Art. 32 
 
Patto di stabilita' interno delle regioni e delle  province  autonome
                       di Trento e di Bolzano 
 
  1. Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica,  le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto  delle
disposizioni di cui al presente articolo, che costituiscono  principi
fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai  sensi  degli
articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. 
  2. Il  complesso  delle  spese  finali  in  termini  di  competenza
finanziaria di ciascuna regione a statuto ordinario non  puo'  essere
superiore, per ciascuno degli anni 2012 e  2013,  agli  obiettivi  di
competenza 2012 e 2013 trasmessi ai sensi dell'articolo 1 del decreto
del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  15   giugno   2011,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  148  del  28  giugno  2011,
concernente  il  monitoraggio  e  la  certificazione  del  Patto   di
stabilita' interno 2011 per le regioni  e  le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano, attraverso i modelli 5OB/11/CP e, per le regioni
che  nel  2011  hanno  ridefinito  i  propri   obiettivi   ai   sensi
dell'articolo 1, comma 135, della legge 13  dicembre  2010,  n.  220,
attraverso il modello 6OB/11,  ridotti  degli  importi  di  cui  alla
tabella seguente. Per gli anni 2014 e successivi il  complesso  delle
spese finali in termini di competenza di ciascuna regione  a  statuto
ordinario non puo' essere superiore all'obiettivo di  competenza  per
l'anno 2013 determinato ai sensi del presente comma. 
    

Ripartizione contributo agli obiettivi di finanza
  pubblica in termini di competenza finanziaria
          aggiuntivo rispetto al 2011
             (in migliaia di euro)

  REGIONI           2012     2013 e succ.

Abruzzo            26.465       56.838
Basilicata         18.348       39.405
Calabria           36.764       78.956
Campania           98.398      211.325
Emilia Romagna     49.491      106.289
Liguria            23.408       50.272
Lazio             119.357      256.338
Lombardia          95.810      205.765
Marche             22.223       47.728
Molise              9.396       20.179
Piemonte           68.892      147.957
Puglia             54.713      117.504
Toscana            47.183      101.332
Umbria             20.321       43.642
Veneto             54.231      116.470

        Totale    745.000    1.600.000


    
  Gli importi di cui alla predetta tabella si  applicano  nelle  more
dell'adozione del decreto previsto dall'articolo  20,  comma  2,  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 
 
  3. Il complesso delle spese finali in termini di cassa di  ciascuna
regione a statuto ordinario non puo' essere superiore,  per  ciascuno
degli anni 2012 e 2013, agli obiettivi di cassa 2012 e 2013 trasmessi
ai  sensi  dell'articolo  1  del   citato   decreto   del   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  15  giugno  2011,  concernente   il
monitoraggio e la certificazione del Patto di stabilita' interno 2011
per le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
attraverso i modelli 5OB/11/CS e, per le regioni che nel  2011  hanno
ridefinito i propri obiettivi, ai sensi dell'articolo 1,  comma  135,
della legge 13 dicembre 2010, n. 220, attraverso il  modello  6OB/11,
ridotti degli importi di cui alla tabella seguente. Per gli anni 2014
e successivi il complesso delle spese finali in termini di  cassa  di
ciascuna regione  a  statuto  ordinario  non  puo'  essere  superiore
all'obiettivo di cassa per  l'anno  2013  determinato  ai  sensi  del
presente comma. 
    

Ripartizione contributo agli obiettivi di finanza
     pubblica in termini di cassa aggiuntivo
               rispetto al 2011

             (in migliaia di euro)

  REGIONI             2012    2013 e succ.

Abruzzo              26.557       57.035
Basilicata           20.770       44.606
Calabria             39.512       84.857
Campania             89.286      191.755
Emilia Romagna       58.630      125.917
Liguria              28.687       61.609
Lazio                69.539      149.346
Lombardia           118.203      253.860
Marche               23.710       50.921
Molise               10.406       22.349
Piemonte             78.392      168.359
Puglia               46.824      100.561
Toscana              57.991      124.545
Umbria               19.582       42.056
Veneto               56.911      122.224

