le province autonome di
Trento  e di Bolzano provvedono affinche' l'elenco dei progetti per i
quali  sia  stata  chiesta la verifica ed i relativi esiti siano resi
pubblici.