Art. 32. I diritti di utilizzazione economica dell'opera cinematografica durano trent'anni dalla prima proiezione pubblica, purche' questa abbia luogo non oltre cinque anni dalla fine dell'anno solare nel quale l'opera e' stata prodotta. Se tale termine sia sorpassato, la tutela dura trent'anni a partire dall'anno successivo a quello in cui l'opera e' stata prodotta.