        Totale      745.000    1.600.000


    
  4. Il complesso delle spese finali  di  cui  ai  commi  2  e  3  e'
determinato, sia in termini di competenza sia in  termini  di  cassa,
dalla somma delle spese correnti e in conto capitale  risultanti  dal
consuntivo al netto: 
    a) delle spese per  la  sanita',  cui  si  applica  la  specifica
disciplina di settore; 
    b) delle spese per la concessione di crediti; 
    c) delle spese  correnti  e  in  conto  capitale  per  interventi
cofinanziati correlati  ai  finanziamenti  dell'Unione  europea,  con
esclusione delle quote di finanziamento statale e regionale. Nei casi
in  cui  l'Unione  europea  riconosca  importi  inferiori,  l'importo
corrispondente alle spese non riconosciute e' incluso  tra  le  spese
del  patto  di  stabilita'  interno  relativo  all'anno  in  cui   e'
comunicato  il  mancato  riconoscimento.  Ove  la  comunicazione  sia
effettuata  nell'ultimo  quadrimestre,  il   recupero   puo'   essere
conseguito anche nell'anno successivo; 
    d) delle spese relative ai  beni  trasferiti  in  attuazione  del
decreto  legislativo  28  maggio  2010,  n.  85,   per   un   importo
corrispondente alle spese gia' sostenute dallo Stato per la  gestione
e la manutenzione dei medesimi  beni,  determinato  dal  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 9, comma 3,
del decreto legislativo n. 85 del 2010; 
    e) delle spese concernenti il conferimento a fondi immobiliari di
immobili ricevuti dallo Stato in attuazione del  decreto  legislativo
28 maggio 2010, n. 85; 
    f) dei pagamenti effettuati in favore degli enti locali  soggetti
al patto di stabilita' interno a valere sui residui passivi di  parte
corrente, a  fronte  di  corrispondenti  residui  attivi  degli  enti
locali. Ai fini del calcolo della media 2007-2009 in termini di cassa
si assume che i pagamenti in conto residui a favore degli enti locali
risultanti nei consuntivi delle regioni per  gli  anni  2007  e  2008
corrispondano agli incassi in conto residui attivi degli enti locali,
ovvero ai dati effettivi degli enti locali ove disponibili; 
    g) delle spese concernenti i censimenti di cui  all'articolo  50,
comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nei  limiti  delle
risorse trasferite dall'ISTAT; 
    h) delle spese conseguenti  alla  dichiarazione  dello  stato  di
emergenza di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, nei limiti  dei
maggiori incassi derivanti dai provvedimenti di cui  all'articolo  5,
comma 5-quater, della legge n. 225 del 1992,  acquisiti  in  apposito
capitolo di bilancio; 
    i)  delle  spese  in  conto  capitale,  nei  limiti  delle  somme
effettivamente incassate  entro  il  30  novembre  di  ciascun  anno,
relative al gettito derivante dall'attivita' di recupero  fiscale  ai
sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 6 maggio 2011,  n.  68,
acquisite in apposito capitolo di bilancio; 
    l) delle spese finanziate dal  fondo  per  il  finanziamento  del
trasporto pubblico locale, anche ferroviario di cui all'articolo  21,
comma 3, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; 
    m) per gli  anni  2013  e  2014,  delle  spese  per  investimenti
infrastrutturali nei limiti definiti con decreto del  Ministro  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, di cui al comma 1 dell'articolo 5  del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; 
    n) delle spese a valere sulle risorse del fondo per lo sviluppo e
la  coesione  sociale,  sui  cofinanziamenti  nazionali   dei   fondi
