Art. 32 
 
 
Ispezione  del  veicolo,  scatola   nera,   attestato   di   rischio,
                       liquidazione dei danni 
 
  1. Al comma 1 dell'articolo  132  del  codice  delle  assicurazioni
private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le imprese possono richiedere
ai soggetti che presentano proposte per l'assicurazione  obbligatoria
di sottoporre volontariamente il veicolo ad  ispezione,  prima  della
stipula del contratto. Qualora si proceda ad ispezione ai  sensi  del
periodo precedente, le imprese praticano una riduzione rispetto  alle
tariffe stabilite ai  sensi  del  primo  periodo.  Nel  caso  in  cui
l'assicurato acconsenta all'istallazione  di  meccanismi  elettronici
che registrano l'attivita' del veicolo,  denominati  scatola  nera  o
equivalenti, i costi sono a  carico  delle  compagnie  che  praticano
inoltre una riduzione rispetto alle tariffe stabilite  ai  sensi  del
primo periodo.". 
  2. All'articolo 134 del codice delle assicurazioni private, di  cui
al decreto  legislativo  7  settembre  2005,  n.  209,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al  comma
1  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «Le  indicazioni
contenute  nell'attestazione   sullo   stato   del   rischio   devono
comprendere la specificazione della tipologia del  danno  liquidato»;
b) dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente: «1-ter.  La  consegna
dell'attestazione sullo stato del rischio, ai sensi dei commi 1 e  1-
bis, nonche' ai sensi del regolamento dell'ISVAP di cui al  comma  1,
e' effettuata anche per via telematica, attraverso  l'utilizzo  delle
banche dati elettroniche di cui al comma 2 del presente articolo o di
cui all'articolo 135»; c) al comma 2, le parole:  «puo'  prevedere  »
sono sostituite  dalla  seguente:  «prevede  »;  d)  il  comma  4  e'
sostituito dal seguente: «4. L'attestazione sullo stato del  rischio,
all'atto della stipulazione di un contratto per il  medesimo  veicolo
al  quale  si  riferisce  l'attestato,  e'   acquisita   direttamente
dall'impresa assicuratrice in via  telematica  attraverso  le  banche
dati di cui al comma 2 del presente articolo e  di  cui  all'articolo
135». 
  3. All'articolo 148 del codice delle assicurazioni private, di  cui
al decreto  legislativo  7  settembre  2005,  n.  209,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Per i sinistri  con
soli danni a cose, la richiesta di risarcimento,  presentata  secondo
le modalita' indicate nell'articolo 145, deve essere corredata  della
denuncia  secondo  il  modulo  di  cui  all'articolo  143  e   recare
l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento
e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose  danneggiate  sono
disponibili per l'ispezione diretta ad accertare l'entita' del danno.
Entro  sessanta  giorni  dalla  ricezione  di  tale   documentazione,
l'impresa di assicurazione formula al danneggiato congrua e  motivata
offerta per  il  risarcimento,  ovvero  comunica  specificatamente  i
motivi per i quali  non  ritiene  di  fare  offerta.  Il  termine  di
sessanta giorni e' ridotto a trenta quando il modulo di denuncia  sia
stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro. Al fine  di
consentire l'ispezione diretta ad accertare l'entita' del  danno,  le
cose   danneggiate   devono   essere   messe   a   disposizione   per
l'accertamento per cinque giorni consecutivi non festivi, a far tempo
dal giorno di ricevimento della richiesta di  risarcimento  da  parte
dell'assicuratore. Il danneggiato  puo'  procedere  alla  riparazione
delle cose danneggiate solo dopo lo spirare del termine  indicato  al
periodo precedente, entro il quale devono essere comunque  completate
le operazioni di accertamento del danno da  parte  dell'assicuratore,
ovvero dopo il completamento delle medesime operazioni, nel  caso  in
cui esse si siano concluse prima della scadenza del predetto termine.
Qualora le cose danneggiate non siano state messe a disposizione  per
l'ispezione nei termini previsti dal presente articolo, ovvero  siano
state  riparate  prima  dell'ispezione  stessa,  l'impresa,  ai  fini
dell'offerta  risarcitoria,  effettuera'   le   proprie   valutazioni
sull'entita` del danno  solo  previa  presentazione  di  fattura  che
attesti gli interventi riparativi effettuati. Resta comunque fermo il
diritto dell'assicurato al risarcimento anche qualora ritenga di  non
procedere alla riparazione»; 
    b) dopo il comma 2 e` inserito il seguente: 
    «2-bis.  A  fini  di  prevenzione  e   contrasto   dei   fenomeni
fraudolenti, qualora l'impresa di assicurazione abbia provveduto alla
consultazione della banca dati sinistri di cui all'articolo 135 e dal
risultato della consultazione, avuto riguardo al codice  fiscale  dei
soggetti coinvolti ovvero ai veicoli danneggiati, emergano almeno due
parametri di significativita',  come  definiti  dall'articolo  4  del
provvedimento dell'ISVAP n. 2827 del 25 agosto 2010, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n.  209  del  7  settembre  2010,  l'impresa  puo'
decidere, entro i termini  di  cui  ai  commi  1  e  2  del  presente
articolo,  di  non  fare  offerta  di  risarcimento,  motivando  tale
decisione con la necessita' di condurre ulteriori approfondimenti  in
relazione  al  sinistro.  La  relativa  comunicazione  e`   trasmessa
dall'impresa al danneggiato e all'ISVAP, al quale e` anche  trasmessa
la documentazione relativa alle analisi condotte sul sinistro.  Entro
trenta giorni dalla comunicazione della predetta decisione, l'impresa
deve comunicare al danneggiato le sue  determinazioni  conclusive  in
merito   alla   richiesta   di    risarcimento.    All'esito    degli
approfondimenti condotti ai sensi del primo periodo,  l'impresa  puo'
non formulare offerta di risarcimento, qualora, entro il  termine  di
cui al terzo periodo, presenti  querela,  nelle  ipotesi  in  cui  e`
prevista,    informandone    contestualmente    l'assicurato    nella
comunicazione concernente le determinazioni conclusive in merito alla
richiesta di risarcimento di cui al medesimo terzo  periodo;  in  tal
caso i termini di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi e il termine per la
presentazione della querela, di cui all'articolo  124,  primo  comma,
del codice penale, decorre dallo spirare del termine di trenta giorni
entro  il  quale   l'impresa   comunica   al   danneggiato   le   sue
determinazioni conclusive. 
    Restano  salvi  i  diritti  del  danneggiato   in   merito   alla
proponibilita'  dell'azione  di  risarcimento  nei  termini  previsti
dall'articolo 145, nonche' il diritto  del  danneggiato  di  ottenere
l'accesso agli atti nei termini previsti dall'articolo 146, salvo  il
caso di presentazione di querela o denuncia»; 
    c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il danneggiato,  in
pendenza dei termini di cui ai commi 1  e  2  e  fatto  salvo  quanto
stabilito  dal  comma  5,  non  puo'   rifiutare   gli   accertamenti
strettamente necessari alla valutazione  del  danno  alle  cose,  nei
termini di cui al comma  1,  o  del  danno  alla  persona,  da  parte
dell'impresa.  Qualora  cio'  accada,   i   termini   per   l'offerta
risarcitoria o per la comunicazione dei motivi per i quali  l'impresa
non ritiene di fare offerta sono sospesi».