Art. 32. 
 
  I diritti di  utilizzazione  economica  dell'opera  cinematografica
durano trent'anni dalla prima  proiezione  pubblica,  purche'  questa
abbia luogo non oltre cinque anni dalla  fine  dell'anno  solare  nel
quale l'opera e' stata prodotta. Se tale termine sia  sorpassato,  la
tutela dura trent'anni a partire dall'anno successivo a quello in cui
l'opera e' stata prodotta.