Art. 32 
 
 
                       Confisca della cauzione 
 
  1. In caso di violazione degli obblighi  o  dei  divieti  derivanti
dall'applicazione della misura di prevenzione, il  tribunale  dispone
la confisca della cauzione oppure che si proceda  ad  esecuzione  sui
beni costituiti in garanzia, sino a concorrenza dell'ammontare  della
cauzione. Per l'esecuzione, a cura del cancelliere, si  osservano  le
disposizioni dei primi due titoli  del  libro  terzo  del  codice  di
procedura civile in quanto applicabili, ed escluse, riguardo ai  beni
costituiti in garanzia, le formalita' del pignoramento. 
  2. Qualora, emesso il provvedimento di cui al comma  1,  permangano
le condizioni  che  giustificarono  la  cauzione,  il  tribunale,  su
richiesta del procuratore della Repubblica o del questore  e  con  le
forme previste per il procedimento di  prevenzione,  dispone  che  la
cauzione  sia  rinnovata,  anche  per  somma   superiore   a   quella
originaria. 
  3. Le spese relative  all'esecuzione  prevista  dal  comma  1  sono
anticipate dallo Stato.