Art. 32 
 
              Strumenti di finanziamento per le imprese 
 
  1. Ai fini del presente  articolo  per  societa'  si  intendono  le
societa'  non  emittenti  strumenti  finanziari  quotati  su  mercati
regolamentati o su sistemi  multilaterali  di  negoziazione,  diverse
dalle   banche   e   dalle   micro-imprese,   come   definite   nella
raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea  del  6  maggio
2003. 
  2. Anche in deroga  all'articolo  11  del  decreto  legislativo  1°
settembre  1993,  n.  385,  le  societa'  possono  emettere  cambiali
finanziarie, come definite alla legge  13  gennaio  1994,  n.  43,  e
obbligazioni a condizione che: 
  a) l'emissione sia assistita da uno sponsor; 
  b) l'ultimo bilancio dell'emittente sia  assoggettato  a  revisione
contabile da parte di  un  revisore  legale  o  di  una  societa'  di
revisione legale iscritti nel Registro dei revisori  legali  e  delle
societa' di revisione; 
  c) i titoli siano: 
  i. collocati esclusivamente presso investitori qualificati che  non
siano, direttamente o indirettamente, soci della societa' emittente, 
  ii.   destinati   alla   circolazione   esclusivamente   tra   tali
investitori. 
  Ai fini delle norme contenute nel  presente  articolo  le  cambiali
finanziarie sono titoli similari alle obbligazioni. 
  3. Ai fini del presente articolo  per  investitori  qualificati  si
intendono i soggetti definiti ai sensi dell'articolo 100 del  decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 
  4. Sono esclusi dalle disposizioni dei commi 2  e  3,  nonche'  dei
successivi commi 15, 16, 17 (sponsor)  e  19,  20,  21,  22,  23,  24
(clausole  di  subordinazione   e   partecipazione)   gli   strumenti
finanziari oggetto di offerta al pubblico ai sensi  dell'articolo  1,
comma 1, lettera t), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58
e ammessi alle negoziazioni in  un  mercato  regolamentato  o  in  un
sistema multilaterale di  negoziazione  italiano  o  di  altro  stato
membro dell'Unione europea. 
  5. All'articolo 1, comma 1, della legge 13 gennaio 1994, n. 43,  le
parole: «ed aventi una scadenza  non  inferiore  a  tre  mesi  e  non
superiore a dodici mesi dalla  data  di  emissione»  sono  sostituite
dalle seguenti: «ed aventi una scadenza non inferiore a un mese e non
superiore a diciotto mesi dalla data di emissione». 
  6. Il limite  massimo  all'ammontare  di  cambiali  finanziarie  in
circolazione e' pari al totale dell'attivo corrente  come  rilevabile
dall'ultimo  bilancio  approvato.  Per  attivo  corrente  si  intende
l'importo delle attivita' in bilancio con scadenza entro l'anno dalla
data di riferimento del bilancio stesso. Nel caso in cui  l'emittente
sia tenuto alla redazione del bilancio consolidato o sia  controllato
da una societa'  o  ente  a  cio'  tenuto,  puo'  essere  considerato
l'ammontare rilevabile dall'ultimo bilancio consolidato approvato. 
  7. Dopo l'articolo 1  della  legge  13  gennaio  1994,  n.  43,  e'
inserito il  seguente:  «Art.  1-bis.  -  1.  Fermo  restando  quanto
previsto dall'articolo 83-bis, comma 1, del  decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n. 58, le cambiali finanziarie possono  essere  emesse
anche in forma dematerializzata; a tal  fine  l'emittente  si  avvale
esclusivamente di  una  societa'  autorizzata  alla  prestazione  del
servizio di gestione accentrata di strumenti finanziari. 
  2.   Per   l'emissione   di   cambiali   finanziarie    in    forma
dematerializzata, l'emittente invia una richiesta  alla  societa'  di
gestione accentrata, contenente la promessa incondizionata di  pagare
alla scadenza le somme dovute ai titolari della cambiali  finanziarie
che  risultano   dalle   scritture   contabili   degli   intermediari
depositari. 
  Nella richiesta sono specificati altresi': 
  a) l'ammontare totale dell'emissione; 
  b) l'importo di ogni singola cambiale; 
  c) il numero delle cambiali; 
  d) l'importo dei proventi, totale e suddiviso per singola cambiale; 
  e) la data di emissione; 
  f) gli elementi specificati nell'articolo 100, primo comma,  numeri
da 3) a 7), del regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669; 
  g)  le  eventuali   garanzie   a   supporto   dell'emissione,   con
l'indicazione  dell'identita'  del  garante   e   l'ammontare   della
garanzia; 
  h) l'ammontare del capitale sociale versato ed esistente alla  data
dell'emissione; 
  i) la denominazione, l'oggetto e la sede dell'emittente; 
  j) l'ufficio del registro al quale l'emittente e' iscritto. 
