Art. 32. 
                    Effettiva commercializzazione 
  1. Ottenuta l'AIC, il titolare della stessa  informa  il  Ministero
della salute che l'ha rilasciata  in  merito  alla  data  d'effettiva
commercializzazione del medicinale veterinario  tenendo  conto  delle
diverse confezioni autorizzate. 
  2. Il titolare comunica al Ministero della  salute  la  cessazione,
temporanea o definitiva, della  commercializzazione  del  medicinale.
Detta comunicazione, tranne che in casi eccezionali,  deve  pervenire
almeno due mesi prima di tale interruzione. 
  3. Su richiesta del Ministero della salute,  il  titolare  dell'AIC
fornisce tutti i dati relativi al volume delle vendite de1 medicinale
veterinario e qualsiasi dato in suo possesso relativo al volume delle
prescrizioni.