comunitari a finalita' strutturale e  sulle  risorse  individuate  ai
sensi di quanto previsto dall'articolo 6-sexies del decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133,  subordinatamente  e  nei  limiti  previsti  dal
decreto  del  Ministro  dell'economia  e   delle   finanze   di   cui
all'articolo 5-bis, comma 2, del decreto-legge  13  agosto  2011,  n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.
148. 
  5. Sono abrogate le  disposizioni  che  individuano  esclusioni  di
spese dalla disciplina del patto di stabilita' interno delle  regioni
a statuto ordinario differenti da quelle previste al comma 4. 
  6.  Ai  fini  della  determinazione  degli  obiettivi  di  ciascuna
regione, le  spese  sono  valutate  considerando  le  spese  correnti
riclassificate secondo la  qualifica  funzionale  «Ordinamento  degli
uffici. Amministrazione generale ed organi  istituzionali»  ponderate
con un coefficiente inferiore a  l  e  le  spese  in  conto  capitale
ponderate con un coefficiente superiore a 1. La ponderazione  di  cui
al  presente  comma  e'  determinata   con   decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa in  sede  di  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro il 31 ottobre  di
ogni anno, assumendo a riferimento i dati  comunicati  in  attuazione
dell'articolo 19-bis del decreto-legge 25  settembre  2009,  n.  135,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n.  166,
valutati su base omogenea. Le  disposizioni  del  presente  comma  si
applicano nell'anno successivo a quello di emanazione del decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze di cui al presente comma. 
  7. Il complesso delle spese finali relative all'anno 2012,  2013  e
successivi, sia in termini di competenza finanziaria  che  di  cassa,
delle regioni a statuto ordinario che, in  esito  a  quanto  previsto
dall'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
risultano collocate nella  classe  piu'  virtuosa,  non  puo'  essere
superiore alla media delle corrispondenti spese finali  del  triennio
2007-2009, ridotta dello 0,9 per cento. 
  8. Ai fini dell'applicazione del comma  7,  le  regioni  a  statuto
ordinario  calcolano  la  media  della  spesa  finale  del   triennio
2007-2009, sia in termini di competenza che di  cassa,  rettificando,
per ciascun anno, la spesa finale con la differenza tra  il  relativo
obiettivo programmatico e  il  corrispondente  risultato,  e  con  la
relativa quota del  proprio  obiettivo  di  cassa  ceduta  agli  enti
locali. 
  9. Le regioni a statuto ordinario diverse da quelle di cui al comma
7, ai fini dell'applicazione dei commi 2 e 3,  applicano  le  tabelle
rideterminate dal decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze
da emanare, di  concerto  con  il  Ministro  dell'interno  e  con  il
Ministro  per  i  rapporti  con  le  regioni  e   per   la   coesione
territoriale, d'intesa con la  Conferenza  unificata,  in  attuazione
dell'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 
  10. Il concorso alla manovra finanziaria delle  regioni  a  statuto
speciale e delle province autonome di Trento e  di  Bolzano,  di  cui
all'articolo 20, comma 5, del decreto-legge 6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
come modificato dall'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 13 agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148, aggiuntivo rispetto a quella disposta dall'articolo 14,
comma 1, lettera  b),  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e'
indicato, per ciascuno degli anni  2012,  2013  e  successivi,  nella
seguente tabella. 
    

