Art. 32 
 
Dell'opposizione  a  procedura  coattiva  per  la  riscossione  delle
entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici 
 
  1. Le controversie in materia di opposizione all'ingiunzione per il
pagamento delle entrate  patrimoniali  degli  enti  pubblici  di  cui
all'articolo 3 del testo unico delle disposizioni di  legge  relative
alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri
enti pubblici approvato con regio decreto 14  aprile  1910,  n.  639,
sono regolate dal rito ordinario di cognizione. 
  2. E' competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio  che
ha emesso il provvedimento opposto. 
  3. L'efficacia esecutiva del provvedimento  impugnato  puo'  essere
sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5. 
 
          Note all'art. 32: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  3  del  R.D.  14
          aprile 1910 n. 639  (Approvazione  del  testo  unico  delle
          disposizioni  di  legge  relative  alla  riscossione  delle
          entrate patrimoniali  dello  Stato),  come  modificato  dal
          presente decreto legislativo: 
              «Art. 3. (Art. 3, legge 24 dicembre 1908, n. 797). 
              Avverso l'ingiunzione prevista  dal  comma  2  si  puo'
          proporre  opposizione  davanti  all'autorita'   giudiziaria
          ordinaria. L'opposizione e' disciplinata  dall'articolo  32
          del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, .».