  3. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni  contenute  nella
Parte III, Titolo II, Capo II, del decreto  legislativo  24  febbraio
1998, n. 58. 
  4. Le cambiali emesse ai sensi del presente  articolo  sono  esenti
dall'imposta di bollo di cui all'articolo 6 della tariffa allegata al
decreto del Presidente della Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  642,
ferma restando comunque l'esecutivita' del titolo». 
  8. Le disposizioni dell'articolo  3,  comma  115,  della  legge  28
dicembre  1995,  n.  549,  non  si  applicano  nei  casi  in  cui  le
obbligazioni e i titoli similari, emessi dai soggetti di cui al comma
1  a  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del   presente
decreto-legge, siano sottoscritti da investitori qualificati che  non
siano, anche per il tramite di societa' fiduciarie o  per  interposta
persona, direttamente o indirettamente soci della societa' emittente. 
  9. Nell'articolo 1 del Decreto legislativo 1° aprile 1996, n.  239,
il primo comma e' sostituto dal seguente: «1. La ritenuta del 20  per
cento di cui al comma 1 dell'articolo 26 del decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,  non  si  applica  sugli
interessi ed altri proventi delle  obbligazioni  e  titoli  similari,
emessi da banche, da societa' per  azioni  con  azioni  negoziate  in
mercati regolamentati o sistemi multilaterali di  negoziazione  degli
Stati membri dell'Unione europea e degli Stati  aderenti  all'Accordo
sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al  decreto
ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del  testo  unico
delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e  da  enti  pubblici  economici
trasformati in societa' per azioni in base a disposizione  di  legge,
nonche' sugli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli
similari negoziati  nei  medesimi  mercati  regolamentati  o  sistemi
multilaterali  di  negoziazione  emessi  da  societa'  diverse  dalle
prime». 
  10. Per i titoli emessi dalle societa' diverse dalle banche e dalle
societa' con azioni  quotate  nei  mercati  regolamentati  o  sistemi
multilaterali di negoziazione degli Stati membri dell'Unione  europea
e degli Stati aderenti all'Accordo  sullo  spazio  economico  europeo
inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato  ai  sensi
dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui  redditi,  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917, la disposizione di cui al comma 9 si applica con riferimento  ai
titoli emessi a  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto. 
  11. Nell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, al comma 1, le parole  «obbligazioni,  titoli
similari e  cambiali  finanziarie»  sono  sostituite  dalle  seguenti
«obbligazioni e titoli similari». 
  12. I dati sull'emissione delle obbligazioni e titoli similari  non
negoziati  in  mercati   regolamentati   devono   essere   comunicati
dall'emittente entro trenta  giorni  all'Agenzia  delle  Entrate  per
consentire   adeguato   monitoraggio   ai   fini   antielusivi.   Con
provvedimento  del  Direttore  dell'Agenzia  delle  entrate   saranno
indicati eventuali ulteriori adempimenti. 
  13.  Le  spese  di  emissione  delle  cambiali  finanziarie,  delle
obbligazioni e dei titoli similari di cui all'articolo 1 del  Decreto
legislativo 1° aprile 1996, n.  239,  primo  comma,  sono  deducibili
nell'esercizio in cui sono sostenute indipendentemente  dal  criterio
di imputazione a bilancio. 
  14. Possono assumere il ruolo di sponsor ai sensi del  comma  2  le
banche, le imprese di investimento, le SGR, le societa'  di  gestione
armonizzate, SICAV, gli intermediari finanziari iscritti  nell'elenco
previsto dall'articolo 107  del  T.U.  bancario,  nonche'  le  banche
autorizzate all'esercizio dei servizi di  investimento  anche  aventi
sede legale in uno Stato extracomunitario, purche'  autorizzate  alla
prestazione di servizi nel territorio della Repubblica. 
  15. Lo sponsor assiste la societa' nella procedura di emissione dei
titoli  supportando  l'emittente  nella  fase  di  emissione   e   di
collocamento. Egli assume altresi' con l'emittente impegni  volti  ad
assicurare la liquidabilita', almeno a  intervalli  predefiniti,  dei
titoli fino alla scadenza. 
  Il  collocamento  dei  titoli  presso  investitori  qualificati  in
rapporto di controllo con il soggetto che assume il ruolo di  sponsor
e' disciplinato dalle  norme  vigenti  in  materia  di  conflitti  di
interesse. 
  16. Lo sponsor mantiene nel proprio portafoglio, fino alla naturale
scadenza, una quota dei titoli emessi non inferiore al 5% del  valore
di emissione dei titoli, per le emissioni fino a 5 milioni  di  euro,
al 3% del valore di emissione eccedente 5 milioni di euro, fino a  10
milioni di euro, in aggiunta alla quota  precedente,  ed  il  2%  del
valore di emissione eccedente 10 milioni di euro,  in  aggiunta  alle
quote anzidette. 