          Ripartizione contributo agli obiettivi di finanza
             pubblica in termini di competenza e di cassa
                     aggiuntivo rispetto al 2011

                        (in migliaia di euro)

                           2012                2013 e successivi

                   DL 78   DL 98            DL 78   DL 98
Autonomie           del   e 138    Totale    del    e 138     Totale
speciali           2010  del 2011            2010  del 2011

Bolzano           59.347  242.216  301.563  59.347  297.198  356.545
Friuli-Venezia
Giulia            77.217  229.350  306.567  77.217  281.411  358.628
Sardegna          76.690  237.544  314.234  76.690  291.466  368.156
Sicilia          193.582  572.826  771.408 198.582  702.853  901.435
Trentino-Alto
Adige              4.537   27.571   32.108   4.537   33.829   38.366
Trento            59.346  225.462  284.808  59.346  276.641  335.987
Valle d'Aosta     24.281   95.031  119.312  24.281  116.602  140.883

    Totale       500.000         2.130.000        2.000.000
                        1.630.OOO          500.000         2.500.000


    
  11. Al fine di assicurare il concorso  agli  obiettivi  di  finanza
pubblica,  le  regioni  a  statuto  speciale,  escluse   la   regione
Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano,
concordano, entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente,  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, per ciascuno degli anni 2012,
2013 e successivi, il livello complessivo delle spese correnti  e  in
conto capitale, nonche' dei relativi pagamenti, determinato riducendo
gli obiettivi  programmatici  del  2011  della  somma  degli  importi
indicati dalla tabella di cui al comma 10. A tale fine, entro  il  30
novembre  di  ciascun  anno  precedente,  il   presidente   dell'ente
trasmette la proposta di accordo al Ministro  dell'economia  e  delle
finanze. Con riferimento all'esercizio 2012, il presidente  dell'ente
trasmette la proposta di accordo entro il 31 marzo 2012. In  caso  di
mancato accordo,  si  applicano  le  disposizioni  stabilite  per  le
regioni a statuto ordinario. 
  12. Al fine di assicurare il concorso  agli  obiettivi  di  finanza
pubblica, la regione Trentino-Alto Adige e le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 dicembre di ciascun  anno
precedente, con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  per
ciascuno degli anni 2012, 2013 e successivi, il  saldo  programmatico
calcolato in termini di competenza mista, determinato migliorando  il
saldo programmatico dell'esercizio 2011  della  somma  degli  importi
indicati dalla tabella di cui al comma 10. A tale fine, entro  il  30
novembre  di  ciascun  anno  precedente,  il   presidente   dell'ente
trasmette la proposta di accordo al Ministro  dell'economia  e  delle
finanze. Con riferimento all'esercizio 2012, il presidente  dell'ente
trasmette la proposta di accordo entro il 31 marzo 2012. In  caso  di
mancato accordo,  si  applicano  le  disposizioni  stabilite  per  le
regioni a statuto ordinario. 
  13. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di  Trento
e di Bolzano che esercitano in via esclusiva le funzioni  in  materia
di finanza locale definiscono per  gli  enti  locali  dei  rispettivi
territori, nell'ambito degli accordi di cui ai  commi  11  e  12,  le
modalita' attuative del patto di stabilita' interno,  esercitando  le
competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia
e dalle relative norme di attuazione  e  fermo  restando  l'obiettivo
complessivamente determinato in  applicazione  dell'articolo  31.  In
caso di mancato accordo, si applicano, per gli enti locali di cui  al
presente comma, le disposizioni  previste  in  materia  di  patto  di
stabilita' interno  per  gli  enti  locali  del  restante  territorio
nazionale. 
  14. L'attuazione dei commi 11, 12 e 13 avviene nel  rispetto  degli
statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di
Trento e di Bolzano e delle relative norme di attuazione. 
  15.  Le  regioni  cui  si  applicano  limiti  alla  spesa   possono
ridefinire   il   proprio   obiettivo   di   cassa   attraverso   una
corrispondente  riduzione  dell'obiettivo  degli  impegni  di   parte
corrente relativi agli interessi passivi e oneri finanziari  diversi,
alla spesa di personale, ai trasferimenti correnti e  continuativi  a
imprese pubbliche e private,  a  famiglie  e  a  istituzioni  sociali
private, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di
servizi  e  forniture  calcolati  con  riferimento  alla  media   dei
corrispondenti impegni del triennio 2007-2009. Entro il 31 luglio  di
ogni anno le regioni comunicano al Ministero  dell'economia  e  delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria  generale  dello  Stato,  per
ciascuno degli esercizi compresi nel triennio 2012-2014,  l'obiettivo
programmatico di cassa rideterminato,  l'obiettivo  programmatico  di
competenza relativo alle spese compensate e l'obiettivo programmatico
di competenza relativo alle spese  non  compensate,  unitamente  agli
elementi informativi necessari a verificare le modalita'  di  calcolo
