(Trattato-art. 32)
                             ARTICOLO 32 
               Status giuridico, privilegi e immunita' 
 
1. Al fine di consentire al MES di realizzare il suo obiettivo,  allo
stesso sono conferiti nel territorio di ogni  suo  membro  lo  status
giuridico ed  i  privilegi  e  le  immunita'  definiti  nel  presente
articolo. Il MES  si  adopera  per  ottenere  il  riconoscimento  del
proprio status giuridico e  dei  propri  privilegi  e  delle  proprie
immunita' negli altri territori in cui opera o detiene attivita'. 
 
2. Il MES e' dotato  di  piena  personalita'  giuridica  e  ha  piena
capacita' giuridica per: 
a) acquisire e alienare beni mobili e immobili; 
b) stipulare contratti; 
c) convenire in giudizio; e 
d) concludere un accordo e/o i protocolli eventualmente necessari per
garantire che il suo status giuridico e i suoi  privilegi  e  le  sue
immunita' siano riconosciuti e che siano efficaci. 
 
3. I beni, le disponibilita' e le  proprieta'  del  MES,  ovunque  si
trovino e da chiunque siano detenute, godono dell'immunita'  da  ogni
forma di giurisdizione, salvo qualora il  MES  rinunci  espressamente
alla propria immunita' in pendenza di determinati procedimenti  o  in
forza dei termini contrattuali, compresa la  documentazione  inerente
gli strumenti di debito. 
 
4. I beni, le disponibilita' e le  proprieta'  del  MES,  ovunque  si
trovino e da chiunque siano detenute, non possono essere  oggetto  di
perquisizione, sequestro, confisca, esproprio e  di  qualsiasi  altra
forma di sequestro o  pignoramento  derivanti  da  azioni  esecutive,
giudiziarie, amministrative o normative. 
 
5. Gli archivi del MES e tutti i documenti appartenenti al MES  o  da
esso detenuti sono inviolabili. 
 
6. I locali del MES sono inviolabili. 
 
7. I membri del MES e gli Stati che ne hanno riconosciuto  lo  status
giuridico e i privilegi e le immunita' riservano  alle  comunicazioni
ufficiali del MES lo stesso trattamento riservato alle  comunicazioni
ufficiali di un membro del MES. 
 
8. Nella misura necessaria allo svolgimento delle attivita'  previste
dal  presente  trattato,  tutti  i  beni,  le  disponibilita'  e   le
proprieta' del MES  sono  esenti  da  restrizioni,  regolamentazioni,
controlli e moratorie di ogni genere. 
 
9. Il MES e' esente  da  obblighi  di  autorizzazione  o  di  licenza
applicabili  agli  enti  creditizi,  ai  prestatori  di  servizi   di
investimento o ad altre entita' soggette ad autorizzazione o  licenza
o regolamentate secondo la legislazione applicabile in  ciascuno  dei
suoi membri.