Art. 32 
 
Elenco dei  prezzi  unitari,  computo  metrico  estimativo  e  quadro
                  economico del progetto definitivo 
 
(art. 34, d.P.R. n.  554/1999,  art.  5,  comma  1,  d.m.  ll.pp.  n.
                              145/2000) 
 
    1. Il computo metrico estimativo viene  redatto  applicando  alle
quantita' delle lavorazioni i prezzi unitari riportati nell'elaborato
elenco dei prezzi unitari.  Tali  prezzi  sono  dedotti  dai  vigenti
prezzari della stazione appaltante nel rispetto  di  quanto  disposto
dall'articolo  133,  comma  8,  del  codice,  o,  in  mancanza  della
corrispondente voce  nei  prezzari,  dai  listini  ufficiali  vigenti
nell'area interessata. Quando il progetto definitivo e' posto a  base
di gara ai sensi dell'articolo 53, comma 2, lettera b),  del  codice,
le quantita'  totali  delle  singole  lavorazioni  sono  ricavate  da
computi  di  quantita'  parziali,  con   indicazione   puntuale   dei
corrispondenti elaborati grafici; le singole lavorazioni,  risultanti
dall'aggregazione delle rispettive voci dedotte dal  computo  metrico
estimativo, sono poi raggruppate, in sede di redazione  dello  schema
di contratto e del bando di  gara,  ai  fini  della  definizione  dei
gruppi di categorie ritenute omogenee di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera  s).  Tale  aggregazione  avviene  in  forma  tabellare   con
riferimento alle  specifiche  parti  di  opere  cui  le  aliquote  si
riferiscono. 
    2.  Per  eventuali  voci  mancanti  il  relativo   prezzo   viene
determinato mediante analisi: 
    a) applicando alle quantita' di materiali, mano d'opera,  noli  e
trasporti, necessari per la realizzazione delle quantita' unitarie di
ogni  voce,  i  rispettivi  prezzi  elementari  dedotti  da   listini
ufficiali o dai listini delle locali camere di commercio  ovvero,  in
difetto, dai prezzi correnti di mercato; 
    b) aggiungendo ulteriormente una  percentuale  variabile  tra  il
tredici e diciassette per cento, a seconda  della  importanza,  della
natura, della durata e di particolari esigenze  dei  singoli  lavori,
per spese generali; 
    c) aggiungendo infine una percentuale del  dieci  per  cento  per
utile dell'esecutore. 
    3. In relazione alle specifiche  caratteristiche  dell'intervento
il computo metrico estimativo puo' prevedere le somme da  accantonare
per eventuali lavorazioni in economia,  da  prevedere  nel  contratto
d'appalto  o  da  inserire  nel  quadro  economico   tra   quelle   a
disposizione della stazione appaltante. 
    4. Per spese generali comprese nel prezzo dei lavori e percio'  a
carico dell'esecutore, si intendono: 
    a) le spese di contratto ed accessorie e l'imposta di registro; 
    b) gli oneri finanziari generali e particolari, ivi  comprese  la
cauzione  definitiva  o  la  garanzia  globale  di  esecuzione,   ove
prevista, e le polizze assicurative; 
    c)  la  quota  delle   spese   di   organizzazione   e   gestione
tecnico-amministrativa di sede dell'esecutore; 
    d) la gestione amministrativa del  personale  di  cantiere  e  la
direzione tecnica di cantiere; 
    e) le spese per l'impianto, la manutenzione, l'illuminazione e il
ripiegamento  finale  dei  cantieri,  ivi  inclusi  i  costi  per  la
utilizzazione di aree diverse da  quelle  poste  a  disposizione  dal
committente; sono  escluse  le  spese  relative  alla  sicurezza  nei
cantieri stessi non assoggettate a ribasso; 
    f) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera; 
    g) le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro
occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori; 
    h) le spese  per  rilievi,  tracciati,  verifiche,  esplorazioni,
capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta
del direttore dei  lavori  o  del  responsabile  del  procedimento  o
dell'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna  fino
all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o all'emissione
del certificato di regolare esecuzione; 
    i) le spese per le vie di accesso al cantiere,  l'istallazione  e
l'esercizio delle attrezzature e dei mezzi d'opera di cantiere; 
    l) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da
mettere a disposizione per l'ufficio di direzione lavori; 
    m) le spese per  passaggio,  per  occupazioni  temporanee  e  per
risarcimento di danni per abbattimento di  piante,  per  depositi  od
estrazioni di materiali; 
    n) le spese per la custodia e la buona conservazione delle  opere
fino  all'emissione  del  certificato  di  collaudo   provvisorio   o
all'emissione del certificato di regolare esecuzione; 
    o) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di cui  e'  indicata  la  quota  di
incidenza sul totale delle spese generali, ai fini degli  adempimenti
previsti dall'articolo 86, comma 3-bis, del codice; 
    p) gli oneri  generali  e  particolari  previsti  dal  capitolato
speciale di appalto. 
    5. L'elaborazione del computo metrico dell'intervento puo' essere
effettuata anche attraverso programmi di gestione informatizzata;  se
la progettazione e'  affidata  a  progettisti  esterni,  i  programmi
devono essere preventivamente accettati dalla stazione appaltante. 
    6.  Il  risultato  del  computo  metrico   estimativo   e   delle
espropriazioni confluisce in un quadro economico redatto  secondo  lo
schema di cui all'articolo 16. 
    7. Le varie voci di lavoro del computo metrico  estimativo  vanno
aggregate secondo le rispettive categorie di appartenenza, generali e
specializzate, allo  scopo  di  rilevare  i  rispettivi  importi,  in
relazione ai quali individuare: 
    a) la categoria prevalente; 
    b) le categorie scorporabili di importo superiore  al  dieci  per
cento  dell'importo  totale  dei  lavori  oppure  a  150.000  euro  e
subappaltabili a scelta del concorrente; 
    c)  nell'ambito  delle  categorie   suddette,   quelle   di   cui
all'articolo 37, comma 11, del codice, definite  strutture,  impianti
ed opere speciali; 
    d) quelle ricadenti nel sopra indicato comma 11 che  superano  il
quindici per cento. 
    Il responsabile del procedimento trasmette l'elaborato riportante
gli esiti dell'aggregazione, verificato dallo stesso responsabile del
procedimento ai sensi di quanto disposto dall'articolo 53,  comma  2,
lettera f), punto 9, all'ufficio competente della stazione appaltante
per la redazione del bando di gara. 
 