degli obiettivi. Le modalita' per il monitoraggio e la certificazione
dei risultati del patto  di  stabilita'  interno  delle  regioni  che
chiedono la ridefinizione del proprio obiettivo sono definite con  il
decreto di cui al comma 18. 
  16. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di  Trento
e di Bolzano concorrono al riequilibrio della finanza pubblica, oltre
che nei modi stabiliti dai commi  11,  12  e  13,  anche  con  misure
finalizzate a produrre un risparmio  per  il  bilancio  dello  Stato,
mediante l'assunzione dell'esercizio di funzioni statali,  attraverso
l'emanazione, con le modalita' stabilite dai rispettivi  statuti,  di
specifiche norme di attuazione statutaria; tali norme  di  attuazione
precisano le modalita' e l'entita' dei risparmi per il bilancio dello
Stato da ottenere  in  modo  permanente  o  comunque  per  annualita'
definite. 
  17. A decorrere dall'anno 2013 le modalita' di raggiungimento degli
obiettivi di finanza  pubblica  delle  singole  regioni,  esclusa  la
componente sanitaria, delle province autonome di Trento e di  Bolzano
e degli enti locali del territorio, possono essere concordate tra  lo
Stato e le regioni e le province autonome, previo accordo concluso in
sede di Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con  i
rappresentanti dell'ANCI e dell'UPI regionali. Le predette  modalita'
si conformano a criteri europei  con  riferimento  all'individuazione
delle entrate e delle spese da considerare nel saldo  valido  per  il
patto di stabilita' interno. Le regioni e  le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano rispondono nei confronti dello Stato del  mancato
rispetto degli obiettivi di  cui  al  primo  periodo,  attraverso  un
maggior concorso delle stesse nell'anno  successivo  in  misura  pari
alla  differenza  tra  l'obiettivo   complessivo   e   il   risultato
complessivo conseguito. Restano ferme le vigenti  sanzioni  a  carico
degli enti responsabili del  mancato  rispetto  degli  obiettivi  del
patto di stabilita' interno e  il  monitoraggio,  con  riferimento  a
ciascun ente, a livello centrale, nonche' il termine  perentorio  del
31 ottobre per la comunicazione della rimodulazione degli  obiettivi,
con riferimento a ciascun  ente.  La  Conferenza  permanente  per  il
coordinamento della finanza pubblica, con il supporto  tecnico  della
Commissione  tecnica  paritetica  per  l'attuazione  del  federalismo
fiscale, monitora l'applicazione del presente comma. Con decreto  del
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la   Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, da adottare entro il 30 novembre 2012,  sono  stabilite
le  modalita'  per  l'attuazione  del  presente  comma,  nonche'   le
modalita' e le condizioni per l'eventuale esclusione  dall'ambito  di
applicazione del presente comma delle regioni che in uno dei tre anni
precedenti  siano  risultate  inadempienti  al  patto  di  stabilita'
interno e delle regioni sottoposte ai piani di  rientro  dai  deficit
sanitari. Restano ferme per l'anno 2012 le  disposizioni  di  cui  ai
commi da 138 a 143 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre  2010,  n.
220. 
  18. Per il monitoraggio degli  adempimenti  relativi  al  patto  di
stabilita' interno e per acquisire elementi informativi utili per  la
finanza pubblica anche relativamente alla loro situazione  debitoria,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano  trasmettono
trimestralmente  al  Ministero  dell'economia  e  delle   finanze   -
Dipartimento della Ragioneria  generale  dello  Stato,  entro  trenta
giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il  sistema
web appositamente previsto per il patto  di  stabilita'  interno  nel
sito   web   «www.pattostabilita.rgs.tesoro.it»    le    informazioni
riguardanti sia la  gestione  di  competenza  sia  quella  di  cassa,
attraverso i prospetti e con le modalita' definiti  con  decreto  del
predetto Ministero, sentita la Conferenza permanente per  i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano. 
  19. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi  del  patto
di stabilita' interno,  ciascuna  regione  e  provincia  autonoma  e'
tenuta ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno
successivo a quello di  riferimento,  al  Ministero  dell'economia  e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria  generale  dello  Stato
una certificazione, sottoscritta  dal  rappresentante  legale  e  dal
responsabile del servizio finanziario, secondo i prospetti e  con  le
modalita' definite dal  decreto  di  cui  al  comma  18.  La  mancata
trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del  31
marzo costituisce inadempimento al patto di stabilita'  interno.  Nel
caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo,  attesti
il rispetto del patto, si  applicano  le  sole  disposizioni  di  cui
all'articolo 7, comma  1,  lettera  d),  del  decreto  legislativo  6
settembre 2011, n. 149. 
  20. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano  entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio
provvedono a trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato un  prospetto  che
