Art. 32. (Semplificazione della fase costitutiva e della fase modificativa delle societa' di capitali) 1. In attesa della riforma del diritto societario, la fase costitutiva e la fase modificativa delle societa' di capitali sono regolate dalle disposizioni del presente articolo. 2. I commi terzo e quarto dell'articolo 2330 del codice civile sono sostituiti dai seguenti: "L'iscrizione della societa' nel registro delle imprese e' richiesta contestualmente al deposito dell'atto costitutivo. L'ufficio del registro delle imprese, verificata la regolarita' formale della documentazione, iscrive la societa' nel registro. Tutti i termini previsti in disposizioni speciali con riferimento all'omologazione dell'atto costitutivo decorrono dalla data dell'iscrizione nel registro delle imprese". 3. Nel comma primo dell'articolo 2332 del codice civile e' soppresso il numero 3). 4. Il comma primo dell'articolo 2411 del codice civile e' sostituito dal seguente: "Il notaio che ha verbalizzato la deliberazione dell'assemblea, entro trenta giorni, verificato l'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge, ne richiede l'iscrizione nel registro delle imprese contestualmente al deposito e allega le eventuali autorizzazioni richieste. L'ufficio del registro delle imprese, verificata la regolarita' formale della documentazione, iscrive la delibera nel registro. Se il notaio ritiene non adempiute le condizioni stabilite dalla legge, ne da' comunicazione tempestivamente, e comunque non oltre il detto termine, agli amministratori. Gli amministratori, nei trenta giorni successivi e, in mancanza, ciascun socio a spese della societa', possono ricorrere al tribunale per il provvedimento di cui ai commi secondo e terzo. Tutti i termini previsti in disposizioni speciali con riferimento all'omologazione della delibera decorrono dalla data dell'iscrizione nel registro delle imprese". 5. Dopo l'articolo 138 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' inserito il seguente: "Art. 138-bis. - 1. Il notaio che chiede l'iscrizione nel registro delle imprese delle deliberazioni di societa' di capitali, dallo stesso notaio verbalizzate, quando risultino manifestamente inesistenti le condizioni richieste dalla legge, viola l'articolo 28, primo comma, n. 1, della presente legge, ed e' punito con la sospensione prevista dal secondo comma dell'articolo 138 e con la sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 30.000.000. 2. Con sanzione amministrativa pari a quella di cui al comma 1 e' punito il notaio che chiede l'iscrizione nel registro delle imprese di un atto costitutivo di societa' di capitali, da lui rogato, quando risultino manifestamente inesistenti le condizioni richieste dalla legge".
Note all'articolo 32 - Si riporta il testo dell'articolo 2330 del codice civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 e successive modificazioni, come modificato dalla presente legge: "Art. 2330. (Deposito dell'atto costitutivo e iscrizione della societa'). - Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo deve depositarlo entro trenta giorni presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sede sociale, allegando i documenti comprovanti l'avvenuto versamento dei decimi in danaro e, per i conferimenti di beni in natura o di crediti, la relazione indicata nell'articolo 2343, nonche' le eventuali autorizzazioni richieste per la costituzione della societa'. Se il notaio o gli amministratori non provvedono al deposito dell'atto costitutivo e degli allegati nel termine indicato nel comma precedente, ciascun socio puo' provvedervi a spese della societa' o far condannare gli amministratori ad eseguirlo. L'iscrizione della societa' nel registro delle imprese e' richiesta contestualmente al deposito dell'atto costitutivo. L'ufficio del registro delle imprese, verificata la regolarita' formale della documentazione, iscrive la societa' nel registro. Tutti i termini previsti in disposizioni speciali con riferimento all'omologazione dell'atto costitutivo decorrono dalla data dell'iscrizione nel registro delle imprese.". - Si riporta il testo dell'articolo 2332 del codice civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 e successive modificazioni, come modificato dalla presente legge: "Art. 2332. (Nullita' della societa'). - Avvenuta l'iscrizione nel registro delle imprese, la nullita' della societa' puo' essere pronunciata soltanto nei seguenti casi: 1) mancanza dell'atto costitutivo; 2) mancata stipulazione dell'atto costitutivo nella forma di atto pubblico; 3) [soppresso]. 4) illiceita' o contrarieta' all'ordine pubblico dell'oggetto sociale; 5) mancanza nell'atto costitutivo o nello statuto di ogni indicazione riguardante la denominazione della societa', o i conferimenti, o l'ammontare del capitale sottoscritto o l'oggetto sociale; 6) inosservanza della disposizione di cui all'articolo 2329, n. 2; 7) incapacita' di tutti i soci fondatori; 8) mancanza della pluralita' dei fondatori. La dichiarazione di nullita' non pregiudica l'efficacia degli atti compiuti in nome della societa' dopo l'iscrizione nel registro delle imprese. I soci non sono liberati dall'obbligo dei conferimenti fino a quando non sono soddisfatti i creditori sociali. La sentenza che dichiara la nullita' nomina i liquidatori. La nullita' non puo' essere dichiarata quando la causa di essa e' stata eliminata per effetto di una modificazione dell'atto costitutivo iscritta nel registro delle imprese.". - Si riporta il testo dell'articolo 2411 del codice civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 e successive modificazioni, come modificato dalla presente legge: "Art. 2411. (Deposito e iscrizione della deliberazione). - Il notaio che ha verbalizzato la deliberazione dell'assemblea, entro trenta giorni, verificato l'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge, ne richiede l'iscrizione nel registro delle imprese contestualmente al deposito e allega le eventuali autorizzazioni richieste. L'ufficio del registro delle imprese, verificata la regolarita' formale della documentazione, iscrive la delibera nel registro. Se il notaio ritiene non adempiute le condizioni stabilite dalla legge, ne da' comunicazione tempestivamente, e comunque non oltre il detto termine, agli amministratori. Gli amministratori, nei trenta giorni successivi e, in mancanza, ciascun socio a spese della societa', possono ricorrere al tribunale per il provvedimento di cui ai commi secondo e terzo. Tutti i termini previsti in disposizioni speciali con riferimento all'omologazione della delibera decorrono dalla data dell'iscrizione nel registro delle imprese. Il tribunale, verificato l'adempimento delle condizioni richieste dalla legge e sentito il pubblico ministero, ordina l'iscrizione nel registro delle imprese. Il decreto del tribunale e' soggetto a reclamo davanti alla corte di appello entro trenta giorni dalla comunicazione. La deliberazione non puo' essere eseguita se non dopo l'iscrizione." - Si trascrive il testo dell'articolo 138 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 1913, recante: "Ordinamento del notariato e degli archivi notarili": "Art. 138. E' punito con la sospensione da uno a sei mesi il notaro: 1 che e' recidivo nella contravvenzione di cui all'art. 26; 2o che contravviene alle disposizioni degli articoli 54, 55, 56 e 57; 3o che non conserva, per negligenza, gli atti da lui ricevuti o presso lui depositati; 4o che non tiene il repertorio prescritto dall'art. 62, oppure lo pone in uso senza le forme prescritte dall'art. 64; 5o che e' recidivo nelle contravvenzioni di cui ai nn. 1, 8, 10, 11, 12 dell'art. 51; 6o che si oppone alle ispezioni di cui all'articolo 128 o lo rende altrimenti impossibile. E' punito con la sospensione da sei mesi ad un anno il notaro che contravviene alle disposizioni degli artt. 27, 28, 29, 47, 48 e 49. La sospensione produce, oltre alla decadenza dalla qualita' di membro del Consiglio, la privazione del diritto di eleggibilita' fino a due anni dopo cessata la sospensione medesima".