Art. 32. Requisiti obbligatori per i soggetti terzi 1. Ai fini della presente sezione, si intendono per "terzi" gli enti o le persone enumerati nell'articolo 2 della direttiva o enti e persone equivalenti situati in uno Stato extracomunitario, che soddisfino le condizioni seguenti: a) sono soggetti a registrazione professionale obbligatoria, riconosciuta dalla legge; b) applicano misure di adeguata verifica della clientela e obblighi di conservazione dei documenti conformi o equivalenti a quelli previsti dalla direttiva e siano soggetti alla sorveglianza intesa a garantire il rispetto dei requisiti della direttiva secondo il Capo V, Sezione 2, della direttiva medesima o siano situati in uno Stato extracomunitario che imponga obblighi equivalenti a quelli previsti dal presente decreto.
Note all'art. 32: - Per la direttiva 2005/60/CE si vedano le note alle premesse.