evidenzi  il  rispetto  del  patto  di  stabilita'  con   riferimento
all'esercizio finanziario cui il bilancio di previsione si riferisce. 
  21. Le informazioni previste dai commi 18, 19 e  20  sono  messe  a
disposizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica,
nonche'  della  Conferenza  dei  presidenti  delle  regioni  e  delle
province autonome, da  parte  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, secondo modalita' e contenuti individuati  tramite  apposite
convenzioni. 
  22. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 7,  comma  l,
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149. 
  23. All'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto legislativo  6
settembre 2011, n. 149, l'ultimo periodo e' sostituito dal  seguente:
«La sanzione non si applica nel caso  in  cui  il  superamento  degli
obiettivi del patto  di  stabilita'  interno  sia  determinato  dalla
maggiore  spesa  per  interventi   realizzati   con   la   quota   di
finanziamento nazionale  e  correlati  ai  finanziamenti  dell'Unione
europea rispetto alla media della corrispondente spesa  del  triennio
considerata ai  fini  del  calcolo  dell'obiettivo,  diminuita  della
percentuale di manovra prevista per l'anno di  riferimento,  nonche',
in caso di mancato rispetto del patto  di  stabilita'  nel  triennio,
dell'incidenza  degli  scostamenti  tra  i  risultati  finali  e  gli
obiettivi del triennio e gli obiettivi programmatici stessi». 
  24. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che si
trovano nelle condizioni indicate dall'ultimo  periodo  dell'articolo
7, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011,  n.
149, si considerano adempienti al  patto  di  stabilita'  interno,  a
tutti gli effetti, se, nell'anno successivo, provvedono a: 
    a) impegnare le spese correnti,  al  netto  delle  spese  per  la
sanita', in misura  non  superiore  all'importo  annuale  minimo  dei
corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio.  A  tal  fine
riducono l'ammontare complessivo  degli  stanziamenti  relativi  alle
spese correnti, al netto delle spese per la sanita',  ad  un  importo
non superiore a quello  annuale  minimo  dei  corrispondenti  impegni
dell'ultimo triennio; 
    b) non ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; 
    c) non procedere ad assunzioni di personale  a  qualsiasi  titolo
con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i  rapporti  di
collaborazione  continuata   e   di   somministrazione,   anche   con
riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresi'
divieto di stipulare contratti di servizio che  si  configurino  come
elusivi della presente disposizione. A tal  fine,  il  rappresentante
legale  e  il  responsabile  del  servizio  finanziario   certificano
trimestralmente il rispetto delle condizioni di cui alle lettere a) e
b) e di cui alla presente lettera. La  certificazione  e'  trasmessa,
entro i dieci giorni successivi al termine di ciascun  trimestre,  al
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   della
Ragioneria generale dello Stato.  In  caso  di  mancata  trasmissione
della certificazione le regioni si considerano inadempienti al  patto
di stabilita'  interno.  Lo  stato  di  inadempienza  e  le  sanzioni
previste, ivi compresa quella di cui all'articolo 7, comma 1, lettera
a), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149,  hanno  effetto
decorso  il   termine   perentorio   previsto   per   l'invio   della
certificazione. 
  25. Alle regioni e alle province autonome di Trento  e  di  Bolzano
per le quali la  violazione  del  patto  di  stabilita'  interno  sia
accertata  successivamente  all'anno  seguente  a   quello   cui   la
violazione si riferisce, si applicano, nell'anno successivo a  quello
in cui e' stato accertato il mancato rispetto del patto di stabilita'
interno,  le  sanzioni  di  cui  al  comma  22.  In  tali  casi,   la
comunicazione della violazione del patto e' effettuata  al  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale  dello  Stato  entro  30  giorni   dall'accertamento   della
violazione da parte degli uffici dell'ente. 
  26. I contratti di servizio e gli altri atti posti in essere  dalle
regioni e dalle province autonome di  Trento  e  di  Bolzano  che  si
configurano elusivi delle regole del patto di stabilita' interno sono
nulli. 
  27. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  possono
essere  aggiornati,  ove  intervengano  modifiche  legislative   alla
disciplina del patto di stabilita' interno, i termini riguardanti gli
adempimenti delle regioni e delle province autonome di  Trento  e  di
Bolzano relativi al monitoraggio e alla certificazione del  patto  di
stabilita' interno. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore  per  effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale. 
  La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di  modifica  da
parte del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con  modificazioni
dalla   L.   22   dicembre   2011,   n.   214,   e'    visualizzabile
nell'aggiornamento successivo dello stesso.