Art. 32 
 
    Interventi a favore dello sviluppo tecnologico e industriale 
 
  1. Al fine di corrispondere all'esigenza di garantire uno  sviluppo
equilibrato dei vari settori che concorrono al  raggiungimento  degli
obiettivi di cui all'articolo 3 attraverso la promozione congiunta di
domanda e offerta di tecnologie  per  l'efficienza  energetica  e  le
fonti rinnovabili, entro 180 giorni dalla data di entrata  in  vigore
del  presente  decreto  legislativo,  il  Ministro   dello   sviluppo
economico con propri decreti individua, senza nuovi o maggiori  oneri
a carico del  bilancio  dello  Stato,  interventi  e  misure  per  lo
sviluppo tecnologico e industriale in materia di fonti rinnovabili ed
efficienza energetica sulla base dei seguenti criteri: 
    a) gli interventi e le misure sono coordinate con le disposizioni
di cui al presente Titolo al fine di  contribuire,  in  un'ottica  di
sistema,  al  raggiungimento  degli  obiettivi   nazionali   di   cui
all'articolo 3; 
    b) gli interventi e le  misure  prevedono,  anche  attraverso  le
risorse di cui al comma 2, il sostegno: 
      i. ai progetti di  sviluppo  sperimentale  e  tecnologico,  con
particolare riguardo alle infrastrutture  della  rete  elettrica,  ai
sistemi di accumulo, alla gassificazione ed  alla  pirogassificazione
di biomasse, ai biocarburanti  di  seconda  generazione,  nonche'  di
nuova  generazione,  alle  tecnologie   innovative   di   conversione
dell'energia solare, con particolare riferimento al  fotovoltaico  ad
alta concentrazione; 
      ii.   ai   progetti   di    innovazione    dei    processi    e
dell'organizzazione nei servizi energetici; 
      iii. alla creazione,  ampliamento  e  animazione  dei  poli  di
innovazione finalizzati alla realizzazione dei  progetti  di  cui  al
punto 1); 
      iv.  ai  fondi  per  la  progettualita'  degli  interventi   di
installazione delle fonti rinnovabili e del  risparmio  energetico  a
favore di enti pubblici. 
  2. Per il finanziamento delle  attivita'  di  cui  al  comma  1  e'
istituito  un  fondo  presso  la  Cassa  conguaglio  per  il  settore
elettrico alimentato dal gettito della tariffe elettriche e  del  gas
naturale in misura pari, rispettivamente, a  0,02  c€/kWh  e  a  0,08
c€/Sm3. 
  3. L'Autorita' per l'energia  elettrica  e  il  gas  stabilisce  le
modalita' con le quali le risorse di cui al comma 2 trovano copertura
a valere sulle componenti delle tariffe elettriche e del  gas,  dando
annualmente comunicazione al Ministero dello sviluppo economico delle
relative disponibilita'.