Art. 32. 
          Esonero dai versamenti e dagli altri adempimenti 
  
  Sono esonerati dalla presentazione della  dichiarazione  annuale  e
dal versamento dell'imposta i soggetti che non realizzano,  nell'anno
solare, un volume di affari superiore a cinque milioni di lire. 
  I soggetti esonerati, qualora nel corso dell'anno abbiano  eseguito
versamenti d'imposta a norma  dell'art.  27  o  dell'art.  31,  hanno
diritto al rimborso delle somme  versate.  Il  rimborso  deve  essere
richiesto mediante presentazione della dichiarazione annuale. 
  I soggetti che nell'anno  solare  precedente  hanno  realizzato  un
volume d'affari non superiore a cinque milioni sono  esonerati  dagli
obblighi  di  fatturazione,  registrazione  e  dichiarazione,   fermo
restando l'obbligo di numerare e conservare le fatture e le  bollette
doganali relative agli acquisti e alle importazioni. Per le  cessioni
di beni e le prestazioni di servizi da essi  effettuate,  la  fattura
deve essere emessa dai cessionari o committenti che acquistano i beni
o  utilizzano  i  servizi  nell'esercizio  di  una  impresa,  arte  o
professione, i quali devono numerarla e annotarla a norma dello  art.
25 e consegnarne o spedirne copia all'altra parte a norma del  quarto
comma dell'art. 21. La fattura deve recare l'annotazione dell'esonero
in luogo della indicazione dell'ammontare dell'imposta; la detrazione
spetta in misura corrispondente alla percentuale di  diminuzione  dei
corrispettivi stabilita nel quarto comma dell'art. 27. 
  Se nel corso dell'anno viene superato il limite di  cinque  milioni
le disposizioni del comma precedente cessano di  avere  applicazione,
per quanto concerne la fatturazione e la registrazione, a partire dal
mese successivo a quello in cui il limite e'  stato  superato  ed  il
contribuente deve presentare la dichiarazione annuale relativamente a
tutte  le  operazioni  effettuate  dall'inizio  dell'anno.  L'imposta
corrispondente deve essere versata in  unica  soluzione  nel  termine
stabilito per la dichiarazione annuale. Se il volume d'affari risulta
non superiore a ventuno milioni di lire e' ammesso il  versamento  in
quattro rate trimestrali posticipate, scadenti la  prima  entro  tale
termine e le  altre  nei  successivi  mesi  di  giugno,  settembre  e
dicembre.