  17.  Lo  sponsor  procede  ad  una  valutazione  periodica,  almeno
semestrale, del valore dei  titoli.  Lo  sponsor  provvede  altresi',
tramite   propri   modelli   formalizzati,    alla    classificazione
dell'emittente in  una  categoria  di  rischio  identificata  secondo
procedure che tengano conto della qualita' creditizia delle  imprese,
avendo  riferimento  alla  Comunicazione  della  Commissione  Europea
2008/C 14/02, relativa alla revisione del metodo  di  fissazione  dei
tassi di riferimento e di attualizzazione. In particolare, lo sponsor
classifica l'emittente con periodicita' almeno semestrale, e comunque
ogniqualvolta intervengano elementi straordinari atti a modificare il
giudizio, distinguendo almeno cinque categorie di qualita' creditizia
dell'emittente (ottima, buona, soddisfacente, scarsa e negativa),  da
incrociarsi, per le operazioni garantite, con i livelli  di  garanzia
elevata, normale o bassa. Lo sponsor rende pubbliche  le  descrizioni
della  classificazione  adottata  e  ne  aggiorna  tempestivamente  i
contenuti ogni qual volta sia necessario. 
  18. In deroga a quanto  previsto  dal  comma  2,  lettera  a),  del
presente articolo, le societa' diverse dalle medie  e  dalle  piccole
imprese come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE, del 6 maggio
2003  possono  rinunciare  alla  nomina  dello  sponsor  ovvero  alle
prestazioni da esso dovute ai sensi dei commi 15, 16 e 17. 
  19. Le obbligazioni emesse da societa' di cui al  comma  1  possono
prevedere clausole  di  partecipazione  agli  utili  d'impresa  e  di
subordinazione, purche' con scadenza iniziale uguale o superiore a 60
mesi. 
  20.  La  clausola  di  subordinazione  definisce   i   termini   di
postergazione  del  portatore  del  titolo  ai  diritti  degli  altri
creditori della societa' e ad eccezione dei sottoscrittori  del  solo
capitale sociale.  Alle  societa'  emittenti  titoli  subordinati  si
applicano le norme di cui all'articolo 2435 del codice civile. 
  Le emissioni di obbligazioni subordinate rientrano tra le emissioni
obbligazionarie e ne rispettano i limiti massimi fissati dalla legge. 
  21. La clausola di partecipazione regola la parte del corrispettivo
spettante al portatore del titolo obbligazionario, commisurandola  al
risultato economico dell'impresa emittente.  Il  tasso  di  interesse
riconosciuto al portatore del titolo (parte fissa del  corrispettivo)
non puo' essere inferiore  al  Tasso  Ufficiale  di  Riferimento  pro
tempore  vigente.  La  societa'  emittente  titoli  partecipativi  si
obbliga a versare annualmente al soggetto finanziatore, entro  trenta
giorni dall'approvazione  del  bilancio,  una  somma  commisurata  al
risultato  economico  dell'esercizio,  nella   percentuale   indicata
all'atto dell'emissione (parte variabile del corrispettivo). 
  Tale  somma  e'  proporzionata   al   rapporto   tra   obbligazioni
partecipative in circolazione e  capitale  sociale,  aumentato  della
riserva legale e delle  riserve  disponibili  risultanti  dall'ultimo
bilancio approvato. 
  22. Le regole di calcolo della parte  variabile  del  corrispettivo
sono fissate all'atto dell'emissione, non possono  essere  modificate
per tutta la  durata  dell'emissione,  sono  dipendenti  da  elementi
oggettivi  e  non  possono  discendere,  in  tutto  o  in  parte,  da
deliberazioni societarie assunte in ciascun esercizio di competenza. 
  23. La variabilita' del  corrispettivo  riguarda  la  remunerazione
dell'investimento e non si applica al diritto di  rimborso  in  linea
capitale dell'emissione. 
  24. Qualora l'emissione con clausole partecipative contempli  anche
la clausola di subordinazione e comporti il vincolo a non distribuire
capitale  sociale  se  non  nei  limiti  dei   dividendi   sull'utile
d'esercizio, la componente variabile  del  corrispettivo  costituisce
oggetto di specifico accantonamento per onere nel conto dei  profitti
e delle perdite della societa' emittente, rappresenta un costo e,  ai
fini dell'applicazione delle imposte sui  redditi,  e'  computata  in
diminuzione del reddito dell'esercizio di competenza. Ad ogni effetto
di legge gli utili netti annuali si  considerano  depurati  da  detta
somma. 
  25. La parte variabile del corrispettivo non e' soggetta alla legge
del 7 marzo 1996, n. 108. 
  26. All'articolo  2412  del  codice  civile,  il  quinto  comma  e'
sostituito dal seguente «I commi primo e  secondo  non  si  applicano
alle emissioni di obbligazioni destinate ad essere quotate in mercati
regolamentati o in sistemi multilaterali di  negoziazione  ovvero  di
obbligazioni  che  danno  il   diritto   di   acquisire   ovvero   di
sottoscrivere azioni.».