Art. 32. 
 
  Contro  le  decisioni  della  Sezione  speciale  della  Commissione
provinciale  il  debitore  e  l'Amministrazione  finanziaria  possono
presentare ricorso entro  30  giorni.  Puo'  ricorrere  anche  l'Alto
Commissario entro sessanta giorni. 
 
  La deliberazione in grado di appello  e'  rimessa  ad  una  Sezione
speciale della Commissione centrale delle imposte  costituita  da  un
presidente,  appartenente  all'ordine  giudiziario,  di   grado   non
inferiore a quello di primo presidente di Corte  di'  appello,  e  da
quattro commissari da nominarsi, l'uno e gli altri, dal Consiglio dei
Ministri. 
 
  Al  procedimento  avanti  la  Sezione  speciale  della  Commissione
centrale si applicano le disposizioni dell'articolo 30, penultimo  ed
ultimo comma, e dell'art. 31.