              Note all'art. 32 
              - Il testo  dell'articolo  133,  comma  8,  del  citato
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' il seguente: 
              “8. Le stazioni  appaltanti  provvedono  ad  aggiornare
          annualmente i propri prezzari, con particolare  riferimento
          alle voci di elenco correlate  a  quei  prodotti  destinati
          alle costruzioni, che siano stati soggetti a  significative
          variazioni di prezzo legate  a  particolari  condizioni  di
          mercato. I  prezzari  cessano  di  avere  validita'  il  31
          dicembre di ogni anno  e  possono  essere  transitoriamente
          utilizzati fino al 30 giugno  dell'anno  successivo  per  i
          progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta
          entro tale data. In  caso  di  inadempienza  da  parte  dei
          predetti soggetti, i  prezzari  possono  essere  aggiornati
          dalle competenti articolazioni territoriali  del  Ministero
          delle   infrastrutture   di   concerto   con   le   regioni
          interessate.” 
              - Per il testo dell'articolo 53, comma  2,  del  citato
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si  veda  nelle
          Note all'art. 17. 
              - Il testo dell'articolo 86, comma  3-bis,  del  citato
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' il seguente: 
              “3-bis. Nella predisposizione delle gare di  appalto  e
          nella  valutazione  dell'anomalia   delle   offerte   nelle
          procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici,  di
          servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono  tenuti
          a  valutare  che  il  valore  economico  sia   adeguato   e
          sufficiente  rispetto  al  costo  del  lavoro  e  al  costo
          relativo   alla   sicurezza,   il   quale    deve    essere
          specificamente  indicato  e  risultare   congruo   rispetto
          all'entita' e alle caratteristiche dei lavori, dei  servizi
          o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo  del
          lavoro e' determinato periodicamente, in apposite  tabelle,
          dal Ministro del lavoro e della previdenza  sociale,  sulla
          base dei valori  economici  previsti  dalla  contrattazione
          collettiva stipulata dai  sindacati  comparativamente  piu'
          rappresentativi, delle norme in  materia  previdenziale  ed
          assistenziale, dei diversi  settori  merceologici  e  delle
          differenti aree  territoriali.  In  mancanza  di  contratto
          collettivo applicabile, il costo del lavoro e'  determinato
          in  relazione   al   contratto   collettivo   del   settore
          merceologico piu' vicino a quello preso in considerazione.” 
              - Il testo  dell'articolo  37,  comma  11,  del  citato
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' il seguente: 
              “11.  Qualora   nell'oggetto   dell'appalto   o   della
          concessione  di   lavori   rientrino,   oltre   ai   lavori
          prevalenti, opere per le  quali  sono  necessari  lavori  o
          componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante
          complessita' tecnica, quali  strutture,  impianti  e  opere
          speciali, e qualora una o piu'  di  tali  opere  superi  in
          valore  il  quindici  per  cento  dell'importo  totale  dei
          lavori, se i soggetti affidatari  non  siano  in  grado  di
          realizzare le predette componenti,  possono  utilizzare  il
          subappalto con i limiti dettati dall'articolo 118, comma 2,
          terzo periodo;  il  regolamento  definisce  l'elenco  delle
          opere di cui al presente  comma,  nonche'  i  requisiti  di
          specializzazione richiesti  per  la  loro  esecuzione,  che
          possono   essere   periodicamente   revisionati   con    il
          regolamento stesso. L'eventuale subappalto non puo' essere,
          senza ragioni obiettive, suddiviso. In caso  di  subappalto
          la stazione appaltante provvede alla corresponsione diretta
          al subappaltatore dell'importo delle  prestazioni  eseguite
          dallo stesso, nei limiti del contratto  di  subappalto;  si
          applica l'articolo 118 comma 3, ultimo periodo.”