ARTICOLO 32 Status giuridico, privilegi e immunita' 1. Al fine di consentire al MES di realizzare il suo obiettivo, allo stesso sono conferiti nel territorio di ogni suo membro lo status giuridico ed i privilegi e le immunita' definiti nel presente articolo. Il MES si adopera per ottenere il riconoscimento del proprio status giuridico e dei propri privilegi e delle proprie immunita' negli altri territori in cui opera o detiene attivita'. 2. Il MES e' dotato di piena personalita' giuridica e ha piena capacita' giuridica per: a) acquisire e alienare beni mobili e immobili; b) stipulare contratti; c) convenire in giudizio; e d) concludere un accordo e/o i protocolli eventualmente necessari per garantire che il suo status giuridico e i suoi privilegi e le sue immunita' siano riconosciuti e che siano efficaci. 3. I beni, le disponibilita' e le proprieta' del MES, ovunque si trovino e da chiunque siano detenute, godono dell'immunita' da ogni forma di giurisdizione, salvo qualora il MES rinunci espressamente alla propria immunita' in pendenza di determinati procedimenti o in forza dei termini contrattuali, compresa la documentazione inerente gli strumenti di debito. 4. I beni, le disponibilita' e le proprieta' del MES, ovunque si trovino e da chiunque siano detenute, non possono essere oggetto di perquisizione, sequestro, confisca, esproprio e di qualsiasi altra forma di sequestro o pignoramento derivanti da azioni esecutive, giudiziarie, amministrative o normative. 5. Gli archivi del MES e tutti i documenti appartenenti al MES o da esso detenuti sono inviolabili. 6. I locali del MES sono inviolabili. 7. I membri del MES e gli Stati che ne hanno riconosciuto lo status giuridico e i privilegi e le immunita' riservano alle comunicazioni ufficiali del MES lo stesso trattamento riservato alle comunicazioni ufficiali di un membro del MES. 8. Nella misura necessaria allo svolgimento delle attivita' previste dal presente trattato, tutti i beni, le disponibilita' e le proprieta' del MES sono esenti da restrizioni, regolamentazioni, controlli e moratorie di ogni genere. 9. Il MES e' esente da obblighi di autorizzazione o di licenza applicabili agli enti creditizi, ai prestatori di servizi di investimento o ad altre entita' soggette ad autorizzazione o licenza o regolamentate secondo la legislazione applicabile in ciascuno dei suoi membri.