Art. 32 
 
                              Farmacie 
 
  1. In materia di vendita dei farmaci, negli esercizi commerciali di
cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che
ricadono nel territorio di  Comuni  aventi  popolazione  superiore  a
quindicimila abitanti e, comunque, al di fuori delle aree rurali come
individuate dai Piani Sanitari Regionali, in possesso  dei  requisiti
strutturali, tecnologici ed organizzativi  fissati  con  decreto  del
Ministro della salute, previa intesa con la conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le Regione e le Province autonome di  Trento
e di Bolzano, adottato entro 60  giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore  del  presente  decreto,  possono  essere  venduti   anche   i
medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c) della legge 24
dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, ad  eccezione  dei
medicinali di cui all'articolo 45 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive  modificazioni  e  di
cui all'articolo 89 del decreto legislativo 24 aprile 2006,  n.  219.
Con il medesimo decreto, sentita l'Agenzia Italiana del Farmaco, sono
definiti gli  ambiti  di  attivita'  sui  quali  sono  assicurate  le
funzioni  di  farmacovigilanza  da  parte  del   Servizio   sanitario
nazionale. 
  2. Negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma  1,  del
decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, la  vendita  dei  medicinali  deve
avvenire, ai sensi di quanto previsto dal comma 2 del citato articolo
5, nell'ambito di un apposito reparto delimitato, rispetto  al  resto
dell'area  commerciale,  da   strutture   in   grado   di   garantire
l'inaccessibilita' ai farmaci da parte del pubblico e  del  personale
non addetto, negli orari sia di apertura al pubblico che di chiusura. 
  3. Le condizioni contrattuali  e  le  prassi  commerciali  adottate
dalle imprese di produzione o di distribuzione  dei  farmaci  che  si
risolvono  in  una  ingiustificata  discriminazione  tra  farmacie  e
parafarmacie quanto ai tempi, alle condizioni, alle quantita'  ed  ai
prezzi di fornitura, costituiscono casi di pratica commerciale sleale
ai fini dell'applicazione delle vigenti disposizioni in materia. 
  4. E' data facolta' alle farmacie e agli  esercizi  commerciali  di
cui all'art. 5, comma 1, del decreto legge 4  luglio  2006,  n.  223,
convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006,  n.  248,  di
praticare liberamente sconti  sui  prezzi  al  pubblico  su  tutti  i
prodotti venduti, purche' gli sconti siano esposti in modo  leggibile
e chiaro al consumatore e siano praticati a tutti gli acquirenti.